Circolare numero 96 del 25-3-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica le variazioni normative e tecniche apportate alla procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza 1992. Le principali novità riguardano il calcolo dei conguagli, la gestione della variazione dell’ufficio pagatore, l’acquisizione delle date di cessazione del diritto per familiari studenti, l’aggancio alle domande presenti nell’archivio EAD 75, la stampa degli elaborati, la possibilità di annullare le scelte di calcolo, la registrazione dei dati per eventuali duplicati e alcune fattispecie ancora non elaborabili. Vengono inoltre precisati limiti temporali, automatismi della procedura e casi di scarto con codice errore 489.
Aggiornamenti alla procedura di ricostituzione pensioni PGM 480 per il 1992
Aggiornamenti alla procedura di ricostituzione pensioni PGM 480 per il 1992
La circolare illustra le modifiche, normative e tecniche, apportate alla procedura di ricostituzione delle pensioni per l’esercizio 1992. Le integrazioni riguardano sia le modalità di calcolo dei conguagli sia la gestione delle operazioni accessorie, la stampa degli elaborati e alcune fattispecie che restano escluse dall’elaborazione.
Calcolo dei conguagli
La procedura di ricostituzione è stata impostata per calcolare i conguagli a decorrere, in via ordinaria, dal 1 gennaio 1982, purché la pensione abbia decorrenza anteriore a tale data e salvo diversa indicazione inserita dalla Sede nel campo 98 del pannello PB1.
Se la Sede deve far partire il calcolo da una data diversa, antecedente o successiva al 1 gennaio 1982, deve segnalarlo espressamente nel campo 98. Tuttavia, per le pensioni assoggettate al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, non è consentita una decorrenza di calcolo degli arretrati successiva al 1 gennaio 1991. Qualora venga comunque indicata una data successiva, la procedura interviene automaticamente:
- portando la data di calcolo arretrati al 1 gennaio 1991;
- modificando i codici di localizzazione degli arretrati "5" e "7" rispettivamente in "1" o "3".
Variazione dell’ufficio pagatore
Con la procedura 480 non è più possibile acquisire la variazione del codice di ufficio pagatore. La variazione deve essere eseguita preventivamente tramite la procedura VT, programma 3510, opzione A.
La circolare segnala tuttavia una limitata eccezione: nel campo 30 del pannello PB1 la variazione può ancora essere acquisita solo se il codice di ufficio pagatore già registrato in archivio oppure il nuovo codice appartiene a uno dei seguenti valori:
- "AAA";
- "SCA";
- "RED";
- "Z01";
- "Z03".
Tali casi sono richiamati come eccezioni in quanto non gestibili tramite VT.
Familiari studenti: data di cessazione del diritto
Nelle registrazioni dei familiari presenti nei pannelli VF 1, VF 2 e VF 3, la procedura richiede obbligatoriamente la data di cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia e/o alle quote di pensione ai superstiti per i figli studenti di scuola media o universitari, identificati dalle sigle "S" e "U".
Viene inoltre richiamato quanto già indicato al punto 3 della circolare n. 188 del 31 luglio 1990.
Aggancio alle domande registrate nell’archivio EAD 75
La procedura è stata aggiornata per consentire l’acquisizione delle ricostituzioni presenti nell’archivio EAD 75 con i nuovi codici tipo domanda "L" e "V" nel campo 18, in coerenza con il messaggio n. 35884 del 18 gennaio 1992.
Stampa degli elaborati di ricostituzione
La circolare descrive alcune modifiche alla stampa degli elaborati prodotti dalla ricostituzione.
In particolare:
- sui modelli TE08 e TE08 storici vengono riportati gli importi di pensione riferiti alle medesime decorrenze;
- per le pensioni localizzate presso banche collegate telematicamente con l’Istituto non vengono più stampati i modelli P28/M e P.1/ott; vengono invece stampati solo i modelli P.7/M, destinati all’evidenza della Sede, e i modelli O bis M, da inviare al pensionato;
- gli importi delle rate rideterminate sono trasmessi alle banche via telematica e le Sedi non devono effettuare alcun adempimento di sospensione o di ripristino;
- la trattenuta per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale è riportata nella colonna 9 dei modelli TE08 e in una delle colonne dei modelli TE08 storici; l’eventuale conguaglio è esposto nel Quadro E, colonna 4, con la lettera "S".
Scelta delle ricostituzioni da calcolare
L’opzione 5 del programma 480, denominata "Scelta pensioni da calcolare", è stata ampliata con la subopzione 8, che consente di annullare le scelte già effettuate.
L’annullamento può riguardare:
- l’attivazione della fase di calcolo per numero di certificato di pensione;
- l’attivazione per codici di selezione;
- l’attivazione per uno o più Centri operativi;
- tutte le scelte operate.
Duplicazione degli elaborati di ricostituzione
La procedura 480 è stata ristrutturata per consentire, quando necessario, la duplicazione degli elaborati emessi a seguito della ricostituzione. Al momento, però, non è ancora disponibile una vera procedura di duplicazione: è possibile soltanto registrare i dati relativi agli elaborati in un apposito archivio mediante l’opzione 6, subopzione 3, denominata "Copia per duplicati", e stampare con l’opzione 6, subopzione 4, i numeri di certificato delle pensioni i cui dati sono stati memorizzati.
La memorizzazione nell’apposito archivio deve essere eseguita obbligatoriamente al termine di ogni lavorazione; in mancanza di tale operazione non sono consentite ulteriori elaborazioni.
