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Sentenza

Sentenza n. 4077/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5409/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 5409/2025, che aveva annullato la procedura concorsuale comunale per la mancata pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei commissari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, l’erronea interpretazione dell’art. 6 del proprio regolamento sui concorsi, dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001. Secondo l’appellante, il regolamento richiamava la legislazione vigente soltanto quanto alla composizione e ai requisiti professionali dei commissari, senza imporre la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature. È stata inoltre dedotta la mancata verifica della lesività concreta dell’irregolarità, della prova di resistenza e del nesso causale tra il vizio procedurale e l’esito della selezione, nonché il difetto di interesse del candidato non idoneo, che non aveva contestato il punteggio o specifici errori di valutazione. Il candidato ha riproposto le censure di primo grado, relative alla carenza di motivazione nella nomina della commissione, all’illegittimità dell’utilizzo della modalità cartacea per la prova scritta, alla mancata verbalizzazione della predisposizione dei quesiti, al conflitto di interessi del responsabile del servizio il cui figlio aveva partecipato ad alcune selezioni, all’inefficacia o nullità del decreto di nomina del responsabile per tardiva pubblicazione e mancanza di numero di protocollo, alla mancata comunicazione dei criteri di valutazione e alla tardiva pubblicazione degli esiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e respinto il ricorso originario. Ha ritenuto erronea la lettura del TAR dell’art. 6 del regolamento comunale: il rinvio alle disposizioni legislative vigenti riguarda la composizione delle commissioni e i requisiti di professionalità dei commissari, non anche l’obbligo di pubblicare un avviso per raccogliere le candidature. Gli artt. 7 e 89 TUEL riconoscono agli enti locali autonomia regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e procedure di accesso; ai sensi dell’art. 89, comma 4, TUEL la disciplina statale opera in via suppletiva, in mancanza di regolamentazione locale. Il regolamento comunale disciplinava compiutamente la composizione della commissione e consentiva la nomina di esperti esterni in possesso di adeguata e comprovata esperienza specifica, senza imporre un avviso pubblico. Il secondo e il terzo motivo d’appello sono stati assorbiti, poiché, esclusa l’illegittimità della nomina, veniva meno la questione della prova di resistenza e dell’interesse a ricorrere sotto tale profilo. Le censure riproposte dall’appellato sono state comunque respinte: la nomina era motivata mediante il richiamo ai curricula e non era richiesto, in assenza di una disciplina specifica, un confronto analitico tra candidature; la modalità cartacea della prova non era illegittima, poiché l’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, nella versione vigente, non impone in via esclusiva l’utilizzo di strumenti digitali e, nel caso concreto, moduli con lettura ottica e codici a barre garantivano anonimato e tracciabilità. La predisposizione dei test a risposta multipla era stata supportata da una società specializzata, mentre la commissione aveva validato e sorteggiato i quesiti; l’assenza di una verbalizzazione autonoma non comportava illegittimità in mancanza di prova di compromissione della segretezza, adeguatezza dei quesiti o par condicio. Non sussisteva un conflitto di interessi generalizzato del responsabile, essendo egli stato dispensato dalle specifiche procedure cui partecipava il figlio e non essendo stata dimostrata un’incidenza dell’interesse personale sulle altre selezioni. I vizi formali relativi alla pubblicazione e protocollazione degli atti, alla comunicazione dei criteri e alla pubblicazione degli esiti non erano accompagnati dalla dimostrazione di un pregiudizio concreto o di un’incidenza causale sul risultato della selezione. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive

    La Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni; qualora si ricorra all’intervento di esperti esterni, essi devono essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza professionale specifica.

    Il rinvio alle disposizioni legislative vigenti riguarda la composizione e i requisiti professionali dei commissari, non impone la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature.

  • art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Non è stato ritenuto applicabile, in via integrativa, per imporre al Comune la pubblicazione di un avviso pubblico, poiché la disciplina comunale regolava compiutamente la composizione della commissione.

  • art. 35-ter d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Il richiamo alla raccolta delle candidature tramite Portale unico per il reclutamento non opera nel caso concreto, non essendo stato recepito dal regolamento comunale quale modalità obbligatoria di scelta dei commissari.

  • artt. 3, 7 e 89 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

    Gli enti locali hanno autonomia regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e procedure di accesso; la disciplina statale sul reclutamento opera in via suppletiva nelle parti non disciplinate dai regolamenti locali.

  • art. 13, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove.

    La disposizione esprime una preferenza per la modalità digitale, ma non impone in via esclusiva tale modalità; l’uso del supporto cartaceo è legittimo se sono garantiti trasparenza, equità, anonimato e imparzialità.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi non esaminati o assorbiti dalla sentenza di primo grado.

  • art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La situazione di conflitto di interessi deve essere concreta e riferita allo specifico procedimento; non sussiste un obbligo di astensione generalizzato per procedimenti autonomi nei quali non sia dimostrato un interesse personale.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    I vizi formali relativi alla pubblicazione o protocollazione degli atti non determinano di per sé la nullità, in assenza di una concreta incidenza sulla procedura.

  • art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato tra le censure originarie, ma la decisione non fonda su tale disposizione una specifica statuizione autonoma.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono che la procedura concorsuale sia svolta con garanzie sostanziali di trasparenza ed equità, non comportando però l’illegittimità automatica di ogni irregolarità formale.

  • art. 114 Cost.

    È richiamato nel motivo d’appello in collegamento con l’autonomia degli enti locali, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato dall’appellante in relazione all’interesse ad agire, ma il motivo è assorbito dall’accoglimento della censura principale.

Massime di principio

  • Quando un regolamento comunale disciplina in modo compiuto la composizione delle commissioni di concorso e i requisiti professionali dei commissari, il rinvio alle disposizioni legislative vigenti non può essere interpretato estensivamente fino a introdurre un obbligo di pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature, se tale obbligo non è previsto dal regolamento.
  • In materia di organizzazione degli uffici e procedure di accesso al pubblico impiego locale, la disciplina statale sul reclutamento opera in via suppletiva ai sensi dell’art. 89, comma 4, TUEL, applicandosi soltanto in mancanza di una disciplina regolamentare locale o per gli aspetti non regolati.
  • La scelta dei commissari di concorso non richiede, in assenza di una specifica previsione normativa o regolamentare, una motivazione analitica e comparativa tra tutte le candidature: è sufficiente che la competenza professionale dei nominati sussista in concreto e che la scelta sia sorretta dal riferimento ai curricula o ad analoghi elementi istruttori.
  • La modalità cartacea di svolgimento di una prova concorsuale non è illegittima per il solo fatto che la normativa favorisca l’utilizzo di strumenti digitali, purché l’amministrazione assicuri concretamente anonimato, tracciabilità, trasparenza, equità e imparzialità della valutazione.
  • Le irregolarità formali della procedura concorsuale, comprese quelle relative alla pubblicazione, protocollazione, verbalizzazione o comunicazione dei criteri, non comportano l’annullamento della selezione se il ricorrente non dimostra un pregiudizio concreto, un’incidenza causale sull’esito o una lesione della par condicio.
  • L’obbligo di astensione per conflitto di interessi deve riferirsi a uno specifico procedimento nel quale sia dimostrata una situazione concreta di interesse personale; non è sufficiente la mera partecipazione di un congiunto ad altre procedure concorsuali autonome.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiordino e organizzazione della PALegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

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