Circolare numero 92 del 23-3-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l'art. 31 della legge n. 300/1970 si applica anche ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, consentendo per i periodi di aspettativa non retribuita l'accredito di contributi figurativi, se ricorrono le condizioni previste per la generalità dei lavoratori. Vengono inoltre precisati i criteri per determinare la retribuzione figurativa da assumere a base dell'accredito, distinguendo tra cooperative soggette al D.P.R. n. 602/1970 e cooperative non soggette a tale disciplina. È previsto infine che le domande già respinte possano essere riesaminate su istanza di parte o d'ufficio.
Applicabilità dell'art. 31 della legge n. 300/1970 ai soci lavoratori di cooperative di lavoro e criteri per l'accredito figurativo
Applicabilità dell'art. 31 della legge n. 300/1970 ai soci lavoratori di cooperative di lavoro
La circolare affronta il tema dell'applicabilità ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro dell'art. 31 della legge n. 300/1970, che riconosce ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali nazionali e provinciali la possibilità di fruire di aspettativa non retribuita con copertura contributiva figurativa. Il Ministero del Lavoro ha espresso parere favorevole all'estensione della disciplina ai soci lavoratori, tenendo conto della particolare natura del rapporto cooperativa-socio lavoratore.
Accreditamento dei contributi figurativi
Per i periodi di aspettativa fruiti dai soci lavoratori ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, è possibile l'accreditamento di contributi figurativi, purché risultino soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per la generalità dei lavoratori. La circolare, pertanto, non introduce un regime autonomo, ma chiarisce che l'istituto è applicabile anche a questa categoria, con le ordinarie verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge.
Criteri di determinazione della retribuzione figurativa nelle cooperative soggette al D.P.R. n. 602/1970
Per i soci di cooperative cui si applica il regime previdenziale previsto dal D.P.R. n. 602/1970, il valore retributivo figurativo da accreditare è costituito dalla retribuzione convenzionale nazionale determinata ai sensi dell'art. 4 del decreto, con l'adeguamento previsto dalla normativa vigente. In alternativa, qualora sia stata richiesta, può essere considerata la classe iniziale di contribuzione prescelta in sede provinciale, opportunamente aggiornata con il particolare meccanismo di calcolo dell'anzianità contributiva previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 602/1970.
Ipotesi di contribuzione su retribuzioni effettive
La circolare precisa inoltre che, se il versamento contributivo avviene su retribuzioni effettive, l'accredito figurativo deve essere determinato assumendo come base proprio le retribuzioni effettivamente percepite.
Cooperative non soggette al D.P.R. n. 602/1970
Per le cooperative escluse dalla disciplina del D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione da assumere ai fini contributivi va individuata caso per caso in base al sistema retributivo effettivamente adottato nei confronti dei soci lavoratori. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, l'applicazione di contratti collettivi nazionali di categoria o la ripartizione degli utili. L'accredito dei contributi figurativi deve comunque essere effettuato nel rispetto dei minimali tabellari previsti dalle norme vigenti e dei minimali contrattuali di cui all'art. 1 della legge n. 389/1989, tenendo conto di eventuali adeguamenti e modificazioni intervenuti durante il periodo di aspettativa per effetto di nuove disposizioni contrattuali o legislative.
Verifiche istruttorie e riesame delle domande già respinte
Qualora sorgano difficoltà nella determinazione dei valori retributivi, occorre procedere a un accertamento sulla posizione della cooperativa e a un confronto con le retribuzioni assoggettate a contribuzione per gli altri soci che si trovino nella stessa situazione del lavoratore in aspettativa. Le richieste di accredito già definite negativamente possono essere riesaminate, sia su domanda dell'interessato sia d'ufficio quando se ne presenti l'occasione, applicando le istruzioni contenute nella circolare.
Punti principali
Applicabilità dell'art. 31 ai soci di cooperative di lavoro
Viene riconosciuta l'applicabilità dell'art. 31 della legge n. 300/1970 anche ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro. Pertanto, i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali nazionali e provinciali possono fruire dell'aspettativa non retribuita e, per i relativi periodi, ottenere l'accredito di contributi figurativi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa generale.
Determinazione della retribuzione figurativa nelle cooperative soggette al D.P.R. n. 602/1970
Per i soci di cooperative di lavoro soggette al regime previdenziale del D.P.R. n. 602/1970, il valore da attribuire ai periodi di aspettativa è individuato nella retribuzione convenzionale nazionale determinata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R., con gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente. Se richiesto, può essere presa a riferimento anche la classe iniziale di contribuzione scelta in sede provinciale, aggiornata secondo il particolare meccanismo di calcolo dell'anzianità contributiva previsto dall'art. 6 del medesimo D.P.R.
Ipotesi di versamento su retribuzioni effettive
Qualora il versamento contributivo avvenga su retribuzioni effettive, l'accredito dei contributi figurativi deve essere effettuato assumendo tali retribuzioni come base di riferimento.
Cooperative non soggette al D.P.R. n. 602/1970
Per le cooperative non soggette alla disciplina del D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione utile ai fini contributivi deve essere verificata caso per caso, in relazione al sistema retributivo adottato nei confronti dei soci lavoratori, come l'applicazione di contratti collettivi nazionali di categoria o la ripartizione degli utili. L'accredito figurativo deve avvenire nel rispetto dei minimali tabellari e dei minimali contrattuali previsti dall'art. 1 della legge n. 389/1989, considerando anche gli adeguamenti e le modifiche della retribuzione intervenuti durante l'aspettativa per effetto di nuove determinazioni contrattuali o di legge.
Accertamenti e riesame delle domande
In presenza di difficoltà nella determinazione dei valori retributivi, si deve procedere a un accertamento sulla posizione della ditta e a un raffronto con le retribuzioni soggette a contribuzione per gli altri soci in analoga situazione. Le richieste di accredito già definite negativamente possono essere riesaminate, su domanda dell'interessato o d'ufficio ogni volta che se ne presenti l'occasione, sulla base delle istruzioni fornite.
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