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Circolare

Circolare numero 95 del 25-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative della disciplina della compensazione tra crediti e debiti verso l’INPS, richiamando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dal codice civile. Vengono precisati i casi in cui la compensazione è ammessa, le modalità con cui il datore di lavoro deve presentare la richiesta, gli adempimenti delle S.A.P. e la gestione informatica della procedura "Compensazione crediti". Sono inoltre riportate le norme tecnico-operative per acquisizione, consultazione e cancellazione delle domande, nonché il fac-simile della richiesta di compensazione contributiva.

Istruzioni operative per la compensazione dei crediti e debiti INPS

Compensazione dei crediti e debiti verso l’INPS

La circolare integra la disciplina già dettata dalla circolare n. 118 del 4.5.91 e fornisce alle S.A.P. le istruzioni operative per la gestione concreta della compensazione legale tra crediti e debiti contributivi nei confronti dell’Istituto. L’obiettivo è chiarire i presupposti giuridici dell’istituto, le modalità di richiesta da parte del datore di lavoro e le procedure interne di verifica e acquisizione.

Presupposti giuridici: certezza, liquidità ed esigibilità

La compensazione può operare solo se il credito opposto è certo, liquido ed esigibile, secondo gli artt. 1242 e 1243 c.c. La circolare precisa che la certezza è riconoscibile senza discussione, in particolare, nei casi di crediti fondati su:

  • sentenze passate in giudicato;
  • disposizioni di legge non controverse;
  • provvedimenti definitivi dell’Istituto.

Quanto alla liquidità, il credito deve risultare già determinato nell’importo oppure quantificabile mediante criteri già contenuti nel titolo, senza necessità di ulteriori specificazioni. Se il credito è certo ma non ancora completamente quantificato, la S.A.P. deve procedere prima alla quantificazione o alla verifica di quella effettuata dal titolare del credito; solo dopo tale adempimento la compensazione diviene efficace dalla data in cui i due crediti coesistono effettivamente.

Ambito di applicazione e limiti

La circolare chiarisce che la compensazione riguarda crediti e debiti del datore di lavoro connessi al rapporto assicurativo con l’INPS e risultanti, in particolare, da denunce DM10, DM10V, note di rettifica e documentazione equivalente. La verifica prevista dalla procedura si applica anche ai crediti derivanti da denunce contributive con saldo a credito dell’azienda.

Non è ammessa, invece, la compensazione tra un credito già maturato e un debito futuro non ancora maturato. Inoltre, la compensazione è utilizzabile solo nei limiti della reciproca capienza, con particolare attenzione alla corretta quantificazione degli importi indicati nelle richieste.

Richiesta del datore di lavoro e contenuto della domanda

Il datore di lavoro che intende opporre in compensazione un credito nei confronti dell’Istituto deve presentare una richiesta formale alla sede INPS presso la quale è debitore. Alla domanda devono essere allegati i modelli originali o, se già presenti agli atti, le fotocopie.

La richiesta, il cui fac-simile è riportato nell’allegato 1, deve contenere:

  • il riferimento alle denunce da porre in compensazione;
  • la presa d’atto che la compensazione diviene operativa solo dopo la verifica dei requisiti di certezza e liquidità;
  • l’indicazione che le somme aggiuntive sul saldo a debito decorrono dalla scadenza del periodo cui si riferisce la denuncia e dalla data di insorgenza del credito dell’azienda.

Nella compilazione devono essere riportati, per la parte a debito:

  • l’importo complessivo che si intende compensare, non superiore al proprio credito;
  • il periodo di ciascun modello interessato;
  • il debito del DM insoluto o del debito residuo comprensivo di eventuali sanzioni;
  • l’importo da compensare per ciascun modello, la cui sommatoria deve coincidere con l’importo complessivo a debito indicato nella domanda.

Per la parte a credito occorre indicare:

  • l’importo complessivo del credito;
  • la matricola del modello con saldo passivo;
  • il periodo di riferimento, espresso in formato MMAA o, per i periodi plurimensili, con mese iniziale e finale;
  • il credito residuo, se una parte del saldo è già stata utilizzata in precedenti compensazioni;
  • l’importo da compensare relativo a ciascun modello, che deve coincidere con l’importo complessivo a debito;
  • la differenza tra credito e importo compensato, quale credito residuo disponibile per eventuali successive compensazioni.

Gestione di matricole diverse e rapporti tra S.A.P.

La circolare ammette la compensazione di saldi passivi afferenti a matricole diverse, anche quando siano in carico ad altre S.A.P., purché intestate allo stesso datore di lavoro. In tali casi la sede competente deve richiedere con urgenza alla S.A.P. detentrice della matricola il trasferimento dell’importo tramite mod. SC10.

