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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41524/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il sequestro preventivo dei beni della societa "Costa degli Dei Tours s.r.l.s." e dei relativi rapporti finanziari e conti correnti, disposto sia a fini impeditivi sia a garanzia della futura confisca ex art. 240-bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 321 commi 1 e 2 c.p.p.), censurando la carenza motivazionale in ordine al periculum in mora: si contestava che non fosse dimostrato il concreto pericolo di dispersione dei cespiti (anche perché i fatti risalivano a oltre sei anni prima) e la possibilità che i beni potessero essere utilizzati per altri reati; inoltre si rilevava la carenza motivazionale rispetto al sequestro funzionale a garantire la confisca, considerando anche che nei confronti di una persona interposta (Bonavita Giuseppe Armando) era stata esclusa la gravità indiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ha ritenuto che il tribunale avesse fornito motivazione accurata e pertinente sia sul pericolo di dispersione (sequestro "anticipatorio" ex art. 321, comma 2 c.p.p.: rischio che l'indagato occultasse o liquidi i beni sociali sottraendo il prezzo alla futura confisca) sia sul periculum connesso al sequestro "impeditivo" (art. 321, comma 1 c.p.p.: rischio che la libera disponibilità della società permettesse al ricorrente di gestirla nella stagione turistica e generare ingenti profitti utili alla criminalità organizzata). Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del tribunale in relazione al periculum in mora. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p. (commi 1 e 2)

    Distinzione tra sequestro impeditivo (comma 1) e sequestro finalizzato alla confisca/anticipatorio (comma 2); entrambi richiedono motivazione sul pericolo cautelare, con la necessità di motivare il periculum in mora quando si anticipa l'effetto ablativo della confisca.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma che prevede la confisca per equivalente o la confisca di beni nell'ambito di reati presupposto; il sequestro può essere disposto anche per garantire l'applicazione futura della confisca.

  • art. 240 c.p.

    Richiamata dalla giurisprudenza come riferimento per gli istituti ablativi; la giurisprudenza richiede congrua motivazione quando si ordina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade, Rv. 281848 - 01)

    Principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo; nelle ipotesi di sequestro di cose la cui mera detenzione/uso costituisce reato, la motivazione può limitarsi all'appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la misura a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita o rigetto del ricorso per cassazione; applicata per la liquidazione della somma equitativa (euro 3.000).

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in ordine al rito con contradittorio scritto per lo svolgimento del procedimento.

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario che il provvedimento contenga una motivazione specifica e congrua sul periculum in mora: non bastano affermazioni generiche, va esplicitato il nesso tra rischio di dispersione/occultamento e la necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca.
  • La distinzione tra sequestro 'impeditivo' (art. 321, comma 1 c.p.p.) e sequestro 'anticipatorio' finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.) comporta esigenze motivazionali differenti ma entrambe devono essere adeguatamente giustificate: per l'impeditivo si deve dimostrare il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato; per l'anticipatorio si deve dimostrare il pericolo che il bene venga sottratto alla futura confisca.
  • Quando i beni sequestrati sono del tipo la cui detenzione, uso o commercio costituisce di per sé reato, può essere sufficiente motivare l'appartenenza del bene alla categoria dei beni confiscabili, senza ulteriori approfondimenti sul periculum.
  • Argomentazioni basate su ipotesi remote o puramente temporali (es. il fatto che il reato sia anteriore di molti anni) non sono di per sé sufficienti a negare il pericolo di dispersione se il giudice ritiene, con motivazione adeguata, che sussistano concreti rischi di occultamento o liquidazione dei beni.
  • In sede di cassazione le censure sulla carenza motivazionale sono valutate secondo il criterio della manifesta infondatezza: la parte che ricorre deve dimostrare che la motivazione è del tutto assente o evidentemente insufficiente; valutazioni equilibrate e dettagliate del giudice di merito trovano di norma conferma.

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