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Sentenza

Sentenza del 10/04/2017 n. 1628 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Termine dilatorio - Inosservanza - Violazione - Illegittimità avviso di accertamento - Ragioni di particolare urgenza - Decadenza termini accertamento - Non sussiste - Collaborazione e buona fede.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento perché emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), senza che ricorressero specifiche e concrete ragioni di particolare urgenza. L'Amministrazione aveva presumibilmente giustificato l'emissione anticipata con l'imminente scadenza dei termini di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, ma tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente.

La decisione

Il Collegio ha accolto la tesi del contribuente, richiamando l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso ante tempus. L'imminente scadenza del termine decadenziale previsto per l'accertamento non costituisce una specifica ragione di urgenza idonea a giustificare la deroga al contraddittorio preventivo. L'avviso è quindi risultato illegittimo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    Il termine tutela il contraddittorio endoprocedimentale e, in assenza di specifiche ragioni di particolare urgenza, la sua inosservanza rende illegittimo l'avviso emesso prima della scadenza.

  • Art. 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Termini di decadenza dall'azione accertatrice in materia di IVA.

    L'imminente scadenza dei termini decadenziali non costituisce, da sola, una specifica ragione di particolare urgenza che consenta di violare il termine dilatorio per il contraddittorio preventivo.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 18184 del 2013

    Ha affermato il principio secondo cui l'inosservanza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, determina l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo la presenza di concrete e specifiche ragioni di urgenza.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede un termine dilatorio per consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell'atto impositivo, l'Amministrazione deve rispettarlo, salvo comprovate ragioni specifiche e concrete di urgenza.
  • La semplice prossimità della scadenza dei termini di decadenza per l'accertamento non giustifica, di regola, l'emissione anticipata dell'avviso.
  • Il contraddittorio preventivo è espressione dei principi di correttezza, collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
  • In una situazione analoga, occorre verificare la data di conclusione delle operazioni di controllo, la data di emissione dell'avviso e l'eventuale presenza di una motivazione concreta e adeguata sulle ragioni di urgenza.
  • Se l'avviso è emesso prima della scadenza del termine senza una valida giustificazione, il contribuente può dedurne l'illegittimità, ferma restando la necessità di valutare la disciplina applicabile al caso concreto e gli eventuali orientamenti successivi.

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