Circolare numero 97 del 25-3-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 43 della L. 413/1991, come modificato dal D.L. 174/1992, chiarendo che il condono previdenziale è obbligatorio per chi si avvale del condono fiscale con dichiarazione integrativa di redditi o somme erogate a dipendenti. Sono indicati i soggetti ammessi ed esclusi, i periodi e i contributi condonabili, le categorie interessate, gli effetti economici del condono, i termini di presentazione della domanda e di pagamento, nonché le cause di decadenza. Vengono inoltre richiamati i criteri per il calcolo delle sanzioni civili ridotte e precisati gli effetti estintivi su reati e sanzioni amministrative.
Condono previdenziale collegato al condono fiscale ex L. 413/1991
Condono previdenziale collegato al condono fiscale ex L. 413/1991
La circolare chiarisce la portata applicativa dell’art. 43 della legge n. 413/1991, come modificato dal D.L. n. 174/1992, in materia di condono previdenziale collegato al condono fiscale. L’impostazione di fondo è che il beneficio previdenziale non costituisce una facoltà autonoma, ma segue necessariamente la scelta del condono fiscale, con regole specifiche per soggetti, periodi, contributi dovuti, termini e modalità di regolarizzazione.
Finalità e principio di collegamento tra condono fiscale e previdenziale
La disciplina è letta come strumento volto a incentivare la presentazione delle dichiarazioni integrative al fisco e a rimuovere il timore di successivi interventi degli enti previdenziali per il recupero dei contributi evasi e delle relative sanzioni. In questa prospettiva, la norma condiziona il condono previdenziale a quello fiscale e viceversa, con conseguente obbligatorietà della regolarizzazione previdenziale per chi si avvale delle disposizioni sui condoni fiscali previste dai Capi I e IV del Titolo VI della L. 413/1991.
Soggetti interessati
L’ambito soggettivo comprende tutti coloro che effettuano il condono fiscale mediante dichiarazione integrativa esplicita dei redditi. La circolare evidenzia che l’art. 43, come modificato, si riferisce anche alle somme erogate a dipendenti assoggettabili a contribuzione, purché tali importi siano esposti esplicitamente nella dichiarazione integrativa presentata al fisco come sostituto d’imposta, ovvero come elemento passivo della denuncia di redditi propri, con richiamo alle ipotesi di retribuzioni, straordinari e salari figurativi indicati nel Quadro D, n. 6, della denuncia di condono fiscale.
Sono invece esclusi:
- i soggetti che non esercitano il condono fiscale;
- coloro che si avvalgono della definizione automatica ex art. 38 senza una dichiarazione esplicita di imponibile da assoggettare a contribuzione.
Periodi condonabili e base contributiva
Il condono previdenziale è limitato ai periodi contributivi collegati agli anni per i quali viene esercitato il condono fiscale. La circolare precisa che l’oggetto della regolarizzazione è costituito da tutto quanto dovuto agli istituti previdenziali in relazione ai redditi o alle somme erogate ai dipendenti risultanti dalle dichiarazioni integrative, a prescindere dall’importo oggetto della regolarizzazione fiscale.
I valori complessivi di reddito o di retribuzioni imponibili emergenti dalle dichiarazioni integrative rappresentano quindi il parametro di riferimento per la determinazione dell’obbligazione contributiva da condonare.
Per i lavoratori autonomi il condono riguarda:
- l’intera differenza tra il reddito originariamente denunciato all’INPS e il nuovo reddito complessivo dichiarato;
- l’intero imponibile, compresi i contributi in misura fissa o sul minimale, nei casi di evasione totale.
Per i datori di lavoro il condono riguarda tutti i contributi dovuti in relazione al valore complessivo delle retribuzioni imponibili deducibili dalle dichiarazioni integrative presentate al fisco.
Categorie di contribuenti interessate
La circolare distingue tre grandi categorie.
Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti): la regolarizzazione riguarda i contributi IVS e di malattia dovuti sui redditi relativi a periodi di imposta condonati fino a tutto il 1990. Poiché i contributi sono determinati sul reddito dell’anno precedente, i periodi contributivi interessati arrivano fino al 31.12.1991. La regolarizzazione copre sia la contribuzione percentuale sia quella in misura fissa o sul minimale, se dovuta.
Liberi professionisti, cittadini non mutuati, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi: la regolarizzazione concerne i contributi di malattia dovuti sui redditi relativi ai periodi d’imposta condonati. Per i liberi professionisti e per i lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi, i periodi contributivi arrivano fino a tutto il 1991; per i cittadini non mutuati, fino a tutto il 1990.
Datori di lavoro: il condono riguarda tutti i contributi dovuti sulle retribuzioni complessive imponibili risultanti dalle dichiarazioni integrative presentate come sostituti d’imposta o come elemento passivo della denuncia dei redditi propri. È espressamente esclusi i datori di lavoro domestico.
Effetti del condono e riduzione delle sanzioni civili
Il beneficio comporta una riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzioni civili nella misura dell’8% annuo, con un limite massimo pari al 40% dei contributi complessivamente dovuti. La circolare collega il beneficio al tempestivo adempimento di due obblighi: presentazione della domanda e pagamento rateale della posizione debitoria.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 1 giugno 1992, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall’Istituto. Contestualmente deve essere regolarizzata l’esposizione debitoria mediante pagamento in due rate di pari importo:
- prima rata entro il 1 giugno 1992;
- seconda rata entro il 30 novembre 1992.
