Sentenza del 03/10/2018 n. 6746 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Indagini bancarie - Autorizzazione - Mancata allegazione - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sostenendo che l'autorizzazione alle indagini bancarie non fosse stata allegata all'atto impositivo. La questione riguardava se tale mancata allegazione comportasse automaticamente la nullità dell'avviso e se l'Amministrazione potesse utilizzare i movimenti bancari come base presuntiva della rettifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La semplice mancata allegazione dell'autorizzazione non determina la nullità dell'avviso di accertamento. La nullità può configurarsi soltanto in caso di inesistenza dell'autorizzazione e qualora il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa. Gli accertamenti bancari sono assistiti da una presunzione legale: l'Amministrazione può utilizzare i dati dei conti correnti per rettificare la dichiarazione, mentre spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica e adeguata.
Norme richiamate
Art. 32, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire e utilizzare i dati relativi ai rapporti bancari per l'accertamento delle imposte. I movimenti bancari possono fondare una presunzione legale di ricavi o compensi non dichiarati, superabile dal contribuente mediante prova contraria.
Massime di principio
- La mancata allegazione all'avviso dell'autorizzazione alle indagini bancarie, da sola, non comporta l'illegittimità dell'accertamento.
- Per ottenere la nullità dell'atto occorre dimostrare sia l'inesistenza dell'autorizzazione sia un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- In presenza di dati bancari utilizzati dall'Amministrazione, il contribuente deve fornire una prova analitica della natura non reddituale dei singoli versamenti o prelievi, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- Le movimentazioni bancarie possono costituire una base presuntiva valida per la rettifica anche in assenza di ulteriori elementi, salvo che il contribuente superi la presunzione con documentazione e spiegazioni specifiche.
- Le eccezioni formali relative all'acquisizione o alla produzione dell'autorizzazione devono essere valutate in concreto, verificando l'effettiva esistenza dell'autorizzazione e l'incidenza della sua eventuale mancanza sulla difesa del contribuente.
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