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Circolare

Circolare numero 91 del 23-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i valori da assumere a base del calcolo delle indennità di malattia e maternità per eventi indennizzabili con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 1992. Vengono distinti i criteri applicabili a soci di cooperative, lavoratori agricoli a tempo determinato, addetti ai servizi domestici e familiari, nonché a lavoratrici autonome e coltivatrici dirette/mezzadre/colone. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni sul periodo di paga da considerare per lavoratori con salari medi e convenzionali e segnala la possibile necessità di integrazioni per prestazioni già liquidate con misure precedenti.

Importi giornalieri e convenzionali per malattia e maternità riferiti al 1992

Importi giornalieri per il calcolo delle indennità di malattia e maternità per il 1992

La circolare definisce gli importi giornalieri e convenzionali da utilizzare per la liquidazione delle indennità di malattia e maternità riferite a periodi di paga compresi nell’anno 1992. Il documento distingue i criteri in base alla categoria di lavoratori interessata e richiama le precedenti disposizioni applicabili, precisando in più casi la natura provvisoria degli importi e la necessità di eventuali conguagli o integrazioni.

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, le prestazioni economiche previdenziali per malattia e maternità relative ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga inclusi nel 1992 devono essere liquidate applicando la misura percentuale prevista su una retribuzione giornaliera pari a L. 28.850.

Il valore deriva dall’applicazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti dall’art. 1, comma 4, della legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall’art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La circolare precisa che si tratta di una retribuzione minima, restando quindi salvo l’eventuale adeguamento a importi superiori che saranno successivamente stabiliti con i decreti competenti.

Le sedi devono informare le società e gli enti cooperativi interessati e disporre le integrazioni necessarie per le prestazioni di malattia e maternità già liquidate con le precedenti misure, se riferite a eventi del 1992.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nelle more della pubblicazione dei decreti relativi ai salari convenzionali dell’anno in corso, le indennità di malattia e maternità devono essere calcolate in via provvisoria, salvo conguaglio, utilizzando le retribuzioni convenzionali vigenti per il 1991, come richiamate dalla circolare n. 206 dell’1 agosto 1991.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Dal 1° gennaio 1992 le retribuzioni orarie convenzionali per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari risultano variate per effetto dell’art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, in relazione alle variazioni dell’indice del costo della vita, ai sensi dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Di tali importi deve tenersi conto nelle prestazioni di maternità da erogare sulla base di retribuzioni di pertinenza dell’anno 1992. La circolare indica le fasce di retribuzione convenzionale oraria da assumere a riferimento:

  • L. 4.120 per retribuzioni effettive fino a L. 5.830;
  • L. 5.830 per retribuzioni effettive da L. 5.831 a L. 8.740;
  • L. 8.740 per retribuzioni effettive superiori a L. 8.740.

Lavoratrici autonome e lavoratrici agricole autonome

Per gli eventi indennizzabili con inizio nel 1992, ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalla legge n. 546/1987, la circolare indica i seguenti parametri:

  • L. 42.520 per lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1991 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
  • L. 45.930 per lavoratrici autonome artigiane, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1992 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • L. 40.230 per lavoratrici autonome esercenti attività commerciali, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1992 per la qualifica di impiegato del commercio.

Periodo di paga e richiami interpretativi

In chiusura, la circolare richiama alcuni quesiti relativi all’individuazione del periodo di paga da considerare per i lavoratori con salari medi e convenzionali ai fini dell’erogazione delle prestazioni di malattia e maternità. Per questo profilo vengono ribadite le istruzioni già fornite con la circolare n. 134386 AGO/83, paragrafo a), del 6 aprile 1982.

Sono inoltre richiamati due riferimenti utili: l’integrazione dell’elenco delle attività lavorative originariamente allegato al D.P.R. n. 602/1970, disposta con D.M. 4 aprile 1989, e il rinvio alla circolare n. 297 del 30 dicembre 1991 per il meccanismo di determinazione del "minimo dei minimi".

Punti principali

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, le prestazioni economiche di malattia e maternità relative a periodi di paga inclusi nel 1992 devono essere liquidate sulla base di L. 28.850 giornaliere. La misura deriva dall’applicazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti dall’art. 1, comma 4, della legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall’art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Resta salvo l’eventuale adeguamento a importi superiori che dovessero essere successivamente stabiliti con appositi decreti; le sedi devono inoltre informare le cooperative interessate e disporre le eventuali integrazioni sulle prestazioni già liquidate con importi precedenti.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in attesa della pubblicazione dei decreti sui salari convenzionali per l’anno in corso, le indennità di malattia e maternità devono essere calcolate provvisoriamente e salvo conguaglio sulla base delle retribuzioni convenzionali vigenti per il 1991, richiamate dalla circolare n. 206 dell’1 agosto 1991.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Dal 1° gennaio 1992 le retribuzioni orarie convenzionali per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono aggiornate in relazione alle variazioni dell’indice del costo della vita, ai sensi dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell’art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895. Tali importi devono essere considerati per le prestazioni di maternità da erogare sulla base di retribuzioni di competenza del 1992. Le fasce indicate sono: L. 4.120 fino a retribuzioni effettive di L. 5.830; L. 5.830 da L. 5.831 a L. 8.740; L. 8.740 per retribuzioni effettive superiori a L. 8.740.

Lavoratrici autonome e coltivatrici dirette, mezzadre e colone

Per gli eventi indennizzabili con inizio nel 1992, ai fini della legge n. 546/1987, devono essere presi a riferimento specifici parametri giornalieri: L. 42.520 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre; L. 45.930 per lavoratrici autonome artigiane; L. 40.230 per lavoratrici autonome esercenti attività commerciali. Gli importi corrispondono ai limiti minimi di retribuzione giornaliera fissati per le rispettive qualifiche negli anni 1991 o 1992, come indicato nei richiami normativi e nelle circolari richiamate.

Indicazioni sul periodo di paga e richiami precedenti

In relazione ai quesiti sull’individuazione del periodo di paga da considerare per i lavoratori con salari medi e convenzionali, la circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 134386 AGO/83, paragrafo a), del 6 aprile 1982. Sono inoltre ricordati il rinvio alla circolare n. 297 del 30 dicembre 1991 per i valori minimi e l’integrazione dell’elenco delle attività del D.P.R. n. 602/1970 disposta con D.M. 4 aprile 1989.

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