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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27159/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per asserita eccessiva durata irragionevole di un precedente giudizio civile definito dalla Corte d'appello di Caltanissetta in sede di rinvio. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo tardiva l'azione, perché la sentenza del giudizio presupposto era divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2008, sulla base del fatto che la società cooperativa originariamente parte del giudizio era stata cancellata dal registro delle imprese nelle more e che, quindi, ai fini del passaggio in giudicato, era sufficiente la notifica della sentenza alle altre parti reali del rapporto, non essendo necessaria la notifica alla società estinta. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con due motivi: con il primo hanno sostenuto che, poiché la sentenza del giudizio presupposto era stata emessa anche nei confronti della cooperativa e non le era stata notificata, non poteva farsi decorrere il termine breve di impugnazione; la Corte d'appello avrebbe quindi erroneamente considerato la definitività in base all'ultima notificazione effettuata alle altre parti, violando anche il giudicato formatosi nei confronti della cooperativa. Con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che nel giudizio presupposto la cancellazione della società era stata acquisita ma non era stato disposto alcun provvedimento di interruzione o improseguibilità e che la sentenza aveva comunque statuito anche nei confronti della società, sì che il riferimento alla sentenza 'inutiliter data' non poteva incidere sul regime del passaggio in giudicato. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando il principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio, con conseguente evento interruttivo e prosecuzione o riassunzione nei confronti dei soci; quando l'evento non sia fatto constare nei modi di legge, l'impugnazione contro la sentenza pronunciata nei confronti della società estinta deve essere proposta da o contro i soci, perché la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può oltrepassare il grado in cui l'evento è occorso. Nel caso concreto, poiché nel giudizio di rinvio erano comparsi tutti i soci della cooperativa estinta e la sentenza era stata notificata a tutte le parti del giudizio di rinvio, non era necessaria alcuna ulteriore notifica alla società cancellata, ormai priva di veste processuale; pertanto il termine breve era decorso e la domanda ex L. n. 89 del 2001 era tardiva. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il decreto della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva dichiarato tardiva la domanda di equo indennizzo per violazione del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. n. 89 del 2001. La Corte ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese e della sua estinzione, la notifica della sentenza del giudizio presupposto alle sole parti reali del rapporto processuale era sufficiente a far decorrere il termine breve di impugnazione; la mancata notifica alla società estinta era irrilevante. Conseguentemente, essendo decorso il termine per proporre la domanda, il decreto impugnato è stato confermato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e impone che il processo prosegua o sia riassunto nei confronti dei soci, successori della società.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    L'estinzione della società intervenuta nel corso del giudizio integra un evento interruttivo del processo, da gestire secondo la disciplina delle interruzioni.

  • art. 110 c.p.c.

    La prosecuzione o la riassunzione del giudizio, quando la società si estingue, avviene nei confronti dei soci quali successori processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per censurare la violazione di legge relativa alla decorrenza del termine breve e agli effetti della mancata notifica alla società estinta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro dedotto per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 4 L. n. 89 del 2001

    Stabilisce il termine semestrale per proporre la domanda di equo indennizzo; nel caso concreto la domanda è stata ritenuta tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la declaratoria sul contributo unificato aggiuntivo perché il procedimento è esente dal relativo pagamento.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002; la sua applicazione è stata esclusa nel caso concreto.

  • art. 10 legge fall.

    È richiamata come unica eccezione alla regola per cui la società estinta perde la capacità di stare in giudizio, in presenza della fictio iuris fallimentare.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale, con conseguente necessità di proseguire o riassumere il giudizio nei confronti dei soci quali successori processuali.
  • Se l'estinzione della società interviene durante il processo e l'evento non è fatto constare nei modi di legge, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società deve essere proposta da o contro i soci; la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può superare il grado in cui l'evento si è verificato.
  • Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, è sufficiente la notificazione della sentenza alle parti realmente legittimate del rapporto processuale; la mancata notifica alla società già estinta non impedisce il passaggio in giudicato.
  • La sentenza resa anche nei confronti di un ente ormai estinto non impone di considerare quest'ultimo come destinatario necessario della notificazione ai fini della definitività della decisione.
  • Nel procedimento per equa riparazione, la domanda proposta oltre il termine semestrale decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento presupposto è tardiva e va rigettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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