Sentenza n. 1051/2026 - Salerno, Sezione 3
avverso e per l'annullamento - previa sospensione - del decreto di revoca della pratica PROT: -OMISSIS- notificato al datore di lavoro in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della pratica relativa al permesso di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di revoca adottato ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 72/2022, fondato sulla mancata integrazione di plurimi documenti richiesti dall'Amministrazione, tra cui il certificato di idoneità alloggiativa, il DURC, l'asseverazione del datore di lavoro, la visura camerale, la documentazione attestante la capacità occupazionale e reddituale del datore, la prova della preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale, il passaporto e la dichiarazione di ospitalità. I motivi di ricorso erano rubricati come violazione della procedura per il contratto di attesa occupazione e violazione delle regole procedimentali. La ricorrente ha dedotto il difetto di adeguata motivazione dell'atto e, soprattutto, la mancata notificazione del provvedimento e del preavviso di revoca, sostenendo di aver conosciuto gli atti soltanto dopo la presentazione di un'istanza di accesso. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, assumendo che il provvedimento fosse stato notificato alla PEC del datore di lavoro indicato nell'istanza e all'indirizzo di residenza della ricorrente, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendo manifestamente infondate le censure e prescindendo dall'eccezione di tardività, poiché le allegazioni e la documentazione sulla notificazione erano incerte. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, per dichiarare irricevibile il ricorso, la piena conoscenza anteriore dell'atto deve essere provata rigorosamente dalla parte che eccepisce la tardività; la mera verosimiglianza non è sufficiente. Nel merito, ha rilevato che il provvedimento era plurimotivato e che è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell'atto, con assorbimento delle censure relative alle altre motivazioni. La ricorrente non ha fornito, neppure in giudizio, alcun elemento o principio di prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro, né con il datore che aveva richiesto l'assunzione né con altro datore. Tale circostanza è stata ritenuta autonomamente idonea a legittimare la revoca. Secondo il TAR, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non può invece essere rilasciato ab origine quando il rapporto di lavoro non si sia mai perfezionato, anche se il mancato perfezionamento dipende da cause estranee alla volontà della lavoratrice o da ritardi dell'Amministrazione. La disciplina mira a impedire elusioni dei controlli sui flussi di ingresso e l'ingresso di cittadini stranieri sulla base di proposte lavorative meramente formali. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 72/2022
Costituisce la base normativa indicata per il provvedimento di revoca della pratica relativa al lavoro.
art. 44 d.l. n. 73/2022
Richiamato tra i requisiti documentali richiesti dall'Amministrazione mediante l'asseverazione del datore di lavoro.
art. 7 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale fondamento della dichiarazione di ospitalità richiesta nel procedimento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della declaratoria di irricevibilità per tardività, la parte che eccepisce la piena conoscenza anteriore dell'atto deve fornire una prova rigorosa; la mera verosimiglianza della conoscenza non è sufficiente.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivi autonomi, la legittimità di una sola ragione idonea a sorreggerlo è sufficiente per respingere il ricorso, rendendo superfluo l'esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro regolare sia stato previamente instaurato e sia successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non può essere rilasciato ab origine quando il rapporto di lavoro non si sia mai perfezionato.
- La disciplina dell'ingresso per lavoro richiede l'effettiva instaurazione del rapporto con il datore che ha richiesto il nulla osta, poiché la verifica mira a impedire ingressi fondati su proposte occupazionali meramente formali e l'elusione della disciplina sui flussi migratori.
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