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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17949/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna pronunciata in primo grado, articolando tre motivi: (1) vizio relativo alla prescrizione e alla sussistenza della recidiva (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e), in relazione agli artt. 157 e 99, comma 2 c.p.), sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata e che la recidiva non sarebbe applicabile; (2) vizio della motivazione in ordine alla responsabilità penale, in particolare riguardo all'esclusivo utilizzo della carta Postepay da parte dell'imputato e all'attendibilità della persona offesa (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e), in relazione agli artt. 624, 81 comma 2, 493-ter c.p.); (3) mancanza di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis e all'astensione dalle attenuanti generiche (art. 606 c.p.p. lett. e), in relazione agli artt. 131-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è in parte inammissibile per carenza di preventiva devoluzione in appello (recidiva) e in parte manifestamente infondato relativamente al computo della prescrizione, avendo la Corte richiamato l'aumento previsto dall'art. 99, comma 2 c.p. e la sospensione del termine dovuta ai rinvii per adesione del difensore all'astensione dalle udienze (sospensione senza applicazione del limite dei 60 giorni dell'art. 159), con conseguente mancata maturazione della prescrizione; il secondo motivo è aspecifico e meramente riformulativo del diverso apprezzamento del materiale probatorio, senza confronto critico con la motivazione impugnata; il terzo motivo è in parte non devoluto e in parte aspecifico circa la mancata concessione delle attenuanti e l'applicazione dell'art. 131-bis. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulle ragioni di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero aspecifici o non previamente devoluti ai giudici di merito, rendendoli inammissibili

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul computo della prescrizione; la Corte ha richiamato il corretto computo unitamente all'art. 161 e all'aumento di cui all'art. 99, comma 2

  • art. 161 cod. pen.

    Regole sul decorso della prescrizione; richiamata nel conteggio complessivo della durata della prescrizione

  • art. 99 cod. pen.

    Aumento di pena per recidiva: la Corte ha tenuto conto dell'aumento ai fini del calcolo del termine prescrizionale, determinando anni nove per i reati in imputazione

  • art. 159 cod. pen.

    comma 1, n. 3) (richiamato)

    Prevede il limite di 60 giorni per il caso di legittimo impedimento; la Corte ha chiarito che l'adesione del difensore all'astensione collettiva non costituisce legittimo impedimento e pertanto il rinvio determina sospensione della prescrizione senza trovare applicazione il limite di 60 giorni

  • art. 624 cod. pen.

    Delitto contestato (es. estorsione o appropriazione indebita a seconda del contesto); citato come reato per il quale è stata valutata la responsabilità

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sull'aumento di pena (concorso di reati o continuazione); applicata per determinare l'incremento sanzionatorio e ritenuta di esigua entità, quindi non necessaria motivazione dettagliata

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma rilevante al fatto oggetto di giudizio (reato collegato alla modalità contestata); citata in relazione alla valutazione probatoria

  • art. 131-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante composita; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata previamente devoluta in appello e che, comunque, la motivazione dell'esclusione non fosse illogica

  • art. 133 cod. pen.

    Determinazione della pena: la Corte ha giudicato congrua la motivazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo il diniego delle attenuanti generiche adeguatamente motivato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle spese processuali in cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammessi motivi aspecifici o meri ripetizioni dell'impugnazione di merito: bisogna confrontare criticamente la motivazione impugnata e indicare punti di diritto chiaramente specifici
  • Questioni non sollevate in appello (frattura della catena devolutiva) non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto di eventuali aumenti di pena (es. recidiva ex art. 99 c.p.), che allungano i termini prescrizionali
  • La sospensione della prescrizione dovuta ai rinvii provocati dall'adesione del difensore all'astensione collettiva non è limitata al periodo massimo di 60 giorni previsto per il legittimo impedimento: si sospende fino alla successiva udienza, secondo costante giurisprudenza
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione della prova di merito: una diversa lettura del materiale probatorio non è sufficiente per ottenere l'annullamento se la motivazione di merito è coerente e priva di aporie logiche
  • Il diniego delle attenuanti generiche, se motivato senza manifesta illogicità, è insindacabile in Cassazione
  • Nel reato continuato, aumenti sanzionatori di esigua entità non richiedono una motivazione dettagliata per ciascun reato satellite; è sufficiente la motivazione generale sulla congruità della pena

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