Sentenza n. 5330/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'annotazione A.n.a.c., iscritta nell'area B del casellario informatico, ai sensi dell'art. 222, co.10, del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 5 e 11 del Regolamento per la gestione del casellario degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con delibera A.n.a.c. n. 272 del 20 giugno 2023, recante segnalazione della stazione appaltante Iren S.p.a. (in nome e per conto di Iren Ambiente S.p.a.) di aver disposto, con deliberazione del direttore generale n. 649 del 28 marzo 2025, la risoluzione del contratto stipulato con l'operatore economico -OMISSIS-, avente ad oggetto “il servizio di verifica e ripristino dei presidi antincendio presso gli impianti IREN AMBIENTE SPA- LOTTO 1 AREA EMILIA - CIG AO3207F7ED”, per reiterato grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023, comunicata con nota p.e.c. del 3 giugno 2025, di avvio del procedimento di iscrizione e con nota p.e.c. del 18 luglio 2025, di conclusione del procedimento ed inserimento con pubblicazione a decorrere dal 19 luglio 2025; - della comunicazione dell'A.n.a.c. di cui alla nota p.e.c. del 22 luglio 2025, di non sospensione della pubblicazione della annotazione e rigetto della relativa istanza; - per quanto occorra e/o in via derivata: - della segnalazione di Iren S.p.a. (“Modello C-comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 36/2023), assunta al protocollo A.n.a.c. n. 73140 del 21 maggio 2025, ancorché non conosciuta, e di ogni relativo atto alla stessa allegato in quanto pregiudizievole alla posizione fatta valere con specifico riferimento alla deliberazione del D.G. n. 649 del 28 marzo 2025, mai conosciuta; - delle note di Iren S.p.a. del 12 novembre 2024, del 31 marzo 2025 e del 15 aprile 2025 di contestazione dei disservizi con applicazioni di penali e di risoluzione del contratto; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto, nonché per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento e/o la disapplicazione del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture ai sensi dell'art. 222, co. 10, del d.lgs. 36/2023 di cui alla delibera A.n.a.c. n. 272 del 20 giugno 2023, per quanto di ragione e riguardo alle disposizioni ivi contenute, nella misura in cui siano ritenute legittimanti l'iscrizione dell'annotazione e la mancata dichiarazione di manifesta infondatezza della segnalazione di Iren; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 settembre 2025: - della rettifica e ripubblicazione dell’annotazione A.n.a.c. dell’11 settembre 2025 a carico della -OMISSIS-, iscritta nell’area B del casellario informatico, ai sensi dell’art. 222, co. 10, del d.lgs. n.36/2023 (con termine di permanenza nel casellario pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione), recante il seguente testo: “la stazione appaltante IREN SPA, in nome e per conto di IREN AMBIENTE S.p.A. C.F.: 07129470014, con nota prot. ANAC n.73140 del 15.05.2025, ha segnalato di aver disposto, con comunicazione del 15.04.2025, la risoluzione del contratto stipulato con l’Operatore economico -OMISSIS--CIG A03207F7ED, avente ad oggetto “Servizio di verifica e ripristino dei presidi antincendio presso gli impianti IREN AMBIENTE SPA- LOTTO 1 AREA EMILIA – CIG AO3207F7ED, in quanto lo stesso ha violato per tre volte, anche non consecutive, le tempistiche di intervento di cui all’art.13 della Specifica Tecnica (come migliorate in Offerta Tecnica), ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all’art.25 dell’Accordo Quadro stipulato il 17.06.2024. L’operatore economico ha contestato la fondatezza dei rilievi formulati dalla stazione appaltante affermando di aver operato con la massima diligenza e nel rispetto degli obblighi contrattuali. In particolare, ha attribuito i ritardi contestati a difficoltà logistiche legate all’approvvigionamento dei materiali, nonché a problematiche organizzative non dipendenti della propria volontà. Ha inoltre sostenuto che alcuni interventi sarebbero stati eseguiti in tempi compatibili con le richieste ricevute, evidenziando l’assenza di danni effettivi per la committente e richiamando un presunto accordo tra le parti per il differimento di talune attività”; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione ANAC nell’area B del casellario informatico relativa alla risoluzione di un contratto pubblico per reiterati ritardi nell’esecuzione, nonché la successiva rettifica e ripubblicazione dell’annotazione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato l’annotazione ANAC e, con motivi aggiunti, la successiva rettifica e ripubblicazione, deducendo l’insussistenza di gravi inadempimenti e ritardi imputabili, l’erronea applicazione della clausola risolutiva espressa e dell’art. 122 del d.lgs. 36/2023, la mancata preventiva diffida, l’uso abnorme e sproporzionato del potere di risoluzione da parte della stazione appaltante, nonché la violazione del contraddittorio e il difetto di istruttoria dell’ANAC. L’impresa ha inoltre contestato il regolamento ANAC sul casellario, sostenendo che esso avrebbe eliminato il filtro valutativo dell’Autorità, la verifica della manifesta infondatezza e dell’utilità della notizia e ogni effettiva partecipazione dell’operatore economico. La stazione appaltante ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni relative alla risoluzione contrattuale e l’infondatezza delle censure. ANAC ha sostenuto di avere rettificato l’annotazione originaria per meri refusi e di avere dato conto delle difese dell’impresa.