Cassazione Penale, Sentenza n. 7423/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 11/09/2023 che aveva confermato il sequestro preventivo di un immobile per reati edilizi e paesaggistici (artt. 44, 71, 72 d.P.R. n. 380/2001 e art. 181 d.lgs. n. 42/2004). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., per presunta inosservanza del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente (Sez. 3, n. 35869 del 17/05/2023), sostenendo che il giudice del riesame avrebbe erroneamente ritenuto le opere non ultimate nonostante l'ultimazione fosse stata posta a fondamento dell'accoglimento del ricorso con rinvio; (2) difetto assoluto e apparente della motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", cioè che la conferma del sequestro sarebbe fondata su argomentazione insufficiente e autoreferenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non avesse colto la vera ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e che il giudice del riesame, a seguito del rinvio, aveva correttamente valutato e accertato che le opere non risultavano ultimate (stato «al grezzo») e quindi poteva legittimamente accertare il periculum in mora. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo è legittimo anche per manufatti non ultimati quando vi sia esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori e il deterioramento del bene tutelato. Per l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come norma il cui rispetto sarebbe stato richiesto dal principio di diritto stabilito nella sentenza rescindente; la Corte rileva che la deduzione non ha confrontato la motivazione dell'ordinanza impugnata e quindi non prova violazione della norma.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per ricordare che il ricorso in materia di provvedimenti cautelari reali è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge e per vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile o inesistente.
artt. 44, 71, 72 d.P.R. n. 380/2001
Norme relative alle violazioni edilizie costituenti il capo di imputazione; contestate nell'ambito del procedimento che ha portato al sequestro dell'immobile.
art. 181 d.lgs. n. 42/2004
Norma relativa ai reati paesaggistici contestati, in ragione della tutela paesaggistica del bene oggetto di sequestro.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a titolo sanzione per l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (varie sezioni, sentenze richiamate)
es. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 3, n. 32324 del 01/06/2022; Sez. 3, n. 49220 del 06/01/2014
Riferimenti utilizzati per definire i limiti dell'impugnazione in cassazione in materia cautelare reale e per affermare il principio che il sequestro preventivo può essere legittimo anche per manufatti non ultimati quando vi sia necessità di impedire la prosecuzione dei lavori e il rischio per il bene tutelato.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso prevalentemente per violazioni di legge (art. 325 c.p.p.) o per vizi della motivazione così gravi da renderla incomprensibile; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Chi impugna deve confrontare puntualmente la propria censura con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: l'assenza di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
- La sentenza di annullamento con rinvio non vincola il giudice del rinvio sull'accertamento dei fatti; il giudice del riesame può effettuare nuove valutazioni di fatto purché motivate.
- Il sequestro preventivo può essere legittimamente confermato anche con riguardo a opere non ultimate quando l'obiettivo sia impedire la prosecuzione dei lavori e tutelare il vincolo paesaggistico o altri beni giuridici, purché il periculum in mora sia adeguatamente motivato.
- Per dimostrare l'assenza di periculum in mora non basta richiamare il principio stabilito in precedenti decisioni: è necessario mostrare concretamente come la motivazione del giudice sia apodittica o autoreferenziale rispetto ai fatti rilevanti.
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