Cassazione Penale, Sentenza n. 4486/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30: si contestava il suo rientro in Italia il 14 maggio 2017 dopo che, con provvedimento del 31 marzo 2014, il Prefetto di Chieti lo aveva disposto allontanare dal territorio nazionale (con termine di 10 giorni per l'uscita). Il ricorrente sosteneva che non era stato provato né il reingresso né che l'accompagnamento alla frontiera del 16 maggio 2014 fosse stato preceduto dall'udienza di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria come richiesto dall'art. 13, comma 5-bis, del Testo Unico sull'immigrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che non vi fosse prova che l'udienza di convalida dell'accompagnamento alla frontiera si fosse effettivamente svolta. Ha richiamato l'obbligo, previsto dall'art. 13, comma 5-bis, T.U. imm., che prevede la comunicazione al giudice di pace e lo svolgimento dell'udienza di convalida in camera di consiglio (con difensore avvertito e partecipazione dell'interessato). La Corte ha stabilito che l'onere di provare lo svolgimento della convalida grava sulla parte pubblica e che la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa non è sufficiente in sede penale senza documenti che attestino la convalida. Conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
Norma sulla fattispecie penale contestata (reingresso nel territorio nazionale in violazione di un provvedimento di allontanamento). La Corte ha valutato la necessità che il fatto tipico sia provato, ma ha annullato la condanna per carenza di prova relativa alla convalida dell'allontanamento.
art. 13, comma 5-bis, Testo Unico immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Dispositivo che impone al Questore di comunicare immediatamente al giudice di pace il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e stabilisce che l'esecuzione è sospesa fino alla decisione sulla convalida; l'udienza di convalida deve svolgersi in camera di consiglio con difensore tempestivamente avvertito e con la partecipazione dell'interessato. La Corte ha interpretato che lo svolgimento di tale udienza deve essere documentato e provato dalla parte pubblica.
principio probatorio in materia penale relativo all'onere della prova
La Corte ha affermato che, in tema penale, non è sufficiente la sola presunzione di legittimità degli atti amministrativi: il pubblico ministero/dei soggetti pubblici deve produrre la prova documentale dello svolgimento della convalida dell'accompagnamento alla frontiera quando da essa dipende la configurabilità del reato.
Massime di principio
- Quando la fattispecie penale riguarda il reingresso dopo un provvedimento di allontanamento, è necessario provare non solo il rientro ma anche che il provvedimento amministrativo di allontanamento sia stato legittimamente eseguito (in particolare che sia stata svolta l'udienza di convalida prevista).
- L'onere di provare lo svolgimento dell'udienza di convalida dell'accompagnamento alla frontiera grava sulla parte pubblica; la mera presunzione di legittimità dell'atto amministrativo non è sufficiente in sede penale.
- In mancanza di documentazione che attesti la convalida, il giudice penale deve ritenere assente il requisito che rende efficace l'allontanamento e questo può determinare l'annullamento della condanna per reingresso illegittimo.
- La difesa deve tempestivamente chiedere e acquisire agli atti le comunicazioni del Questore, i verbali dell'eventuale udienza di convalida e ogni documento relativo all'accompagnamento alla frontiera; tali documenti sono decisive per la configurabilità del reato.
- La pubblica amministrazione/accusa, per sostenere una imputazione fondata sull'allontanamento ed il successivo reingresso, deve produrre prove formali dell'avvenuta convalida e dell'effettiva esecuzione dell'accompagnamento.
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