Direttiva 2001/43
Direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina europea sui pneumatici, inserendo nella direttiva 92/23/CEE prescrizioni specifiche sulle emissioni sonore pneumatico/strada e adattando di conseguenza le regole di omologazione CE. Stabilisce limiti di rumore, un metodo di prova standardizzato, requisiti per la superficie di prova e una scansione di applicazione progressiva ai fini della commercializzazione dei pneumatici e dei veicoli nuovi. Prevede inoltre obblighi per gli Stati membri di recepimento entro il 4 agosto 2002 e applicazione entro il 4 febbraio 2003.
Modifica la direttiva 92/23/CEE sui pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, introducendo requisiti e limiti sul rumore di rotolamento e adeguando le procedure di omologazione CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai pneumatici nuovi destinati ai veicoli ai quali si applica la direttiva 70/156/CEE, nonché all’omologazione CE dei tipi di pneumatici e dei veicoli equipaggiati con tali pneumatici. Copre anche i pneumatici montati sui veicoli nuovi e i requisiti di montaggio, con specifiche esclusioni per pneumatici di categoria di velocità inferiore a 80 km/h, per pneumatici con diametro nominale del cerchio pari o inferiore a 254 mm o pari o superiore a 635 mm, per pneumatici di scorta provvisori di tipo T e per pneumatici progettati solo per veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1980. Gli obblighi di applicazione progressiva riguardano i veicoli e i pneumatici conformi alle prescrizioni modificate dalla direttiva 2001/43/CE, con scadenze differenziate tra 4 febbraio 2003, 4 agosto 2003, 4 febbraio 2004, 4 febbraio 2005 e 1° ottobre 2009/2010/2011.
Direttiva 2001/43/CE: modifiche alla disciplina dei pneumatici e del rumore pneumatico/strada
La direttiva interviene sulla direttiva 92/23/CEE, nel quadro dell’omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, per introdurre una disciplina armonizzata sul rumore di rotolamento dei pneumatici. Il legislatore unionale richiama l’esigenza di buon funzionamento del mercato interno e la disponibilità di un metodo affidabile e riproducibile di misurazione del rumore pneumatico/strada.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nell’ambito del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE. Il testo evidenzia che i pneumatici devono essere valutati tenendo conto sia dei profili di sicurezza sia di quelli ambientali, poiché un vincolo su un parametro può incidere sugli altri. Viene inoltre richiamata l’evoluzione delle norme internazionali sulla superficie stradale e sui requisiti di resistenza e sicurezza dei pneumatici.
Modifiche alla direttiva 92/23/CEE
La direttiva sostituisce sistematicamente le espressioni "omologazione CEE del componente", "omologazione CEE" e "approvazione CEE" con "omologazione CE". Modifica altresì l’articolo 2 della direttiva 92/23/CEE, distinguendo l’omologazione CE dei tipi di pneumatici conformi ai requisiti tecnici degli allegati II e V e l’omologazione CE dei veicoli che montano pneumatici conformi ai requisiti applicabili.
Campo di applicazione dei requisiti sul rumore
Con il nuovo articolo 1 bis, i requisiti dell’allegato V si applicano ai pneumatici destinati a essere installati sui veicoli utilizzati per la prima volta dal 1° ottobre 1980 in poi. Restano esclusi:
- i pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
- i pneumatici con diametro nominale del cerchio inferiore o uguale a 254 mm o pari o superiore a 635 mm;
- i pneumatici di scorta provvisori di tipo T;
- i pneumatici progettati soltanto per i veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1980.
Prescrizioni sostanziali sul rumore dei pneumatici
L’allegato V disciplina le emissioni sonore pneumatico/strada e definisce i tipi di pneumatico rilevanti, in funzione della classificazione C1, C2 e C3 e delle caratteristiche costruttive comuni. Sono previste regole di marcatura supplementari e limiti sonori differenziati per classe, con incrementi specifici per i pneumatici rinforzati o Extra load e per i pneumatici ad uso speciale. Il risultato di prova è soggetto a correzione per temperatura, ove applicabile, e a una detrazione di 1 dB(A) per tener conto dell’imprecisione degli strumenti.
