Sentenza n. 2196/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva disposto il pagamento di 2.500 euro per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Marsala n. 198/2024, notificata al Ministero il 10 luglio 2024 e passata in giudicato il 18 settembre 2025. Il giudicato aveva riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di 2.500 euro a titolo di bonus Carta del Docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'ordine di ottemperanza, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Accertato l'inadempimento del Ministero, ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza dell'interessata. Il commissario dovrà operare senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ritenuto espressione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima della proponibilità dell'azione esecutiva; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il bonus Carta del Docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione pubblica non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Prima della proposizione dell'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme determinate, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine assegnato e può disporre sin d'ora l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La disciplina che esclude il compenso ulteriore del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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