Cassazione Penale, Sentenza n. 19500/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Padova del 12/09/2023 per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Si deduceva violazione di legge e si chiedeva rimessione della questione di legittimità costituzionale. La difesa ha osservato che l'imputato era presente al primo grado e in udienza di discussione e che la dichiarazione di domicilio risultava negli atti, pur non essendovi la firma del ricorrente su atto separato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui, fino al 24/08/2024, la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, deve essere interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, per consentirne l'immediata e inequivoca individuazione. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva correttamente ritenuto insufficiente la mera indicazione dell'indirizzo di residenza nell'atto di nomina dei difensori e irrilevante la presenza dell'imputato al primo grado. La doglianza di illegittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha considerato la norma come regolativa delle modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non in contrasto con il diritto di difesa o la presunzione di non colpevolezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024
Richiede che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da permettere l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; la mera indicazione dell'indirizzo nell'atto di nomina del difensore non è sufficiente; la presenza dell'imputato al primo grado non sanifica la carenza.
legge 9 agosto 2024, n. 114
abrogata l'anzidetta disposizione, con efficacia dal 25 agosto 2024
L'abrogazione opera dal 25/08/2024; tuttavia, secondo le Sezioni Unite, la disciplina previgente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, con conseguente rilevanza temporale della normativa sui ricorsi depositati entro tale data.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023 (Terrasi Salvatore)
la doglianza di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata
La previsione che impone la dichiarazione o elezione di domicilio e, quando richiesto, il mandato specifico ad impugnare non limita il diritto di impugnare dell'imputato ma disciplina le modalità di esercizio di una facoltà concorrente e accessoria del difensore; pertanto non è in contrasto con il diritto di difesa né con la presunzione di non colpevolezza.
Massime di principio
- Se l'impugnazione è proposta nei termini di applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, occorre inserire nell'atto di impugnazione un richiamo espresso e specifico alla dichiarazione o elezione di domicilio già contenuta negli atti e indicare la sua collocazione nel fascicolo per consentirne l'immediata individuazione.
- La semplice indicazione dell'indirizzo del difensore nell'atto di nomina non sostituisce il richiamo previsto dalla norma e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La presenza dell'imputato nel processo di primo grado o in udienza non ha efficacia sanante rispetto alla mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità.
- Le censure di illegittimità costituzionale di norme che disciplinano le modalità procedurali dell'impugnazione sono difficilmente fondate quando la norma regoli solo le modalità di esercizio della facoltà difensiva e non ne limiti l'essenza.
- Verificare sempre la normativa vigente alla data di proposizione dell'impugnazione, tenendo conto di eventuali abrogazioni o disposizioni transitorie che possono escludere l'applicazione delle previsioni antecedenti.
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