Sentenza n. 490/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento • della Delibera -OMISSIS-del Consiglio Regionale, Assemblea Legislativa della Liguria – Ufficio Presidenza, notificata alla scrivente difesa in data 14 ottobre 2022, di rigetto dell'istanza del ricorrente avente ad oggetto il rimborso, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 6 agosto 2015, n. 12, delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute nel procedimento penale-OMISSIS-avanti il Tribunale di Genova; • di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente e, in particolare, della nota emessa in data 25 maggio 2022 dal Consiglio Regionale, Assemblea Legislativa della Liguria, e trasmessa al sottoscritto difensore in data 21 giugno 2022, di diniego del rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute dal -OMISSIS- nel procedimento penale-OMISSIS-avanti il Tribunale di Genova, nonché del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato del 20 settembre 2021, di cui non è stato possibile conoscere il contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute in un procedimento penale conclusosi con assoluzione
Esito
Favorevole al resistente (organo regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già consigliere regionale dal 2010 al 2015, impugnava il diniego opposto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ligure alla richiesta di rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute in un procedimento penale conclusosi con assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" e "perché il fatto non costituisce reato". Deduceva che i fatti contestati fossero connessi alle funzioni esercitate quale consigliere regionale e capogruppo consiliare, sicché sussistessero i presupposti per il rimborso ai sensi dell’art. 86, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 7-bis d.l. n. 78/2015. Contestava inoltre il difetto di motivazione e l’eccesso di potere del diniego, nonché la violazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi per la mancata ostensione del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. In corso di giudizio, l’amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando una precedente sentenza del Tribunale di Genova, intervenuta tra le medesime parti e avente a oggetto il medesimo diritto al rimborso, con la quale era stata affermata la giurisdizione ordinaria. Il ricorrente non prendeva espressamente posizione su tale eccezione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare le censure relative alla spettanza del rimborso, alla motivazione del diniego, all’eccesso di potere e all’accesso al parere dell’Avvocatura. Ha ritenuto vincolante la precedente sentenza del Tribunale ordinario di Genova, pronunciata tra i medesimi soggetti e concernente la medesima causa petendi e il medesimo oggetto sostanziale. In quella decisione il giudice ordinario si era espressamente pronunciato, respingendola, sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. Tale statuizione, collegata alla decisione di merito e non impugnata dall’amministrazione regionale, aveva acquisito autorità di giudicato esterno anche sulla giurisdizione, impedendo al giudice amministrativo di riesaminare la potestas iudicandi. Il TAR ha richiamato il principio del ne bis in idem, applicabile anche al processo amministrativo tramite l’art. 39, comma 1, c.p.a., per evitare la duplicazione dei giudizi e il contrasto tra giudicati. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 86, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale base del diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale in relazione all’esercizio delle funzioni di consigliere regionale.
art. 7-bis d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disposizione ha introdotto la disciplina richiamata dal ricorrente quale fondamento della richiesta di rimborso delle spese legali.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio esterno consente l’applicazione al processo amministrativo dei principi processuali generali, tra cui il divieto di reiterare la medesima controversia e il giudicato esterno.
art. 2909 c.c.
È richiamato quale fondamento del principio del ne bis in idem e dell’efficacia vincolante del giudicato nei confronti delle parti.
art. 324 c.p.c.
È richiamato insieme all’art. 2909 c.c. quale base del divieto di decidere nuovamente una controversia già definita con sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem, fondato sugli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39, comma 1, c.p.a., impedisce la reiterazione di un’azione tra gli stessi soggetti avente la medesima causa petendi e il medesimo oggetto sostanziale.
- Anche una sentenza pronunciata da un giudice diverso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione può acquisire autorità di giudicato esterno sulla giurisdizione quando abbia deciso espressamente, o anche implicitamente in collegamento con la statuizione di merito, la questione della potestas iudicandi.
- Il giudicato esterno sulla giurisdizione formatosi in un precedente giudizio tra le medesime parti preclude al giudice adito successivamente di riesaminare la questione e impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
- La piena identità soggettiva e oggettiva tra due controversie sussiste quando entrambe riguardano il medesimo rapporto sostanziale e la medesima pretesa, anche se il secondo giudizio è formalmente rivolto all’annullamento di un atto amministrativo relativo a quella pretesa.
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