Sentenza n. 721/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 140/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo del Tribunale ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 140/2025 del Tribunale di Rimini. Il titolo esecutivo era definitivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. ed era stato notificato al Ministero; erano inoltre decorsi 120 giorni dalla notificazione senza che l'Amministrazione vi desse esecuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. La perdurante inerzia è stata dedotta quale inadempimento dell'obbligo di conformarsi al titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza in ragione della perdurante inadempienza ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo definitivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza del ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale utilizzato per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 647 c.p.c.
La definitività del decreto ingiuntivo, conseguente alla mancata opposizione, consente di azionare il titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione, una volta notificato e decorso il termine di 120 giorni indicato nella sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, quando il titolo sia stato notificato e l'amministrazione, nonostante il decorso di 120 giorni, rimanga inadempiente.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva fase sostitutiva, attivabile su istanza della parte vittoriosa.
- Nell'ordinare l'esecuzione del titolo, il giudice deve tener conto degli importi eventualmente già corrisposti, disponendone la detrazione dal dovuto.
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