Cassazione Penale, Sentenza n. 48549/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che ha annullato la decisione del GIP che aveva sostituito gli arresti domiciliari con la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo. Il ricorrente contestava violazione di legge e vizio di motivazione: il GIP aveva ritenuto affievolite le esigenze cautelari per lo stato avanzato del processo e per il contegno processuale dell'imputato, mentre il Tribunale, accogliendo l'appello del PM, ha ritenuto che lo stato del processo e la condotta processuale non giustificassero la sostituzione della misura; la difesa lamentava l'assenza di adeguata motivazione circa l'irrilevanza dello stato di avanzamento del processo e la genericità dell'affermazione che il Gambino avrebbe potuto riallacciare rapporti con ambienti mafiosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la motivazione del Tribunale non presenti profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione della pericolosità dell'indagato e l'adeguatezza della misura cautelare sono giudizi di merito riservati al giudice del merito, sindacabili in Cassazione solo se privi di congrua e logica motivazione. La Corte ha inoltre osservato che il materiale probatorio utile ai fini cautelari non era mutato rispetto a quello già acquisito, rendendo irrilevante la progressione del processo ai fini della revisione della misura. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020, articolo 23, comma 8
Consente la trasmissione della requisitoria scritta; qui la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria ai sensi di tale norma concludendo per l'inammissibilità del ricorso
Codice di procedura penale, articolo 616
Prevede l'obbligo di pagamento in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma prevista
Codice di procedura penale, articolo 28
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; menzionata nella parte dispositiva per le formalità conseguenti
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità dell'imputato e l'adeguatezza della misura cautelare (detentiva o meno) sono primariamente giudizi di merito: in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Lo stato avanzato del processo e il corretto contegno processuale dell'imputato sono elementi rilevanti ai fini cautelari ma non necessariamente determinanti: se il patrimonio probatorio utile a giustificare la misura non è mutato, la semplice progressione del procedimento può risultare irrilevante per la sostituzione di una misura cautelare.
- Se si contesta la permanenza di esigenze cautelari basata su presunte nuove acquisizioni probatorie emerse nel corso del giudizio abbreviato, la parte deve indicare in modo specifico in che misura tali acquisizioni incidono sul quadro probatorio originario rilevante ai fini cautelari.
- Affermazioni generiche circa il rischio che l'imputato possa riallacciare rapporti con ambienti criminali non sono sufficienti: il giudice deve motivare con fatti concreti e circostanziati il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Il ricorso per cassazione che si limita a contrapporre valutazioni alternative del merito senza evidenziare profili di illogicità manifesta della motivazione è destinato all'inammissibilità e può comportare condanna alle spese e sanzioni per la Cassa delle Ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48340/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48342/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48344/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48345/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48346/2022 del 21/12/2022
- Sentenza penale · 21 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 48347/2022 del 21/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →