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direttiva

Direttiva 2001/47

Direttiva 2001/47/CE della Commissione, del 25 giugno 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874)

Normativa europea32001L0047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce Paecilomyces fumosoroseus (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare, alle condizioni previste, i prodotti fitosanitari che la contengono. Stabilisce un termine di recepimento al 31 dicembre 2001 e prevede termini specifici per il riesame delle autorizzazioni provvisorie e per l'applicazione dei principi uniformi. La direttiva impone inoltre la messa a disposizione del rapporto di riesame, salvo le informazioni riservate.

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) tra le sostanze ammesse nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874). Incide sul regime di autorizzazione, riesame e commercializzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Rilevano anche i prodotti che contengono tale sostanza insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I. Sono espressamente esclusi dal regime di pubblicità/consultazione le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione di Paecilomyces fumosoroseus nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2001/47/CE della Commissione interviene sul sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE, iscrivendo nell'allegato I la sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874). La misura segue la procedura di valutazione prevista dall'articolo 6 della direttiva quadro e si fonda sull'esito positivo del riesame scientifico svolto dagli Stati membri e dalla Commissione.

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

La Commissione richiama la presentazione del fascicolo da parte del richiedente, la conferma di conformità del dossier ai requisiti informativi degli allegati II e III e la valutazione degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Dalla valutazione è emerso che, per gli impieghi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza possono essere considerati conformi, in generale, ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE.

Effetto normativo dell'iscrizione

Con l'articolo 1 la sostanza viene inserita nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza, secondo il quadro comune europeo, assicurando un livello uniforme di valutazione e di circolazione nel mercato interno.

Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di dare attuazione alla direttiva entro il 31 dicembre 2001 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità tecniche del rinvio sono lasciate alla scelta dello Stato membro.

Autorizzazioni provvisorie e autorizzazioni definitive

Per i prodotti già autorizzati in via provvisoria sulla base del rapporto di riesame, l'articolo 2, paragrafo 2, prevede che tali autorizzazioni siano revocate e, ove opportuno, sostituite da autorizzazioni a pieno titolo entro il 30 novembre 2002. Si tratta di un obbligo di risultato che lascia agli Stati la scelta delle misure interne per completare il passaggio dal regime provvisorio a quello definitivo.

Principi uniformi per i microrganismi

La direttiva rileva che, al momento dell'adozione, i principi uniformi relativi ai microrganismi non erano ancora stati adottati. Per tale ragione, l'articolo 2, paragrafo 3, impone agli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni concesse appena possibile dopo l'adozione di tali principi e, comunque, entro dodici mesi dalla loro adozione. Anche in questo caso, la direttiva fissa il risultato e il termine massimo, ma lascia margine operativo nella gestione del riesame.

Prodotti contenenti più sostanze attive

L'articolo 2, paragrafo 4, disciplina il caso dei prodotti fitosanitari che contengono Paecilomyces fumosoroseus insieme a un'altra sostanza attiva già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. In tale ipotesi, il termine per l'attuazione può essere prorogato se la normativa relativa all'altra sostanza attiva prevede un periodo di applicazione più lungo, coordinando così i diversi tempi di recepimento e adeguamento.

Trasparenza e consultazione del rapporto di riesame

L'articolo 2, paragrafo 5, impone agli Stati membri di tenere a disposizione degli interessati il rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE. La misura rafforza la trasparenza amministrativa nel procedimento di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Entrata in vigore

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° luglio 2001. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri. La direttiva, in quanto atto di armonizzazione, vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di trasposizione.

Disposizioni principali

Iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I

L'articolo 1 modifica la tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo la sostanza Paecilomyces fumosoroseus (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874), come indicato nell'allegato alla direttiva. L'iscrizione si fonda sulla valutazione positiva degli impieghi esaminati, in quanto i prodotti contenenti la sostanza sono ritenuti, in generale, conformi ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE.

Recepimento nazionale entro il 31 dicembre 2001

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Riesame delle autorizzazioni provvisorie

L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che le autorizzazioni provvisorie in vigore concesse sulla base del rapporto di riesame siano revocate e, se del caso, sostituite da autorizzazioni a pieno titolo entro il 30 novembre 2002.

Applicazione dei principi uniformi

L'articolo 2, paragrafo 3, dispone che gli Stati membri riesaminino le autorizzazioni concesse appena possibile dopo l'adozione dei principi uniformi relativi ai microrganismi e comunque entro dodici mesi dalla data di adozione. La direttiva rileva che tali principi uniformi non erano ancora stati adottati al momento della sua emanazione.

Prodotti con più sostanze attive

L'articolo 2, paragrafo 4, stabilisce che, per i prodotti fitosanitari contenenti Paecilomyces fumosoroseus insieme a un'altra sostanza attiva già figurante nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato se la disciplina relativa all'iscrizione dell'altra sostanza attiva prevede un periodo di applicazione più lungo.

Accesso al rapporto di riesame

L'articolo 2, paragrafo 5, obbliga gli Stati membri a tenere a disposizione degli interessati, per consultazione o su richiesta specifica, il rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva, escluso il materiale riservato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° luglio 2001. L'articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareambienteautorizzazioni amministrative

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