La sede trasferente deve compilare il biglietto contabile mod. SC3 con articolo GPA 10/66 a GPA 55/00. La sede ricevente deve invece imputare l’importo al conto GPA 54/51 in contropartita del conto GPA 55/01 e successivamente aggiornare l’archivio Recupero Crediti, dove l’importo viene memorizzato come un normale versamento.

Adempimenti delle S.A.P. e controlli operativi

Ricevuta la domanda, la S.A.P. deve verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1243 c.c., con particolare riguardo alla certezza e liquidità del credito opposto, e deve avviare i modelli contributivi originali alle ordinarie fasi procedurali. I dati della richiesta devono essere acquisiti nel nuovo archivio Compensazione secondo le istruzioni tecniche allegate.

La procedura Recupero Crediti controlla, in fase di emissione del mod. UL13/UL14, se nell’archivio Compensazione risulta una richiesta riferita alla stessa matricola e agli stessi periodi. In caso positivo, l’emissione del modello viene sospesa. L’operatore deve allora contrassegnare l’inadempienza con il codice CSL 8315, il cui significato è "inadempienza oggetto di compensazione". Tale codice impedisce che la posizione prosegua nelle successive elaborazioni in attesa della definizione della compensazione.

È prevista, tuttavia, una possibilità di forzatura dell’emissione del mod. UL13/UL14 quando dalla documentazione agli atti emerga che i dati memorizzati nell’archivio compensazione non si riferiscono al documento sul quale deve essere avviato il recupero coattivo. Per tutte le posizioni contrassegnate con il codice 8315 la procedura produce una lista di gestione utile al trasferimento automatico nell’archivio Crediti dei saldi passivi e/o delle note di rettifica da utilizzare in compensazione.

Archivio Compensazione e finalità della procedura

Il nuovo archivio Compensazione consente di tracciare, per ciascuna matricola aziendale, tutte le richieste di compensazione presentate nel tempo, con il dettaglio delle partite creditorie e debitorie relative a ciascuna domanda. L’allegato 2 contiene le norme tecnico-operative per la costituzione e la gestione di tale archivio.

La circolare richiama infine le S.A.P. a verificare con immediatezza, ogni volta che venga richiesta la compensazione legale, tutti i presupposti necessari e a definire senza ritardo la richiesta stessa.

Procedura informatica: acquisizione, consultazione e cancellazione

L’allegato 2 descrive la procedura informatica "Compensazione Crediti", accessibile dagli operatori Recupero Crediti tramite l’opzione 3 della procedura Recupero Crediti.

In fase di acquisizione:

  • si inseriscono matricola, data richiesta, importo a debito e importo a credito;
  • dopo INVIO, la procedura propone pannelli distinti per i dati a debito e a credito;
  • i dati devono essere inseriti per ogni singolo periodo, fino alla concorrenza dell’importo dichiarato;
  • eventuali errori sono segnalati con messaggi esplicativi;
  • se l’acquisizione non può essere completata per errore nei dati, l’operatore deve annullare con PF3, correggere la domanda e ripetere l’inserimento.

In fase di consultazione:

  • inserita la matricola, vengono visualizzate tutte le domande di compensazione presenti;
  • selezionando il progressivo della domanda si visualizzano tutti i dati della stessa;
  • con PF12 è possibile predisporre la stampa della lista delle domande o della singola domanda.

In fase di cancellazione:

  • inserita la matricola, vengono visualizzate le domande presenti;
  • l’operatore seleziona il progressivo della compensazione da cancellare;
  • la domanda viene mostrata in dettaglio e la cancellazione viene confermata con F5.

Fac-simile della richiesta di compensazione

L’allegato 1 contiene il modello di richiesta di compensazione contributiva da parte dell’azienda. Nel testo il richiedente dichiara di operare nel rispetto degli artt. 1242 e 1243 c.c. e chiede che l’importo a proprio debito venga posto in compensazione con l’importo a proprio credito, specificando per ciascuno i periodi, gli importi e gli eventuali crediti residui.

Nel fac-simile il richiedente prende atto che:

  • la compensazione è operativa solo dopo il verificarsi dei requisiti di certezza e liquidità;
  • la compensazione opera dal momento della coesistenza di un credito e di un debito contributivo e dei relativi oneri accessori;
  • sono dovute, nei casi previsti, somme aggiuntive e sanzioni amministrative.

Punti principali

Requisiti per la compensazione

La compensazione è ammessa solo in presenza di crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili, secondo gli artt. 1242 e 1243 c.c. La certezza è riconosciuta, in particolare, per crediti derivanti da sentenze passate in giudicato, disposizioni di legge non controverse e provvedimenti definitivi dell’Istituto. La liquidità richiede che il credito sia già quantificato in modo puntuale oppure che il titolo indichi criteri idonei alla sua esatta quantificazione senza ulteriori specificazioni. Se il credito è certo ma non ancora liquidato, la S.A.P. deve procedere preliminarmente alla quantificazione o alla verifica di quella effettuata dal titolare del credito; solo dopo tale verifica la compensazione produce effetto dalla data di effettiva coesistenza dei due crediti.

