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Circolare

Circolare numero 93 del 24-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione, dal 1992, delle nuove disposizioni in materia di contributo per il Servizio Sanitario Nazionale: il versamento passa all’Amministrazione finanziaria, ma per il solo anno 1992 continuano a operare le vecchie modalità di riscossione INPS come acconto. Vengono confermate aliquote e fasce di reddito, chiarito il regime per pensioni e altri redditi, e disciplinata l’equiparazione, per il 1992, dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti e iscritti al collocamento ai cittadini italiani non occupati ai fini dell’assistenza sanitaria e del contributo. Sono inoltre richiamati termini di versamento e la necessità di successivi decreti ministeriali attuativi.

Contributo SSN 1992: criteri di calcolo, riscossione e regime transitorio

Contributo SSN 1992: nuove regole, regime transitorio ed equiparazione degli extracomunitari

La circolare chiarisce la disciplina del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dall’anno 1992, alla luce della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Vengono distinti il nuovo regime ordinario, che affida la riscossione all’Amministrazione finanziaria, e il regime transitorio previsto per il solo anno 1992, nel quale continuano a operare le modalità di riscossione INPS come acconto.

Ambito di applicazione e principio generale

L’art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 413/1991 stabilisce che, dal 1992, per dichiarazione, accertamento e riscossione del contributo SSN e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Il contributo resta dovuto sulla base degli imponibili fissati dalla legge n. 41/1986, con riferimento al reddito dell’anno cui il contributo si riferisce. La circolare precisa che, sotto il profilo della determinazione del reddito imponibile, nulla cambia rispetto al passato, poiché il riferimento continua a essere il reddito complessivo denunciato ai fini IRPEF.

Le nuove disposizioni si applicano a:

  • artigiani, esercenti attività commerciali e rispettivi familiari coadiuvanti e coadiutori;
  • liberi professionisti;
  • lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, limitatamente a tali redditi;
  • coltivatori diretti, mezzadri, coloni, rispettivi concedenti e componenti attivi dei nuclei familiari;
  • cittadini non mutuati.

Per l’attuazione pratica delle nuove regole e di quelle transitorie è previsto l’emanazione di decreti ministeriali entro il 30 giugno 1992.

Aliquote contributive e fasce di reddito

La legge non introduce modifiche alle aliquote né alle fasce di reddito. Restano quindi ferme le misure già vigenti:

  • 5% per i primi 40 milioni;
  • 4,2% per i successivi 60 milioni.

La circolare richiama inoltre la disciplina delle pensioni annue lorde superiori a 18 milioni di lire, che dal 1 gennaio 1991 sono assoggettate a contribuzione SSN per l’intero importo, con le stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti. Tali importi devono essere considerati come redditi già soggetti a contributo nella formazione delle fasce di reddito per l’applicazione delle aliquote. A supporto dell’interpretazione vengono richiamate le indicazioni e gli esempi della circ. n. 124 del 7 agosto 1986.

Disciplina transitoria per l’anno 1992

Il comma 3 dell’art. 14 prevede che i versamenti effettuati per il 1992 secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 413/1991 siano computati come acconto delle somme dovute in base agli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno.

La ratio della disposizione è quella di consentire che, per tutte le categorie di contribuenti, il contributo sia commisurato al reddito dell’anno di competenza. Di conseguenza, per il solo 1992:

  • il contributo continua a essere riscosso dall’INPS;
  • si applicano le norme, le modalità e i termini previsti per gli anni precedenti;
  • i versamenti effettuati nel corso del 1992 sono considerati acconti sul contributo definitivo da determinarsi in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 1993 per l’anno 1992.

Termini di versamento per il 1992

La circolare richiama le scadenze ordinarie ancora applicabili nel regime transitorio:

  • 25 luglio e 25 ottobre per artigiani e commercianti;
  • 30 settembre per liberi professionisti;
  • 31 ottobre per dipendenti e pensionati con altri redditi.

