Cassazione Penale, Ordinanza n. 35064/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/03/2025. Il primo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo in sostanza un vizio della motivazione sul diniego. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento dei benefici di legge, ma risultava costruito come mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già respinte dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione di diniego delle attenuanti generiche era esente da evidenti illogicità e si fondava su elementi ritenuti decisivi dalla corte territoriale, cioè i precedenti penali del ricorrente e il suo comportamento processuale. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo indeducibile, in quanto non specifico e sostanzialmente coincidente con censure già dedotte in appello e puntualmente disattese. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sul diniego delle attenuanti generiche in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo che la motivazione sia affetta da manifesta illogicità o da radicale carenza.
- Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o comunque significativi; non deve confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli invocati dalla difesa.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera reiterazione di censure già disattese in appello, priva di specificità e di reale critica argomentata, integra un motivo solo apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
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