Ambito oggettivo e limiti della compensazione

La compensazione può riguardare crediti e debiti del datore di lavoro verso l’Istituto derivanti dal rapporto assicurativo, rappresentati da denunce DM10, DM10V, note di rettifica e documenti analoghi. È ammessa anche per saldi a credito risultanti da denunce contributive, ma la relativa operatività è subordinata alla verifica della S.A.P. Non è invece consentita la compensazione tra un credito già maturato e un debito futuro non ancora maturato.

Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro che intende avvalersi della compensazione deve presentare un’apposita richiesta formale alla sede INPS presso la quale risulta debitore. Alla domanda devono essere allegati i modelli originali o, se già presentati, in fotocopia. La richiesta deve riportare il riferimento alle denunce oggetto di compensazione, la presa d’atto che la compensazione diviene operativa solo al verificarsi dei requisiti di certezza e liquidità e la conferma circa la decorrenza di somme aggiuntive e sanzioni. Nella compilazione devono essere indicati separatamente gli importi a debito e a credito, i periodi di riferimento, i crediti residui e gli importi da compensare, con il vincolo che gli importi dichiarati non possano superare i rispettivi crediti disponibili.

Compensazione tra matricole e sedi diverse

È possibile utilizzare in compensazione saldi passivi derivanti da matricole diverse, anche se in carico ad altre S.A.P., purché intestate allo stesso datore di lavoro. In tale ipotesi, la S.A.P. competente deve richiedere con urgenza il trasferimento dell’importo corrispondente tramite mod. SC10; la sede trasferente compila il biglietto contabile mod. SC3 con articolo GPA 10/66 a GPA 55/00. La sede ricevente imputa l’importo al conto GPA 54/51 in contropartita del conto GPA 55/01 e aggiorna l’archivio Recupero Crediti come normale versamento.

Adempimenti delle S.A.P. e gestione procedurale

Ricevuta la richiesta, la S.A.P. deve verificare i presupposti di legge, avviare i modelli contributivi originali alle previste fasi procedurali e acquisire i dati nella nuova archivio compensazione. La procedura Recupero Crediti controlla, in fase di emissione del mod. UL13/UL14, la presenza della domanda e dei relativi periodi nell’archivio Compensazione; se il riscontro è positivo, l’emissione viene sospesa. L’operatore deve allora contrassegnare l’inadempienza con il codice CSL 8315, che rende incompatibile la posizione con le successive fasi elaborative sino alla definizione della compensazione. È comunque prevista una funzione di forzatura qualora, sulla base della documentazione agli atti, si accerti che i dati memorizzati non riguardano il documento da recuperare. Per le inadempienze con codice 8315 la procedura produce una lista di gestione per consentire il trasferimento automatico dei saldi passivi e/o delle note di rettifica da porre in compensazione.

Nuovo archivio Compensazione e finalità

Il nuovo archivio Compensazione consente di conoscere, per ciascuna matricola aziendale, le richieste presentate nel tempo, i dettagli delle partite creditorie e debitorie e la consistenza dei dati relativi alla singola domanda. Le norme tecnico-operative per la sua costituzione e gestione sono riportate nell’allegato 2. La circolare richiama espressamente le S.A.P. alla necessità di verificare con immediatezza, ogni volta che venga richiesta la compensazione legale, i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità e di definire tempestivamente la domanda.

Procedura informatica: acquisizione, consultazione e cancellazione

L’archivio e la procedura "Compensazione crediti" sono accessibili dagli operatori Recupero Crediti tramite l’opzione 3 della procedura Recupero Crediti. In acquisizione, dopo l’inserimento della matricola, della data richiesta e degli importi a debito e a credito, vengono proposti pannelli separati per inserire i dati relativi a ciascun periodo fino alla concorrenza degli importi dichiarati; errori e incongruenze vengono segnalati con messaggi esplicativi. Se la domanda è stata compilata in modo errato, l’operatore deve annullare l’acquisizione con PF3, correggere la domanda e ripetere l’inserimento. In consultazione, inserita la matricola, sono visualizzate tutte le domande presenti e, selezionando il progressivo, tutti i dati della singola domanda; con PF12 è possibile preparare la stampa della lista domande o della singola domanda. In cancellazione, dopo la selezione della matricola e del progressivo, la domanda viene visualizzata in dettaglio e la cancellazione va confermata con F5.

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