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’annotazione originaria era stata sostituita da quella impugnata con motivi aggiunti. È stata respinta l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione: la vicenda della risoluzione contrattuale rileva solo incidentalmente, per verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e la correttezza dell’istruttoria ANAC, senza accertamento idoneo al giudicato ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a. È stata inoltre ritenuta ammissibile la riproposizione delle censure contro l’annotazione rettificata. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto e l’annotazione è stata annullata per violazione del contraddittorio e difetto di istruttoria. ANAC aveva già deciso, prima di sentire l’impresa, che la segnalazione non fosse manifestamente infondata e che l’annotazione fosse utile, limitando poi la partecipazione dell’operatore alla sola integrazione o rettifica del testo. Il contraddittorio doveva invece riguardare sia l’an sia il quomodo dell’esercizio del potere, consentendo all’impresa di incidere anche sulla decisione se procedere all’annotazione. La successiva comunicazione non dimostrava un’effettiva rivalutazione delle difese, né una motivazione sufficientemente articolata idonea a sanare il vizio. L’annullamento per vizi del procedimento ANAC non esclude, tuttavia, l’obbligo dell’operatore di segnalare alle stazioni appaltanti il fatto annotabile, ove persistano i presupposti per valutarlo quale grave illecito professionale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa del potere ANAC di gestione del casellario informatico dei contratti pubblici; l’esercizio del potere deve avvenire mediante un procedimento partecipato e con valutazione dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia.
art. 122 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla risoluzione del contratto pubblico per grave inadempimento; la correttezza della risoluzione rileva nel giudizio solo incidentalmente, ai fini della verifica della non manifesta infondatezza della segnalazione ANAC.
art. 8, comma 1, c.p.a.
L’accertamento incidentale della vicenda risolutoria svolto dal giudice amministrativo non è idoneo a passare in giudicato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito il rinvio dell’esame delle questioni cautelari alla sede di merito.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie in vista dell’udienza di merito.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento di annotazione nel casellario informatico, il contraddittorio con l’operatore economico deve essere effettivo e riguardare sia l’an dell’esercizio del potere, ossia la decisione se procedere all’annotazione, sia il quomodo, ossia il contenuto e le modalità dell’annotazione.
- ANAC deve valutare autonomamente, all’esito di un’istruttoria partecipata, la non manifesta infondatezza e l’utilità della notizia segnalata prima di disporre l’annotazione; non può limitarsi a trascrivere la segnalazione della stazione appaltante o a consentire osservazioni soltanto sulla formulazione del testo.
- Quando l’amministrazione abbia già deciso, prima dell’instaurazione del contraddittorio, sulla sussistenza dei presupposti dell’annotazione, la successiva acquisizione di osservazioni dell’operatore non sana automaticamente il vizio partecipativo. Occorre una motivazione particolarmente congrua e articolata che dimostri l’effettiva rivalutazione delle difese e dei presupposti dell’utilità e della non manifesta infondatezza.
- Nel giudizio contro un’annotazione ANAC, la verifica della correttezza della risoluzione contrattuale della stazione appaltante può essere compiuta dal giudice amministrativo solo in via incidentale, per valutare la non manifesta infondatezza della segnalazione, senza produrre un accertamento suscettibile di giudicato sulla vicenda contrattuale.
- L’annullamento dell’annotazione per vizi del procedimento ANAC non elimina, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo dell’operatore economico di dichiarare alle stazioni appaltanti il fatto potenzialmente rilevante quale grave illecito professionale.
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