Cassazione Penale, Ordinanza n. 18788/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso una circostanza aggravante ma aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per concorso in tentata rapina, rideterminando la pena. Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla difesa dell'imputato e denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata risposta al motivo di appello con cui si contestava la scelta del primo giudice in punto di riduzione della pena per il tentativo, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la massima riduzione ex art. 56 c.p. in ragione del concorso nell'azione tentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e che in sede di legittimità non è deducibile una censura che miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo il caso di arbitrarietà o manifesta illogicità. Nel caso concreto, l'onere motivazionale era stato adeguatamente assolto dalla sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale applicato una riduzione per il tentativo superiore a un terzo e quasi prossima alla metà. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
art. 56 c.p.
richiamato in relazione al delitto tentato e alla riduzione di pena per il tentativo; la Corte afferma che la graduazione della riduzione è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito
art. 628 c.p.
norma incriminatrice della rapina, nella forma contestata di tentata rapina
art. 132 c.p.
indicato come parametro legale per la determinazione discrezionale della pena
art. 133 c.p.
indicato come parametro legale per la determinazione discrezionale della pena
art. 71 d.lgs. n. 159/2011
circostanza aggravante esclusa dalla Corte d'appello
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la misura della riduzione per il tentativo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e deve essere sorretta da motivazione congrua e non arbitraria.
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che persegua una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dei criteri utilizzati e della concreta entità della riduzione applicata.
- La doglianza sulla mancata applicazione della massima riduzione per il tentativo non integra di per sé un vizio di legittimità se la sentenza impugnata mostra di avere effettuato una valutazione discrezionale non illogica.
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