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direttiva

Direttiva 2001/41

Direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione

Normativa europea32001L0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 76/769/CEE introducendo ulteriori restrizioni per sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute pubblica e dei consumatori. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 18 luglio 2002 e applicarle dal 18 gennaio 2003. La misura si limita al divieto di immissione sul mercato e di messa a disposizione del grande pubblico, senza incidere sulla disciplina UE di protezione dei lavoratori.

Ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE per vietare l'immissione sul mercato e l'uso da parte del grande pubblico di talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze e ai preparati pericolosi elencati nell'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, in particolare alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categorie 1 e 2 aggiunte ai punti 29 e 31. Il divieto riguarda l'immissione sul mercato e la messa a disposizione del grande pubblico; la direttiva non incide sulla normativa comunitaria di protezione dei lavoratori, incluse la direttiva 89/391/CEE e la direttiva 90/394/CEE. L'ambito territoriale è quello degli Stati membri dell'Unione europea.

Ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE per le sostanze CMR

La direttiva 2001/41/CE interviene sulla disciplina europea delle restrizioni alla commercializzazione e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, aggiornando la direttiva 76/769/CEE. L'intervento si colloca nel quadro della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e recepisce l'evoluzione della classificazione di alcune sostanze come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che l'obiettivo è evitare che sostanze CMR e i preparati che le contengono siano immessi sul mercato e messi a disposizione del grande pubblico. La direttiva si fonda inoltre sugli adeguamenti tecnici della direttiva 67/548/CEE, richiamando in particolare le direttive 97/69/CE e 98/73/CE, che hanno introdotto nuove classificazioni di sostanze da ricomprendere nelle restrizioni.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva opera sull'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, cioè sull'elenco delle sostanze soggette a restrizioni. In particolare:

  • si aggiungono le sostanze elencate nell'allegato della direttiva ai punti 29 e 31 dell'appendice, relativi rispettivamente alle sostanze cancerogene di categoria 2 e alle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2;
  • viene inserita una nota R nella parte introduttiva, che precisa un criterio tecnico per le fibre per le quali la classificazione come "cancerogeno" non è necessaria se il diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore di 6 μm.

Effetti giuridici principali

L'effetto sostanziale è il rafforzamento delle restrizioni già previste dalla direttiva 76/769/CEE: le sostanze interessate e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico. La direttiva non disciplina in modo autonomo la protezione dei lavoratori e dichiara espressamente di non incidere sulla normativa comunitaria minima in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare sulla direttiva 89/391/CEE e sulla direttiva 90/394/CEE.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 18 luglio 2002, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 18 gennaio 2003.

Tecnica di recepimento

La direttiva richiede che gli atti nazionali di recepimento rechino un riferimento alla direttiva stessa, oppure siano corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. La scelta della modalità del richiamo è lasciata agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta il recepimento nel proprio ordinamento interno entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco delle sostanze vietate

L'articolo 1 modifica l'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. Viene aggiunta una nota R nella parte introduttiva, secondo cui la classificazione come "cancerogeno" non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore di 6 μm. Inoltre, le sostanze indicate nell'allegato della direttiva sono aggiunte all'appendice relativa ai punti 29 e 31.

Obbligo di recepimento e data di applicazione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 18 luglio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le nuove disposizioni si applicano dal 18 gennaio 2003.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali

L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che, quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetutela della salutesicurezza dei prodottidiritto dei consumatorisalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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