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Sentenza

Sentenza n. 2155/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario – SUAP – Servizi alla persona del Comune di Gambolò n. racc. gen. 681 del 9 dicembre 2024, recante “Procedura aperta telematica ex art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ristorazione scolastica in Comune di Gambolò per asilo nido, scuola del'infanzia e primaria, conforme ai requisiti minimi ambientali di cui al d.m. n. 65 del 10.03.2020 – approvazione verbale aggiudicazione della concessione periodo 01.01.25 31.12.2029 – CIG B23C0C3AB4”, nonché di ogni atto e provvedimento a essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i verbali delle operazioni di gara, nn. 1 del 30 luglio 2024, 2 e 3 del 31 luglio 2024, e 4 del 2 agosto 2024 (quest'ultimo recante anche la proposta di aggiudicazione della procedura alla controinteressata); per la dichiarazione d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con la controinteressata e della spettanza alla ricorrente dell'aggiudicazione e del contratto; per la condanna della resistente a garantire alla ricorrente la tutela in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale con l'amministrazione della ricorrente stessa, che dichiara sin d'ora di avervi interesse e di esservi disponibile, con espressa riserva, in caso contrario, di agire a fini risarcitori; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/6/2025: per l’accertamento dell’intervenuta decadenza della controinteressata dall’aggiudicazione della procedura indetta dalla resistente per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della ristorazione scolastica nel Comune di Gambolò per asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria (CIG B23C0C3AB4); nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento - della determinazione del responsabile del Servizio finanziario – SUAP – Servizi alla persona del Comune di Gambolò n. racc. gen. 35 del 31 gennaio 2025, recante “Atto ricognitivo relativo alla procedura per affidamento in concessione del servizio di gestione ristorazione scolastica in Comune di Gambolò per asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, conforme ai requisiti minimi ambientali di cui al d.m. n. 65 del 10.03.2020 in seguito alla determina n. 681 del 09.12.2024 di aggiudicazione della concessione periodo 01.01.2025 31.12.2029 CIG B23C0C3AB4 in merito al ricorso n. 3436 pendente al TAR Lombardia-Milano”; - del verbale di consegna del servizio; - di ogni altro atto e provvedimento prodromico alla stipulazione, tra la resistente e la controinteressata, del contratto n. rep. 4929 aggiudicato a quest’ultima nell’ambito della suddetta procedura, per quanto non conosciuto; e - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto, ivi inclusi gli atti presupposti già impugnati col ricorso principale, vale a dire - la determinazione del responsabile del Servizio finanziario – SUAP – Servizi alla persona del Comune di Gambolò n. racc. gen. 681 del 9 dicembre 2024, recante “Procedura aperta telematica ex art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione ristorazione scolastica in Comune di Gambolò per asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, conforme ai requisiti minimi ambientali di cui al d.m. n. 65 del 10.03.2020 – approvazione verbale aggiudicazione della concessione periodo 01.01.25 31.12.2029 – CIG B23C0C3AB4”; e - ogni atto e provvedimento a essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i verbali delle operazioni di gara, nn. 1 del 30 luglio 2024, 2 e 3 del 31 luglio 2024, e 4 del 2 agosto 2024 (quest’ultimo recante anche la proposta di aggiudicazione della procedura alla controinteressata); per la dichiarazione d’inefficacia del predetto contratto stipulato dalla resistente con la controinteressata; e della spettanza alla ricorrente dell’aggiudicazione e del contratto; e per la condanna della resistente a garantire alla ricorrente la tutela in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale con l’amministrazione della ricorrente stessa, che dichiara sin d’ora di avervi interesse e di esservi disponibile con espressa riserva, nella misura in cui il subentro non risulti possibile e/o non sia accordato, di agire a fini risarcitori;

