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Ordinanza

Ordinanza n. 1096/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del Provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0105523.24-12-2025.H.12:08 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 24.12.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 27542 in data 20/06/2024 relativa alla Domanda n. 40097 del 10/06/2024 e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 40097 del 10/06/2024 e prot. n. 27542 in data 20/06/2024 per l'insegnamento del sostegno - ADEE - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLA PRIMARIA;

Giustizia amministrativa202600049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola primaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata respinta e definita la domanda di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica per l'insegnamento di sostegno nella scuola primaria. Il testo non espone specifici motivi di ricorso oltre alla contestazione del diniego e alla domanda di riconoscimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di esame sommario, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego ministeriale apparisse sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Non è stata quindi ravvisata, allo stato, una ragione sufficiente per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e respinta sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato appare sufficientemente argomentata rispetto al presupposto sostanziale posto a fondamento del diniego.
  • Il diniego di riconoscimento di una formazione professionale non deve essere sospeso cautelarmente quando, allo stato degli atti, l'amministrazione abbia motivato il rigetto facendo riferimento alla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studio
RamiIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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