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Ordinanza

Ordinanza n. 1624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dal testo emerge che la controversia riguarda un'ordinanza di demolizione, ma non sono specificati i motivi di illegittimità dedotti contro l'ordinanza o contro la sentenza di primo grado. La domanda cautelare era fondata sulla deduzione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza e dell'ordinanza di demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Ha rilevato che era già ampiamente decorso il periodo assegnato per dare esecuzione all'ordinanza di demolizione e che il Comune di Nemi aveva dichiarato in udienza di impegnarsi a non eseguire la sentenza appellata nelle more della decisione dell'appello nel merito. Tali circostanze escludevano un pregiudizio grave e irreparabile attuale. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per difetto del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare in appello richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale; tale requisito difetta quando, nelle more della decisione di merito, l'amministrazione si impegna a non eseguire la sentenza appellata.
  • L'impegno dell'amministrazione a sospendere l'esecuzione della decisione impugnata può escludere il periculum in mora e determinare il rigetto dell'istanza cautelare, anche in presenza di un atto amministrativo potenzialmente esecutivo.
  • La regolazione delle spese della fase cautelare segue la soccombenza quando l'istanza cautelare viene respinta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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