Il mancato rispetto di tali termini, incluso il pagamento oltre le scadenze indicate, determina la decadenza dal beneficio.
Criteri di calcolo delle sanzioni civili ridotte
Per il calcolo delle sanzioni civili ridotte, la circolare rinvia ai coefficienti e ai criteri già utilizzati per il condono ex L. 166/1991 e richiamati nella circolare n. 223 del 13.10.1990. Il periodo di riferimento per il calcolo coincide con i mesi interi compresi tra l’inizio del mese successivo alla scadenza del termine di versamento dei contributi oggetto di regolarizzazione e il 1 giugno 1992, data fissata per il pagamento della prima rata.
Effetti penali e amministrativi
Il comma 4 dell’art. 43 prevede che, per effetto del condono, si estinguano i reati in materia di versamento dei contributi e le obbligazioni per sanzioni amministrative. Si tratta quindi di un effetto più ampio rispetto alla sola riduzione economica delle somme aggiuntive.
Modulistica e supporto operativo
La circolare informa che saranno messi a disposizione i moduli necessari per la domanda di condono previdenziale, predisposti per le diverse categorie di contribuenti interessate. Le sedi dell’Istituto dovranno fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti opportuni sulla base delle istruzioni impartite.
Punti principali
Ambito e finalità del condono previdenziale
L’art. 43 della L. 413/1991 collega il condono previdenziale al condono fiscale: chi definisce posizioni tributarie con dichiarazioni integrative deve regolarizzare anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli imponibili dichiarati. La finalità è eliminare ogni remora all’adesione al condono fiscale, evitando timori di recuperi contributivi e relative sanzioni da parte degli enti previdenziali.
Soggetti interessati ed esclusi
Sono interessati i soggetti che effettuano il condono fiscale presentando una dichiarazione integrativa esplicita dei redditi; sono compresi anche i datori di lavoro che espongono somme erogate a dipendenti soggette a contribuzione nella dichiarazione integrativa come sostituti d’imposta o come elemento passivo della denuncia dei redditi propri. Sono esclusi coloro che non aderiscono al condono fiscale e quelli che si avvalgono della definizione automatica ex art. 38 senza indicazione esplicita di imponibili da assoggettare a contribuzione.
Periodi e contributi condonabili
Il condono previdenziale può riguardare solo i periodi contributivi connessi agli anni per i quali viene esercitato il condono fiscale. L’oggetto della regolarizzazione è costituito da tutti i contributi dovuti agli istituti previdenziali in relazione ai redditi o alle retribuzioni risultanti dalle dichiarazioni integrative, indipendentemente dall’importo effettivamente regolarizzato in sede fiscale. Per i lavoratori autonomi rileva l’intera differenza tra reddito originariamente denunciato e nuovo reddito complessivo; in caso di evasione totale, il condono copre l’intero imponibile, compresi i contributi fissi o sul minimale. Per i datori di lavoro, invece, rilevano tutti i contributi riferiti alle retribuzioni imponibili complessive emergenti dalle dichiarazioni integrative.
Categorie di contribuenti interessate
Per gli artigiani e commercianti il condono riguarda i contributi IVS e di malattia sui redditi relativi a periodi d’imposta condonati fino a tutto il 1990, quindi per periodi contributivi fino al 31.12.1991. Per liberi professionisti, cittadini non mutuati, lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi, il condono concerne i contributi di malattia sui redditi dei periodi d’imposta indicati, fino a tutto il 1991 per i soggetti per i quali il contributo è calcolato sul reddito dell’anno precedente, e fino a tutto il 1990 per i cittadini non mutuati. Per i datori di lavoro, il condono riguarda tutti i contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili complessive deducibili dalle dichiarazioni integrative; sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Effetti, riduzione delle sanzioni e termini
Il condono comporta la riduzione delle somme aggiuntive per sanzioni civili nella misura dell’8% annuo, con un tetto massimo del 40% dei contributi complessivamente dovuti. Per beneficiare della riduzione occorre presentare all’INPS, entro il 1 giugno 1992 e a pena di decadenza, apposita domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto e versare l’esposizione debitoria in due rate di pari importo: la prima entro il 1 giugno 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dal beneficio.
Criteri di calcolo delle sanzioni civili ridotte
Per il calcolo delle sanzioni civili ridotte si rinvia ai coefficienti e ai criteri già indicati nella circolare n. 223 del 13.10.1990, in analogia con il condono ex L. 166/1991. Il periodo di riferimento per il calcolo coincide con il numero di mesi interi compresi tra l’inizio del mese successivo alla scadenza del versamento dei contributi oggetto di regolarizzazione e la data del 1 giugno 1992, fissata per il pagamento della prima rata.
Effetti ulteriori: reati e sanzioni amministrative
Ai sensi del comma 4 dell’art. 43, il condono determina l’estinzione dei reati in materia di versamento dei contributi e delle obbligazioni relative alle sanzioni amministrative.
Modulistica e assistenza
La circolare segnala che saranno resi disponibili i moduli necessari per presentare la domanda di condono previdenziale, predisposti per le diverse categorie di contribuenti interessate. Le sedi dell’Istituto dovranno fornire ai soggetti interessati i chiarimenti necessari sulla base delle istruzioni contenute nella circolare.
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