Giustizia amministrativa202403436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione scolastica alla prima classificata, nonché gli atti di gara, la successiva determinazione di affidamento, il verbale di consegna e il contratto stipulato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha indetto una procedura aperta per l'affidamento quinquennale in concessione del servizio di ristorazione scolastica, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo, con il primo motivo, che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché non sarebbe stata in grado di svolgere direttamente alcune prestazioni richieste dalla lex specialis, tra cui derattizzazione e disinfestazione, manutenzione delle attrezzature e analisi chimiche, fisiche e microbiologiche. Ha contestato inoltre la possibilità di ricorrere a soggetti terzi, in quanto l'aggiudicataria aveva dichiarato di non avvalersi del subappalto. Con il secondo motivo ha dedotto l'insostenibilità del piano economico-finanziario dell'aggiudicataria, assumendo che l'utile previsto non fosse sufficiente a coprire alcuni costi relativi ai pasti, ai buffet e alla formazione. Con motivi aggiunti ha contestato anche la permanenza del requisito di esecuzione relativo alla disponibilità di un centro di produzione pasti alternativo, sostenendo che il centro indicato fosse già utilizzato da una RSA e che il titolo abilitativo disponibile non consentisse l'esercizio come centro di cottura destinato alla produzione per sedi diverse. Ha inoltre riproposto le censure originarie e chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, con riserva di domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto alla capacità dell'aggiudicataria, la lex specialis qualificava come prestazioni principali, da eseguire direttamente, la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti, mentre consentiva il subappalto per manutenzione, analisi e monitoraggio degli infestanti. Tali attività sono state ritenute accessorie e residuali rispetto alla prestazione principale e suscettibili di essere affidate a terzi anche mediante contratti che non costituiscono subappalto; la mancata dichiarazione di subappalto non dimostrava quindi l'impossibilità di eseguire le prestazioni. La comunicazione dei subcontratti non qualificabili come subappalti può essere effettuata prima dell'inizio della prestazione e non necessariamente in sede di offerta. È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché nuova, la censura introdotta per la prima volta in memoria non notificata relativa alla mancanza dei presupposti per l'esclusione dal subappalto. Quanto al PEF, il giudice ha ritenuto generiche le contestazioni della ricorrente e non dimostrata una manifesta e complessiva insostenibilità dell'offerta. La verifica di sostenibilità del PEF rientra nella valutazione tecnica dell'amministrazione concedente ed è sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; tale soglia non è stata superata. Quanto al centro di produzione pasti alternativo, il suo ordinario utilizzo per una RSA non dimostrava l'impossibilità di impiegarlo in emergenza anche per la concessione controversa, potendo l'utilizzo essere organizzato mediante programmazione degli orari o adattamenti del menù. Neppure il titolo abilitativo esistente dimostrava l'inidoneità dei locali, potendo l'aggiudicataria munirsi di un titolo idoneo prima dell'effettivo avvio dell'attività emergenziale. Il TAR ha assorbito le questioni preliminari di tardività e inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, decidendo nel merito. La domanda di inefficacia del contratto e di subentro è stata conseguentemente respinta. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 7.000,00, di cui euro 3.500,00 a favore del Comune e euro 3.500,00 a favore dell'aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della procedura aperta per l'affidamento della concessione.

  • art. 113 d.lgs. 36/2023

    Rileva per il requisito di esecuzione relativo alla disponibilità di un centro di produzione pasti alternativo.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore

    La disciplina del subappalto non ricomprende necessariamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie affidate a terzi; tali attività possono essere oggetto di subcontratti comunicabili prima dell'inizio della prestazione. La qualificazione dipende dalla natura accessoria dell'attività e dai presupposti normativi, inclusi i limiti per i lavori con impiego di manodopera.

  • art. 185 d.lgs. 36/2023

    prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario

    Nelle concessioni la verifica del PEF mira ad accertare la concreta capacità dell'operatore di eseguire correttamente le prestazioni per tutta la durata del rapporto e costituisce valutazione tecnica dell'amministrazione, sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le disposizioni della legge di gara poste a fondamento delle censure, senza ulteriore interpretazione specifica.