I cittadini non mutuati, che già calcolavano il contributo sul reddito dell’anno di competenza, devono versare all’Istituto il contributo entro il 30 giugno 1992, secondo le norme e le modalità vigenti.

Cittadini extracomunitari residenti e iscritti al collocamento

La circolare dà conto anche del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1992. L’art. 11 dispone che, per l’anno 1992, i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e iscritti nelle liste di collocamento siano equiparati ai cittadini italiani non occupati iscritti nelle liste di collocamento, con riferimento all’assistenza sanitaria del SSN e al relativo obbligo contributivo previsto dall’art. 63 della legge n. 833/1978.

In pratica:

  • se non hanno redditi dichiarabili ai fini IRPEF, hanno diritto all’iscrizione al SSN senza oneri;
  • se hanno redditi dichiarabili ai fini IRPEF, devono versare il contributo nella misura prevista per i cittadini non mutuati.

Per la riscossione di tali contributi si applicano le disposizioni dell’art. 14 della legge n. 413/1991.

Indicazioni operative finali

La circolare conclude richiamando le sedi a dare adeguata pubblicità al contenuto mediante i consueti canali di informazione, in attesa dei decreti ministeriali attuativi che dovranno definire in modo compiuto criteri e modalità applicative.

Punti principali

Regole generali dal 1992

Dal 1992, ai fini della dichiarazione, accertamento e riscossione del contributo per le prestazioni del SSN e delle relative sanzioni, si applicano le regole vigenti in materia di imposte sui redditi. Il contributo è dovuto sulla base degli imponibili previsti dalla legge n. 41/1986 e deve essere calcolato sul reddito relativo all’anno cui il contributo si riferisce. La riscossione ordinaria è attribuita all’Amministrazione finanziaria, con disciplina transitoria per il 1992.

Soggetti interessati

Le nuove disposizioni riguardano artigiani, esercenti attività commerciali e rispettivi familiari coadiuvanti e coadiutori, liberi professionisti, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi limitatamente a tali redditi, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e relativi concedenti, nonché i componenti attivi dei rispettivi nuclei familiari e i cittadini non mutuati.

Aliquote e fasce di reddito

Non cambiano le aliquote contributive né le fasce di reddito: 5% per i primi 40 milioni e 4,2% per i successivi 60 milioni. Le pensioni annue lorde superiori a 18 milioni, dal 1 gennaio 1991, sono già assoggettate a contribuzione SSN sull’intero importo nelle misure previste per i lavoratori dipendenti e tali importi concorrono alla formazione delle fasce di reddito.

Regime transitorio per il solo anno 1992

I versamenti effettuati nel 1992 secondo la normativa previgente sono computati come acconto delle somme dovute sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno. Per il solo 1992 la riscossione continua a essere effettuata dall’INPS con le vecchie regole, modalità e scadenze; i contributi sono calcolati sui redditi prodotti nel 1991 e conguagliati sulla dichiarazione del 1993 relativa al 1992.

Scadenze di versamento

Per il 1992 restano ferme le scadenze ordinarie: 25 luglio e 25 ottobre per artigiani e commercianti, 30 settembre per liberi professionisti, 31 ottobre per dipendenti e pensionati con altri redditi. I cittadini non mutuati versano entro il 30 giugno 1992 secondo le regole vigenti.

Cittadini extracomunitari residenti e iscritti al collocamento

Il decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, equipara per il 1992 i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e iscritti nelle liste di collocamento ai cittadini italiani non occupati iscritti al collocamento, sia ai fini dell’assistenza sanitaria SSN sia dell’obbligo contributivo di cui all’art. 63 della legge n. 833/1978. Se privi di redditi IRPEF dichiarabili hanno diritto all’iscrizione senza oneri; se titolari di redditi dichiarabili, devono versare il contributo nella misura prevista per i cittadini non mutuati.

Decreti ministeriali attuativi e pubblicità

I criteri e le modalità applicative delle nuove disposizioni saranno definiti con decreti ministeriali da emanare entro il 30 giugno 1992. Le sedi sono invitate a dare adeguata pubblicità al contenuto della circolare con i consueti canali informativi.

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