Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7423/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 11/09/2023 che aveva confermato il sequestro preventivo di un immobile per reati edilizi e paesaggistici (artt. 44, 71, 72 d.P.R. n. 380/2001 e art. 181 d.lgs. n. 42/2004). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., per presunta inosservanza del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente (Sez. 3, n. 35869 del 17/05/2023), sostenendo che il giudice del riesame avrebbe erroneamente ritenuto le opere non ultimate nonostante l'ultimazione fosse stata posta a fondamento dell'accoglimento del ricorso con rinvio; (2) difetto assoluto e apparente della motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", cioè che la conferma del sequestro sarebbe fondata su argomentazione insufficiente e autoreferenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non avesse colto la vera ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e che il giudice del riesame, a seguito del rinvio, aveva correttamente valutato e accertato che le opere non risultavano ultimate (stato «al grezzo») e quindi poteva legittimamente accertare il periculum in mora. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo è legittimo anche per manufatti non ultimati quando vi sia esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori e il deterioramento del bene tutelato. Per l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come norma il cui rispetto sarebbe stato richiesto dal principio di diritto stabilito nella sentenza rescindente; la Corte rileva che la deduzione non ha confrontato la motivazione dell'ordinanza impugnata e quindi non prova violazione della norma.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per ricordare che il ricorso in materia di provvedimenti cautelari reali è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge e per vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile o inesistente.

  • artt. 44, 71, 72 d.P.R. n. 380/2001

    Norme relative alle violazioni edilizie costituenti il capo di imputazione; contestate nell'ambito del procedimento che ha portato al sequestro dell'immobile.

  • art. 181 d.lgs. n. 42/2004

    Norma relativa ai reati paesaggistici contestati, in ragione della tutela paesaggistica del bene oggetto di sequestro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a titolo sanzione per l'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (varie sezioni, sentenze richiamate)

    es. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 3, n. 32324 del 01/06/2022; Sez. 3, n. 49220 del 06/01/2014

    Riferimenti utilizzati per definire i limiti dell'impugnazione in cassazione in materia cautelare reale e per affermare il principio che il sequestro preventivo può essere legittimo anche per manufatti non ultimati quando vi sia necessità di impedire la prosecuzione dei lavori e il rischio per il bene tutelato.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso prevalentemente per violazioni di legge (art. 325 c.p.p.) o per vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • Chi impugna deve confrontare puntualmente la propria censura con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: l'assenza di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
  • La sentenza di annullamento con rinvio non vincola il giudice del rinvio sull'accertamento dei fatti; il giudice del riesame può effettuare nuove valutazioni di fatto purché motivate.
  • Il sequestro preventivo può essere legittimamente confermato anche con riguardo a opere non ultimate quando l'obiettivo sia impedire la prosecuzione dei lavori e tutelare il vincolo paesaggistico o altri beni giuridici, purché il periculum in mora sia adeguatamente motivato.
  • Per dimostrare l'assenza di periculum in mora non basta richiamare il principio stabilito in precedenti decisioni: è necessario mostrare concretamente come la motivazione del giudice sia apodittica o autoreferenziale rispetto ai fatti rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.