Sentenza del 29/12/2017 n. 31116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva annullato il recupero IVA relativo alla cessione di veicoli effettuata in regime di non imponibilità sulla base di dichiarazioni d'intento false, ritenendo sufficiente il controllo formale della documentazione presentata dal cessionario. Ha inoltre contestato la motivazione apparente o insufficiente della CTR sulla deducibilità di spese di ristorazione e costi di regia, qualificati come spese pubblicitarie anziché di rappresentanza. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla ripartizione dell'onere della prova e agli obblighi di diligenza del cedente, e ha ritenuto fondato anche il terzo motivo sulla carenza di motivazione in ordine alla deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente ai primi tre motivi, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha stabilito che la sola regolarità formale della dichiarazione d'intento non è sufficiente quando essa sia ideologicamente falsa: il cedente deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del regime IVA di non imponibilità e la propria estraneità alla frode. Nel caso concreto, la società non aveva svolto controlli ragionevoli, tra cui verifiche sulla storia dei veicoli e sui precedenti intestatari. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR non aveva indicato gli elementi concreti dai quali desumere la natura pubblicitaria delle spese e aveva erroneamente posto sull'Agenzia l'onere di provare l'indeducibilità, mentre la prova dei presupposti di deducibilità grava sul contribuente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)
La non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali
Il regime di non imponibilità IVA non dipende dalla sola presenza formale della dichiarazione d'intento. Se la dichiarazione è falsa, il cedente deve dimostrare di non essere stato consapevole della frode e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificarne i presupposti.
Codice civile, art. 2697
Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. In materia di deduzione dei costi, il contribuente deve dimostrare l'effettività, l'inerenza e la corretta qualificazione delle spese.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
Mancanza o apparenza della motivazione
La sentenza è nulla quando la motivazione è talmente carente da impedire di individuare il tema della decisione e le ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Codice di procedura civile, art. 112
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande, eccezioni e censure sottoposte al suo esame; l'omessa pronuncia può comportare la nullità della sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53, 54 e 61
Nel processo tributario l'atto di appello e la sentenza devono rispettare specifici requisiti di motivazione e il giudice deve esaminare le questioni devolute con l'impugnazione.
L. n. 746 del 1983, artt. 1 e 2
La disciplina delle dichiarazioni d'intento e degli esportatori abituali deve essere applicata in modo sostanziale, non limitandosi alla verifica formale del documento.
Massime di principio
- In caso di dichiarazione d'intento falsa, il cedente non è tutelato dalla sola regolarità formale del documento: deve svolgere controlli ragionevoli e proporzionati alle circostanze concrete.
- La responsabilità del cedente può emergere anche dalla mancata conoscenza colposa della frode, quando esistano indicatori anomali facilmente verificabili.
- Per applicare un regime fiscale agevolato o di non imponibilità, la documentazione formale è necessaria ma può non essere sufficiente se vi sono elementi oggettivi che mettono in dubbio la veridicità dell'operazione.
- Il contribuente che deduce costi deve provare la loro effettività, inerenza, competenza e corretta qualificazione; non spetta ordinariamente all'Amministrazione dimostrare per prima l'inesistenza dei presupposti di deducibilità.
- Le spese di pubblicità devono essere collegate a una concreta attività promozionale o commerciale; la semplice fatturazione o contabilizzazione come spesa pubblicitaria non è decisiva.
- Una sentenza tributaria deve indicare gli elementi documentali e fattuali sui quali fonda la decisione; un generico richiamo alla documentazione può integrare motivazione apparente e comportare la cassazione con rinvio.
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