  • art. 8 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le disposizioni della legge di gara poste a fondamento delle censure, senza ulteriore interpretazione specifica.

  • art. 182 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le disposizioni del Codice poste a fondamento delle censure, senza ulteriore interpretazione specifica.

  • art. 188 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le disposizioni del Codice poste a fondamento delle censure, senza ulteriore interpretazione specifica.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nei motivi aggiunti insieme all'art. 97 Cost., senza autonoma applicazione nella motivazione decisoria.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nei motivi aggiunti in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, senza autonoma applicazione nella motivazione decisoria.

  • art. 9 del disciplinare di gara

    in sede di offerta gli operatori economici dichiarano, nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari, di impegnarsi a garantire, per tutta la fase di esecuzione del contratto, la piena disponibilità, a qualsiasi titolo, di un Centro di Produzione pasti alternativo

    Il requisito di esecuzione relativo al centro alternativo non è risultato violato, poiché la ricorrente non ha dimostrato l'inidoneità oggettiva della struttura indicata né l'impossibilità di ottenere un titolo abilitativo idoneo prima dell'utilizzo.

  • art. 62 del capitolato speciale

    Individua, tra l'altro, lavori di manutenzione ordinaria dei locali; il giudice ha escluso che fosse dimostrata la loro qualificazione come subappalto in assenza della prova del superamento delle soglie dell'art. 119, comma 2, d.lgs. 36/2023.

  • art. 69 del capitolato speciale

    Individua le prestazioni principali e quelle subappaltabili, consentendo il ricorso a terzi per attività accessorie quali manutenzione, analisi e monitoraggio degli infestanti.

  • art. 82 l. 25 gennaio 1994, n. 82

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti tecnici per l'attività di derattizzazione, ma non posto dal giudice a fondamento dell'accoglimento della censura.

  • d.m. 7 luglio 1997, n. 274

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti tecnici per l'attività di derattizzazione, senza che il giudice ritenesse dimostrata l'incapacità dell'aggiudicataria.

Massime di principio

  • Nelle concessioni di servizi, quando la lex specialis individua come prestazioni principali quelle direttamente rivolte all'utenza o all'amministrazione e qualifica altre attività come accessorie, residuali o secondarie, queste ultime possono essere affidate a terzi senza che ciò comporti necessariamente subappalto, purché ricorrano i presupposti dell'art. 119 d.lgs. 36/2023 e siano rispettati gli obblighi di comunicazione previsti dalla norma.
  • La dichiarazione dell'aggiudicatario di non voler ricorrere al subappalto non dimostra, da sola, l'incapacità di eseguire prestazioni accessorie affidabili mediante subcontratti o altre forme di cooperazione; la verifica deve riguardare la concreta possibilità di assicurare tutte le prestazioni richieste dalla lex specialis.
  • L'obbligo di comunicare i subcontratti che non costituiscono subappalto sorge prima dell'inizio della prestazione e non impone, salvo diversa previsione della lex specialis, una dichiarazione necessariamente da rendere già in sede di offerta.
  • La verifica dell'adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario nelle concessioni è una valutazione tecnica dell'amministrazione concedente, distinta dal giudizio di anomalia dell'offerta negli appalti; il sindacato giurisdizionale è ammesso solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, che deve essere adeguatamente dimostrata dal ricorrente.
  • La contestazione della sostenibilità del PEF non può limitarsi a evidenziare singole voci di costo o a formulare obiezioni generiche: occorre dimostrare una complessiva e manifesta incapacità del piano di sostenere l'esecuzione della concessione per tutta la sua durata.
  • Le censure nuove introdotte per la prima volta in una memoria non notificata alla controparte sono inammissibili, perché ampliano il thema decidendum oltre il termine decadenziale e violano il contraddittorio; la memoria può solo illustrare o sviluppare motivi già ritualmente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoOfferta e valutazioneEsecuzione del contratto pubblicoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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