Metodo di prova e requisiti della pista
L’appendice 1 dell’allegato V descrive il metodo di prova “corsa a motore spento”, indicando strumentazione, calibrazione, posizionamento dei microfoni, rilevazione della velocità, misurazione della temperatura e del vento, condizioni del terreno di prova, configurazione del veicolo e dei pneumatici, numero minimo di misurazioni e metodo di regressione lineare. La prova deve essere eseguita con un veicolo a motore dotato di quattro pneumatici singoli su due assi, in condizioni di carico e pressione definite. La pista deve essere asciutta, pulita, pianeggiante e idonea a realizzare condizioni di campo acustico libero, con limiti di vento e di temperatura ambientale e della superficie di prova.
Specifiche del terreno di prova
Il nuovo allegato VI definisce le specifiche fisiche della superficie stradale utilizzata per le prove. La superficie è considerata conforme se rispetta i requisiti relativi a tenore di vuoti residui, coefficiente di assorbimento acustico e profondità di struttura, oltre ai criteri di progettazione. Sono fissati:
- un tenore di vuoti residui non superiore all’8 %;
- in alternativa, un coefficiente di assorbimento acustico α non superiore a 0,10;
- specifiche minime per la profondità di struttura;
- requisiti di uniformità, manutenzione e ripavimentazione della zona di prova. Sono inoltre disciplinati i controlli periodici, la documentazione tecnica della pista e la documentazione da produrre sui risultati delle prove.
Omologazione, marcatura ed estensioni
L’allegato I riveduto disciplina la domanda di omologazione CE, imponendo al fabbricante di presentare la documentazione tecnica e i risultati di prova. Vengono fissate le modalità di marcatura CE dei pneumatici, la struttura del marchio, le dimensioni minime, la numerazione dell’omologazione e il suffisso “s” per le omologazioni rilasciate ai sensi dell’allegato V. Sono previste anche regole per la modifica del tipo di pneumatico, per l’estensione dell’omologazione e per la conformità della produzione; in particolare, per i controlli della produzione relativi al rumore, se il livello misurato non supera di oltre 1 dB(A) i valori limite, la produzione è considerata conforme.
Divieti progressivi e applicazione nel tempo
L’articolo 10 bis introduce un calendario graduale di applicazione:
- dal 4 febbraio 2003, divieto di rifiutare omologazioni o di impedire immatricolazione, vendita, messa in circolazione o utilizzazione di veicoli e pneumatici conformi;
- dal 4 agosto 2003, divieto di rilasciare nuove omologazioni CE o nazionali a tipi di pneumatico non conformi;
- dal 4 febbraio 2004, divieto di rilasciare omologazioni di tipo veicolo per motivi relativi ai pneumatici non conformi;
- dal 4 febbraio 2005, non validità dei certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi e obbligo di rifiuto dell’immatricolazione o divieto di vendita/messa in circolazione;
- dal 1° ottobre 2009, applicazione delle prescrizioni ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, con differimento al 1° ottobre 2010 per la classe C1d e al 1° ottobre 2011 per la classe C1e.
Recepimento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 4 agosto 2002 e applicarle dal 4 febbraio 2003. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nella materia disciplinata.
Comitato e sviluppi futuri
La Commissione opera con l’assistenza del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive istituito dalla direttiva 70/156/CEE, secondo la decisione 1999/468/CE. La direttiva prevede anche sviluppi successivi: entro il 4 agosto 2003 deve essere adottata una modifica della direttiva 92/23/CEE per introdurre prove di aderenza al suolo; inoltre, entro 36 mesi dall’entrata in vigore, la Commissione deve presentare una relazione sul possibile inserimento di ulteriori valori limite e, entro un anno, proporre una modifica normativa sugli aspetti di sicurezza, ambiente e attrito volvente.
