Sentenza n. 4/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 12 agosto 2023, volta al rinnovo del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento della Questura di Salerno sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del 12 agosto 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di Salerno sull'istanza presentata il 12 agosto 2023 per il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 286/1998. Nel corso del giudizio, il Ministero dell'Interno ha comunicato che il titolo di soggiorno era stato rinnovato; tale circostanza è stata confermata dal difensore del ricorrente nella camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il rinnovo del permesso di soggiorno aveva soddisfatto integralmente l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso contro il silenzio. Le spese di lite sono state compensate integralmente, ma il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero dell'Interno e in favore del ricorrente. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo che soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
artt. 5 ss. d.lgs. n. 286/1998
Disposizioni richiamate quale base normativa dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'adozione sopravvenuta del provvedimento richiesto, se soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa la pretesa azionata, il giudice può compensare le spese di lite, ponendo tuttavia il contributo unificato a carico dell'amministrazione che non aveva tempestivamente definito il procedimento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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