Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: 1) il provvedimento-comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, reso noto in data 12.06.2024, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, recante il giudizio di “non idoneità” attribuito all’esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 12.06.2024, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco; 2) il decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 3) il decreto dipartimentale 11 giugno 2019 n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 4) il decreto dipartimentale 9 febbraio 2023 n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 5) il decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 6) l’art. 8 del detto decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l’esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 7) il verbale del 12 giugno 2024 della Commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa; 8) la scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 12.06.2024, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale, nella qualifica di Vigile del fuoco; 9) il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 10) la rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21.09.2021, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27-bis del 22 settembre 2021e successive modifiche; 11) il Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14.11.2018, con particolare riferimento all’art. 8, (accertamento dell’idoneità); 12) l’allegato C) “Prove motorie”, indicato nell’art. 8 (accertamento dell’idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018; 13) l’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazione dei Vigili del fuoco”; 14) la graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco, indetta con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 e successive modifiche; 15) il Bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14.11.2018; 16) il D.M. n. 283 del 23.05.2019; 17) il decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei Vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova, non consentendo il candidato di portarla a compimento e costringendolo a interromperla; 18) l’Allegato C) “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 19) il sistema di misurazione dei tempi (cronometraggio) relativo allo svolgimento della prova natatoria, laddove non fornisce e non garantisce una misurazione precisa e oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova; 20) il verbale della Commissione 25.06.2019 n. 17, sul sopralluogo della piscina e sul controllo funzionalità; 21) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, il decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il Bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 e all'Allegato C); 22) ove occorrer possa, il provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso, nonché la graduatoria stessa; 23) tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, anche non conosciuti, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato e l’eventuale graduatoria finale; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile a ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202407027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità ed esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato superamento della prova di capacità operativa, modulo 3, relativa alla valutazione dell'acquaticità, nonché gli atti presupposti e le clausole del bando

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato i primi due moduli della prova fisica, non superava il modulo di acquaticità in due successive convocazioni. Nel primo tentativo, la prestazione era stata rallentata dall'impigliamento della mano in un cordino fissato alla parete della piscina, con conseguente superamento del tempo massimo. A seguito di una precedente tutela cautelare, veniva riconvocato il 12 giugno 2024, ma durante la prova riportava un trauma distrattivo alla spalla sinistra, documentato dal pronto soccorso pubblico, e terminava in 35,41 secondi anziché nei 35 secondi previsti. L'Amministrazione lo giudicava nuovamente non idoneo, applicando la clausola dell'allegato C al bando secondo cui l'interruzione o il mancato superamento di una parte della prova, anche per infortunio, determina il mancato superamento del modulo e dell'intera prova. Il ricorrente deduceva violazione del favor partecipationis, della lex specialis, degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, dei principi di proporzionalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio, nonché errore di fatto, manifesta illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, violazione delle norme tecniche sul cronometraggio e illegittimità delle clausole escludenti. Contestava inoltre l'uso di piscine differenti e l'oggettività della misurazione dei tempi. L'Amministrazione sosteneva che la ripetizione della prova avrebbe determinato una disparità di trattamento. Il ricorso era ritenuto tempestivo anche quanto alle clausole del bando, poiché l'onere di immediata impugnazione riguarda le clausole immediatamente ostative alla partecipazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione dell'art. 8 del bando e dell'allegato C, non trattandosi di clausole immediatamente ostative alla partecipazione. Ha distinto il caso da quelli in cui la reiterazione del medesimo infortunio può costituire indice di inidoneità fisica: il primo mancato superamento era dipeso da un fattore esterno e fortuito connesso alle condizioni della piscina, mentre il secondo era stato causato da un infortunio documentato da una struttura sanitaria pubblica. Tali eventi non dimostravano una reale inidoneità fisica allo svolgimento della funzione. Il giudice ha interpretato costituzionalmente e secondo proporzionalità la clausola dell'allegato C, affermando che il mancato superamento conseguente a indisposizione o infortunio rileva quando l'evento sia effetto dell'inidoneità alla prova, non quando costituisca la causa efficiente del mancato risultato. La ripetizione della prova non viola la par condicio, poiché consente di trattare diversamente situazioni oggettivamente diverse e non pregiudica gli altri candidati, soprattutto quando le prove non si svolgono con partecipazione contestuale. La successiva prova superata dal ricorrente ha confermato che i precedenti insuccessi derivavano da circostanze impeditive casuali e temporanee, non da inidoneità fisica. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e consolidato gli esiti delle prove successivamente sostenute in esecuzione delle misure cautelari. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017

    Base legislativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006

    Richiamato quale disposizione relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

  • art. 8 d.m. 238/2018

    Disciplina l'accertamento dell'idoneità e collega il mancato superamento della prova di capacità operativa all'esclusione dalla procedura; la clausola è stata interpretata in senso conforme ai principi di proporzionalità.

  • Allegato C al d.m. 238/2018

    l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo

    La clausola non va applicata automaticamente quando l'infortunio sia la causa efficiente del mancato risultato; il mancato superamento è rilevante come indice di inidoneità quando l'infortunio o il malore siano conseguenza dell'inidoneità alla prova.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione alla parità di trattamento e alla necessità di non equiparare irragionevolmente situazioni diverse.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione a buon andamento, imparzialità e razionalità dell'azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per il risarcimento del danno, anche in forma specifica; la decisione definisce il giudizio mediante annullamento e consolidamento degli esiti, senza liquidare il risarcimento.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive che prevedono prove fisiche, il mancato superamento causato da un evento fortuito o da un infortunio temporaneo verificatosi durante la prova non può essere automaticamente equiparato a una condizione di inidoneità fisica del candidato.
  • Una clausola del bando che considera l'infortunio verificatosi durante la prova causa di esclusione deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato e conforme al principio di proporzionalità: essa rileva quando l'infortunio sia conseguenza dell'inidoneità alla prova, non quando costituisca la causa efficiente del mancato risultato.
  • La ripetizione di una prova fisica per il candidato temporaneamente impedito da caso fortuito o forza maggiore non viola necessariamente la par condicio, poiché situazioni oggettivamente diverse possono richiedere trattamenti differenziati, purché il recupero non attribuisca un vantaggio indebito e sia compatibile con l'organizzazione della procedura.
  • L'onere di immediata impugnazione delle clausole della lex specialis sussiste per le sole clausole immediatamente e autonomamente ostative alla partecipazione; le clausole che incidono sull'esito della prova possono essere impugnate insieme all'atto applicativo lesivo.
  • La successiva riuscita del candidato nella medesima prova, svolta in condizioni regolari, costituisce elemento idoneo a escludere che i precedenti insuccessi, determinati da eventi casuali o impeditivi, dimostrassero una reale inidoneità fisica.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.