Disposizioni principali
Modifiche alla direttiva 92/23/CEE e omologazione CE
La direttiva sostituisce nella normativa previgente i riferimenti a "omologazione CEE" con "omologazione CE" e modifica le definizioni e le procedure amministrative di omologazione. L’articolo 2 della direttiva 92/23/CEE viene riscritto per prevedere l’omologazione CE dei tipi di pneumatici conformi ai requisiti degli allegati II e V e l’omologazione CE per i veicoli conformi ai requisiti relativi ai pneumatici e al montaggio. Gli allegati I, II, III, IV sono aggiornati e sono introdotti nuovi allegati V e VI dedicati rispettivamente alle emissioni sonore pneumatico/strada e alle specifiche del terreno di prova.
Nuovo articolo 1 bis: campo di applicazione dei requisiti sul rumore
I requisiti dell’allegato V si applicano ai pneumatici destinati a veicoli utilizzati per la prima volta dal 1° ottobre 1980 in poi. Sono esclusi i pneumatici con categoria di velocità inferiore a 80 km/h, quelli con diametro nominale del cerchio inferiore o uguale a 254 mm o pari o superiore a 635 mm, i pneumatici di scorta provvisori di tipo T e i pneumatici destinati solo a veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1980.
Limiti e requisiti di omologazione per il rumore dei pneumatici
L’allegato V disciplina le emissioni sonore pneumatico/strada per le classi C1, C2 e C3, con limiti differenziati in base alla classificazione del pneumatico e alla designazione dimensionale. Sono previste maggiorazioni di 1 dB(A) per i pneumatici C1 rinforzati o Extra load e di 2 dB(A) per i pneumatici di categoria per uso speciale. Il risultato finale è corretto, ove previsto, per la temperatura e ridotto di 1 dB(A) per tener conto delle imprecisioni strumentali, quindi arrotondato al numero intero immediatamente inferiore.
Metodo di prova e specifiche della pista
L’allegato V, appendice 1, fissa il metodo di prova "corsa a motore spento", la strumentazione, la posizione dei microfoni, le condizioni meteorologiche, i requisiti del veicolo di prova e le modalità di regressione lineare dei risultati. L’allegato VI stabilisce le caratteristiche tecniche della superficie di prova, incluse soglie sul tenore di vuoti residui, sul coefficiente di assorbimento acustico e sulla profondità di struttura, oltre ai requisiti di progettazione, manutenzione e documentazione della pista.
Divieti progressivi di rifiuto e commercializzazione
L’articolo 10 bis introduce una sequenza di divieti progressivi: dal 4 febbraio 2003 gli Stati membri non possono rifiutare omologazioni né vietare immatricolazione, vendita, messa in circolazione o utilizzazione di veicoli e pneumatici conformi; dal 4 agosto 2003 non possono rilasciare omologazioni CE né nazionali per pneumatici non conformi; dal 4 febbraio 2004 non possono rilasciare omologazioni di tipo veicolo per motivi relativi a pneumatici non conformi; dal 4 febbraio 2005 i certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi non sono più validi e deve essere rifiutata l’immatricolazione o vietata la vendita/messa in circolazione. Dal 1° ottobre 2009, con differimento al 1° ottobre 2010 per le classi C1d e al 1° ottobre 2011 per le classi C1e, le prescrizioni si applicano ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
Obblighi di recepimento e comunicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 4 agosto 2002 e applicarle dal 4 febbraio 2003. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Esecuzione, comitato e prospettive di ulteriore modifica
La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive istituito dalla direttiva 70/156/CEE; si applica la procedura della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi. Entro il 4 agosto 2003 deve essere adottata una modifica della direttiva 92/23/CEE per introdurre prove di aderenza al suolo per i pneumatici. Inoltre, entro 36 mesi dall’entrata in vigore la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventuale possibilità tecnica di introdurre i valori limite previsti dall’allegato V, punto 4.2.1, colonne B e C, e proporre entro un anno una modifica della direttiva per disciplinare gli aspetti di sicurezza, ambiente e attrito volvente.
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