Sentenza del 22/07/2021 n. 20960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2000 per maggiori IRPEG, IRAP e IVA recuperando a tassazione componenti positivi ritenuti non dichiarati in ragione di cessioni in evasione d'imposta e acquisti in evasione dalla società MA.VI.AL e altre. La contribuente impugnò lamentando l'illegittimo ricorso a presunzioni semplici con inversione dell'onere della prova e il mancato approfondimento delle risultanze contabili; il contenzioso ha coinvolto anche PVC redatti dalla Guardia di Finanza nei confronti di altre società del medesimo gruppo. L'Agenzia, in Cassazione, ha dedotto un unico motivo denunciando la violazione di norme tributarie (D.P.R. 600/1973 art.39 e D.P.R. 633/1972 art.54) sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inidoneo il PVC elevato nei confronti di altra società a legittimare l'accertamento, poiché l'Ufficio si sarebbe limitato ad adottare le conclusioni dell'organo ispettivo senza analisi critica; è stato anche sollevato il profilo della tardività delle conclusioni del Procuratore Generale.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto che il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore Generale costituisce una nullità relativa, sanabile per acquiescenza delle parti. Sul merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'avviso di accertamento puo' richiamare per relationem le conclusioni del PVC della Guardia di Finanza quando l'Ufficio condivida quelle conclusioni e gli elementi siano noti al contribuente, ammessa come economia di scrittura. Tuttavia, la Corte ha escluso di poter rimettere in discussione in questa sede i giudizi di fatto della CTR: nella specie la CTR aveva accertato che la presunzione relativa alle fatture era fondata su un fatto indiretto già presuntivo e che le società emittenti avevano sconfessato quel fatto con documentazione contabile e comunicazioni non contestate dall'Agenzia. Conseguentemente la Suprema Corte ha accolto il primo profilo del ricorso nei termini indicati, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania per nuovo esame, statuendo inoltre sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n.137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
termine di deposito delle conclusioni del Procuratore Generale: il quindicesimo giorno precedente l'udienza
Disciplina la tempestività del deposito delle conclusioni del Procuratore Generale; la Corte ha ritenuto la tardività una nullità relativa suscettibile di sanatoria per acquiescenza delle parti, poiché tutela il diritto di difesa e non l'obbligo sostanziale dell'intervento del Procuratore.
art. 378 c.p.c.
Consente ai difensori di depositare memorie entro il quinto giorno antecedente l'udienza; richiamato nel contesto dei termini processuali di deposito delle memorie.
art. 157 c.p.c.
Principio per cui la nullità relativa viene sanata dall'acquiescenza delle parti; applicato alla tardività del deposito delle conclusioni del Procuratore Generale.
art. 70 c.p.c.
Stabilisce l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nelle udienze dinanzi alla Corte di Cassazione; la mancata presenza è nullità assoluta.
art. 76 ord. giud.
Collega il ruolo del Procuratore Generale all'interesse pubblico nella Cassazione; citato in relazione all'obbligatorietà dell'intervento del PG.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)
Norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento e sugli elementi probatori: la doglianza dell'Agenzia riguardava la presunta errata valutazione della CTR circa l'utilizzo del verbale della GdF come base dell'accertamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3
Riguarda la contestazione in materia IVA e l'uso di atti ispettivi quale fonte di prova per l'accertamento; richiamata nella censura dell'Agenzia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma sulla motivazione della Cassazione relativa a violazione di legge; utilizzata quale riferimento per il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32957 del 20/12/2018
Giurisprudenza di riferimento che afferma la liceità della motivazione per relationem a verbali della GdF quando l'Ufficio condivide le conclusioni e gli elementi sono noti al contribuente; richiamata dalla Corte per confermare tale principio.
Massime di principio
- L'Ufficio può richiamare per relationem il contenuto di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza nell'avviso di accertamento se condivide le conclusioni e gli elementi utilizzati sono già noti al contribuente; ciò è ammesso come economia di scrittura e non viola il diritto di difesa se il contribuente ha la possibilità di controbattere quegli elementi.
- Non è ammissibile fondare l'accertamento su una presunzione che a sua volta poggia su un'altra presunzione riferita a fatti non accertati: la catena di presunzioni non può sostituire un fatto noto e accertato. Se il fatto 'noto' relativo a terzi non è stato provato, le risultanze non possono automaticamente trasferirsi ad altro contribuente senza verifica autonoma.
- Quando si utilizza un PVC riferito a un diverso soggetto, l'Amministrazione deve svolgere un'analisi critica e autonoma delle risultanze per stabilire in concreto i nessi di responsabilità e la sussistenza del fatto noto, consentendo altresì al contribuente di contestare specificamente quelle risultanze (esibizione di scritture, corrispondenza, ecc.).
- La Corte di legittimità non può, in sede di cassazione, rinnovare il giudizio di merito su fatti e prove già valutati dalla CTR: le doglianze che richiedono una rivalutazione fattuale sono sostanzialmente inammissibili in Cassazione e devono essere trattate nei gradi di merito.
- Sul piano processuale, il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore Generale costituisce una nullità relativa; spetta alle parti eccepirla per impedirne la sanatoria per acquiescenza.
- In caso di uso di risultanze ispettive altrui, la difesa del contribuente dovrebbe documentare e dimostrare, con scritture e comunicazioni (es. schede contabili, fax, corrispondenza), l'inesistenza dei fatti posti a base dell'accertamento: se tali documenti non vengono contestati dall'Amministrazione, il giudice di merito può ritenerli efficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 lug 2021Sentenza del 22/07/2021 n. 902 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 lug 2021Sentenza del 22/07/2021 n. 907 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 22 lug 2021Sentenza del 22/07/2021 n. 913 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 22 lug 2021Sentenza del 22/07/2021 n. 3702 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 lug 2021Sentenza del 22/07/2021 n. 3704 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 22 lug 2021Sentenza del 22/07/2021 n. 20955 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →