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Circolare

Circolare numero 94 del 24-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina per il 1992 la contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, indicando aliquote IVS del 13% o del 10% per i collaboratori under 21, minimale e massimale di reddito imponibile, rate e scadenze di versamento, nonché le regole di utilizzazione pensionistica dei contributi. Fornisce inoltre chiarimenti sulla contribuzione al Servizio sanitario nazionale, con aliquote, base imponibile, esclusioni e termini di pagamento, e conferma gli importi mensili fissi per maternità ed Enaoli.

Contribuzione 1992 per artigiani e commercianti: IVS, Servizio sanitario nazionale, maternità ed Enaoli

Contribuzione 1992 per artigiani e commercianti

La circolare disciplina la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per l’anno 1992 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, con specifiche su IVS, contributo al Servizio sanitario nazionale e contributi fissi per maternità ed Enaoli. Vengono inoltre chiariti i criteri di calcolo, i limiti di reddito e i termini di versamento, con particolare attenzione all’utilizzabilità pensionistica dei contributi.

Contribuzione IVS: aliquote e soggetti interessati

Per l’anno 1992 la contribuzione IVS è calcolata sul reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente. Per i titolari l’aliquota è del 13%; la stessa aliquota si applica ai coadiuvanti e coadiutori di età superiore ai 21 anni. Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore ai 21 anni l’aliquota è ridotta al 10%, con applicazione della riduzione fino a tutto il mese in cui il soggetto compie 21 anni.

Reddito minimo imponibile e contributo minimo

Se il reddito dichiarato è inferiore al minimale, il contributo deve essere calcolato sul reddito minimo imponibile previsto dalle norme richiamate. Per il 1992 tale minimo è pari a L. 17.990.440, determinato applicando il minimale giornaliero di L. 53.495 per 312 giornate e aggiungendo L. 1.300.000. Su tale base il contributo minimo annuo è pari a L. 2.338.757,2 per titolari e collaboratori sopra i 21 anni e a L. 1.799.044 per i collaboratori fino a 21 anni. Per i periodi inferiori all’anno i valori sono ragguagliati a mese, con importi minimi mensili pari rispettivamente a L. 194.896,43 e L. 149.920,33. La circolare precisa che redditi e relativi contributi minimi devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Reddito massimo e massimali contributivi

Il comma 4 dell’art. 1 della legge n. 233/1990 prevede che, oltre il limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente sia considerata ai fini contributivi fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Per il 1992 il limite di riferimento è L. 52.120.000 e il massimale di reddito annuo soggetto a contribuzione IVS è quindi pari a L. 86.866.667. In caso di assicurazione inferiore all’anno, il massimale è rapportato a mese; gli importi massimi mensili sono L. 941.055,56 per l’aliquota del 13% e L. 723.888,89 per l’aliquota del 10%. Anche questi limiti sono individuali e devono essere riferiti a ciascun soggetto, non all’impresa nel suo complesso.

Scadenze di versamento della contribuzione IVS

I contributi dovuti sul reddito minimo vanno versati in quattro rate uguali con scadenza 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1992 e 20 gennaio 1993. I contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale e fino al massimale vanno invece corrisposti in due rate uguali, con scadenze 20 luglio e 20 ottobre 1992.

Utilizzabilità pensionistica e gestione dei conguagli

La circolare ribadisce che i versamenti sul minimale e quelli dovuti a conguaglio sull’eccedenza costituiscono un contributo unico, pur essendo eseguiti con modalità e tempi differenti. Il contributo relativo a un determinato mese può essere utilizzato ai fini pensionistici solo se, per quel mese, risulti versato l’intero importo dovuto, pari per il 1992 al 13% o al 10% del reddito di impresa dell’anno precedente ragguagliato a mese. In assenza della dichiarazione di responsabilità sulla misura del reddito prodotto nell’anno precedente, i contributi mensili versati con bollettini a importo fisso prestampato non sono utilizzabili ai fini pensionistici prima del versamento del conguaglio.

La circolare riporta esempi relativi a domande di pensione con decorrenza dal 1 aprile 1992 e da maggio 1992. Nel primo caso, i contributi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1992 diventano utilizzabili solo dopo il versamento dei contributi sul minimale e del relativo conguaglio trimestrale. Nel secondo caso, con decorrenza maggio 1992, viene precisato che la seconda rata sul minimale, pari a L. 584.690, deve essere attribuita ai mesi di aprile, maggio e giugno, mentre l’utilizzo del mese di aprile richiede anche il versamento del conguaglio specifico di L. 65.104. Qualora il pensionando chieda di anticipare solo i contributi necessari al raggiungimento dei requisiti, senza versare la rata trimestrale o quella a conguaglio ordinariamente dovuta, le sedi devono rilasciare i bollettini necessari. Questa possibilità di frazionamento diverso da quello legale è ammessa solo nelle ipotesi di presentazione di domande di pensione.

Contributo al Servizio sanitario nazionale

Per il contributo al Servizio sanitario nazionale la circolare richiama le istruzioni già fornite e precisa che, per il 1992, il tributo è ancora versato all’Istituto. Nella fascia di reddito fino a L. 40 milioni il contributo è pari al 5% del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente. Nella fascia di reddito tra L. 40 e L. 100 milioni è dovuto un contributo di solidarietà del 4,2% del reddito indicato. Restano esclusi dalla base imponibile i redditi già assoggettati a contribuzione e i redditi da pensione; i redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale sono assoggettati a contribuzione solo per la parte eccedente L. 4 milioni complessivi.

Per le pensioni, la circolare ricorda che, in base alla legge n. 407/1990, le pensioni di importo annuo lordo superiore a L. 18 milioni sono soggette a contribuzione per l’intero trattamento percepito, con le stesse misure previste per i lavoratori dipendenti. In materia di minimo e massimo, il contributo SSN deve essere calcolato su un reddito non inferiore al minimale IVS, che per il 1992 è L. 17.990.440. Il contributo non può essere rapportato a mese nei casi di attività svolta solo per una parte dell’anno solare. La quota di reddito eccedente il massimale di L. 100 milioni annui non è soggetta ad alcun onere assistenziale. Il pagamento avviene mediante bollettini INPS in due rate di uguale importo, con scadenza 25 luglio e 25 ottobre 1992.

Contributi per maternità ed Enaoli

I contributi per maternità e per Enaoli restano fissati, per ciascun soggetto iscritto negli elenchi di categoria, rispettivamente in L. 1.578 mensili e L. 45,40 mensili. La circolare specifica che, nei bollettini in corso di emissione, tali importi sono stati aggiunti alla contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.

Diffusione delle istruzioni

La circolare conclude precisando che le sedi devono portare a conoscenza degli interessati il contenuto delle istruzioni mediante i consueti canali informativi.

Punti principali

Contribuzione IVS 1992

Per il 1992 la contribuzione IVS degli artigiani e commercianti è determinata con aliquota ordinaria del 13% sul reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF nell’anno precedente. La stessa aliquota si applica ai coadiuvanti e coadiutori di età superiore a 21 anni, mentre per quelli di età non superiore a 21 anni l’aliquota è ridotta al 10% fino alla fine del mese in cui compiono 21 anni.

Reddito imponibile minimo e contributo minimo

Se il reddito denunciato ai fini IRPEF è inferiore al minimale previsto dalla normativa richiamata, il contributo va calcolato su tale minimale. Per il 1992 il reddito minimo imponibile annuo è fissato in L. 17.990.440, con contributo minimo annuo pari a L. 2.338.757,2 per titolari e collaboratori over 21 e a L. 1.799.044 per i collaboratori under 21. Per i periodi inferiori all’anno i valori sono ragguagliati a mese: L. 194.896,43 e L. 149.920,33. I limiti si riferiscono a ciascun soggetto operante nell’impresa.

Reddito imponibile massimo e massimali contributivi

Per il 1992 il massimale di reddito annuo assoggettabile a contribuzione IVS è pari a L. 86.866.667, derivante dal limite di L. 52.120.000 aumentato di due terzi. Oltre tale soglia non sono dovuti contributi IVS. Su base mensile i massimali contributivi sono L. 941.055,56 per l’aliquota del 13% e L. 723.888,89 per l’aliquota del 10%. Anche questi sono limiti individuali riferiti a ciascun soggetto.

Termini di pagamento della contribuzione IVS

I contributi sul reddito minimo devono essere versati in quattro rate uguali con scadenza 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1992 e 20 gennaio 1993. La contribuzione sulla parte di reddito eccedente il minimale, ma entro il massimale, va invece versata in due rate uguali entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1992.

Utilizzo ai fini pensionistici e conguagli

La circolare chiarisce che il versamento sul minimale e quello dovuto a conguaglio sull’eccedenza costituiscono un contributo unico, anche se versato in tempi diversi. Il contributo di un dato mese può essere utilizzato ai fini pensionistici solo se per quel mese risulti versato l’intero importo dovuto. In assenza della dichiarazione di responsabilità sul reddito dell’anno precedente, i versamenti mensili con bollettini prestampati non sono utilizzabili prima del conguaglio. Vengono forniti esempi applicativi per domande di pensione con decorrenza dal 1 aprile 1992 e da maggio 1992, con indicazione della necessità di distinti versamenti per le quote di conguaglio.

Contribuzione al Servizio sanitario nazionale

Per il 1992 il contributo al SSN resta dovuto all’Istituto secondo le istruzioni già richiamate. Nella fascia di reddito fino a L. 40 milioni il contributo è pari al 5% del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nell’anno precedente; nella fascia tra L. 40 e 100 milioni è dovuto un contributo di solidarietà del 4,2% del reddito indicato. Sono esclusi i redditi già assoggettati a contribuzione e i redditi da pensione; i redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale sono soggetti a contribuzione per la parte eccedente L. 4 milioni complessivi.

Base imponibile, esclusioni e scadenze SSN

Per effetto dei richiami normativi, il contributo SSN non può essere calcolato su un reddito inferiore al minimale IVS, che per il 1992 è pari a L. 17.990.440. Il contributo non può essere rapportato a mese in caso di attività svolta solo per parte dell’anno. La quota di reddito eccedente il massimale di L. 100 milioni annui non è soggetta ad alcun onere assistenziale. Il versamento avviene in due rate di uguale importo con scadenza 25 luglio e 25 ottobre 1992.

Contributi per maternità ed Enaoli

Restano invariati, per ciascun soggetto iscritto negli elenchi di categoria, i contributi mensili di L. 1.578 per maternità e di L. 45,40 per Enaoli. Nei bollettini in corso di emissione tali importi risultano già aggiunti alla contribuzione IVS dovuta sul minimale di reddito.

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