Per le pensioni pagate tramite banche collegate telematicamente, l’eventuale duplicazione dei mandati di pagamento Mod. P.1/ott potrà essere effettuata soltanto con la procedura specificamente prevista, che sarà resa nota con successive comunicazioni.
Ricostituzioni non ancora elaborabili
La circolare precisa che la procedura di ricostituzione non è ancora aggiornata per consentire la riliquidazione dei supplementi per contribuzione nelle gestioni dei lavoratori autonomi, nei casi in cui i supplementi abbiano decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 e siano riferiti:
- a pensioni delle stesse gestioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982;
- oppure a pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 1 luglio 1990.
Resta quindi ferma la riserva di istruzioni già richiamata dalla circolare n. 55 del 24 febbraio 1992, trasmessa con messaggio n. 46452.
Sono inoltre escluse dall’elaborazione, con codice errore 489:
- le pensioni dirette tassate congiuntamente con pensioni ai superstiti erogate in favore di più contitolari;
- le pensioni ai superstiti abbinate ai fini del calcolo delle ritenute IRPEF.
Punti principali
Calcolo dei conguagli
La ricostituzione calcola i conguagli, in via ordinaria, dal 1 gennaio 1982 se la decorrenza della pensione è anteriore a tale data e salvo diversa indicazione nel campo 98 del pannello PB1. Se la Sede deve far decorrere il calcolo da una data diversa, antecedente o successiva, deve segnalarla nel medesimo campo. Per le pensioni soggette al contributo SSN non è comunque consentita una decorrenza dei conguagli successiva al 1 gennaio 1991; in caso di indicazione diversa, la procedura riduce automaticamente la data al 1 gennaio 1991 e adegua i codici di localizzazione degli arretrati da "5" e "7" rispettivamente a "1" o "3".
Variazione del codice di ufficio pagatore
Con la procedura 480 non è più possibile segnalare la variazione dell’ufficio pagatore. La modifica va effettuata prima della ricostituzione tramite procedura VT (programma 3510, opzione A). Solo in alcuni casi particolari, nel campo 30 del pannello PB1, è ancora possibile acquisire la variazione se il vecchio o il nuovo codice è uguale ad "AAA", "SCA", "RED", "Z01" o "Z03", poiché tali variazioni non sono gestibili con VT.
Familiari studenti e data di cessazione del diritto
Per i familiari registrati nei pannelli VF 1, VF 2 e VF 3, la procedura richiede obbligatoriamente l’indicazione della data di cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia e/o alle quote di pensione ai superstiti per i figli studenti di scuola media o universitari, identificati con le sigle "S" e "U". Vengono richiamate le istruzioni già impartite con la circolare n. 188 del 31 luglio 1990.
Aggancio alle domande nell’archivio EAD 75
La procedura è stata aggiornata per consentire l’acquisizione delle ricostituzioni caricate nell’archivio EAD 75 con i nuovi codici tipo domanda "L" e "V" nel campo 18, come previsto dal messaggio n. 35884 del 18 gennaio 1992.
Stampa degli elaborati di ricostituzione
Sono state introdotte modifiche alla stampa: sui modelli TE08 e TE08 storici vengono riportati gli importi di pensione riferiti alle stesse decorrenze; per le pensioni pagate tramite banche collegate telematicamente non si stampano più i modelli P28/M e P.1/ott, ma solo i modelli P.7/M per la Sede e O bis M per il pensionato, mentre le rate rideterminate sono trasmesse alle banche via telematica senza ulteriori adempimenti di sospensione o ripristino da parte delle Sedi; la trattenuta per il SSN compare nella colonna 9 dei TE08 e in una delle colonne dei TE08 storici, con l’eventuale conguaglio indicato nel Quadro E, colonna 4, contraddistinto dalla lettera "S".
Scelta delle ricostituzioni da calcolare
L’opzione 5 del programma 480, denominata "Scelta pensioni da calcolare", è stata ampliata con la subopzione 8, che consente di annullare le scelte precedentemente effettuate. È possibile annullare l’attivazione della fase di calcolo per numero di certificato di pensione, per codici di selezione, per uno o più Centri operativi oppure per tutte le scelte.
Duplicazione degli elaborati di ricostituzione
La procedura 480 è stata ristrutturata per consentire, in caso di necessità, la duplicazione degli elaborati prodotti dalla ricostituzione. Al momento è possibile solo registrare i dati relativi agli elaborati nell’apposito archivio tramite l’opzione 6, subopzione 3 ("Copia per duplicati"), e stampare con l’opzione 6, subopzione 4, i numeri di certificato delle pensioni già memorizzate. La memorizzazione deve essere eseguita necessariamente alla fine di ogni lavorazione; in mancanza, non sono consentite ulteriori elaborazioni. Per le pensioni pagate tramite banche collegate telematicamente, l’eventuale duplicazione dei mandati Mod. P.1/ott potrà avvenire solo con la procedura specifica che sarà comunicata successivamente.
Ricostituzioni non ancora elaborabili
La procedura non è ancora aggiornata per consentire la riliquidazione dei supplementi per contribuzione nelle gestioni dei lavoratori autonomi, con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, su pensioni delle stesse gestioni anteriori al 1 gennaio 1982 o su pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria anteriori al 1 luglio 1990. Rimane pertanto ferma la riserva di istruzioni già richiamata dalla circolare n. 55 del 24 febbraio 1992. Inoltre, sono scartate con codice errore 489 le pensioni dirette tassate congiuntamente con pensioni ai superstiti erogate a favore di più contitolari e le pensioni ai superstiti abbinate ai fini del calcolo delle ritenute IRPEF.
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