Direttiva 2001/42
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro comune per la valutazione ambientale di determinati piani e programmi, imponendo agli Stati membri di integrare le considerazioni ambientali nella fase preparatoria e prima dell'adozione. L'obiettivo è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile, prevenendo o attenuando effetti significativi derivanti dall'attuazione di piani e programmi. La disciplina prevede rapporto ambientale, consultazioni delle autorità e del pubblico, consultazioni transfrontaliere, monitoraggio e informazione finale sulla decisione.
Valutazione ambientale strategica di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Ambito di applicazione
Si applica ai piani e programmi, comprese le loro modifiche, elaborati o adottati da autorità nazionali, regionali o locali, oppure predisposti per approvazione legislativa, quando siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e possano avere effetti significativi sull'ambiente. In particolare riguarda i piani e programmi per settori quali agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e destinazione dei suoli, se definiscono il quadro per l'autorizzazione di progetti di cui alle direttive 85/337/CEE e 92/43/CEE. Sono esclusi i piani e programmi destinati esclusivamente alla difesa nazionale o alla protezione civile, quelli finanziari o di bilancio, nonché i piani e programmi cofinanziati nei periodi di programmazione in corso per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e n. 1257/1999, secondo la disciplina transitoria dell'articolo 3, paragrafo 9.
Valutazione ambientale di determinati piani e programmi sull'ambiente
La direttiva 2001/42/CE istituisce il quadro di riferimento per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente. Essa si colloca nell'ambito della politica ambientale dell'Unione e attua l'esigenza di integrare le considerazioni ambientali nelle decisioni pubbliche, con particolare attenzione alla prevenzione, alla trasparenza procedimentale e allo sviluppo sostenibile.
Finalità e impostazione generale
La direttiva ha natura essenzialmente procedurale: non impone agli Stati membri un contenuto sostanziale dei piani e programmi, ma richiede che essi siano valutati prima dell'adozione, sulla base di un rapporto ambientale, consultazioni e successiva informazione al pubblico. Il legislatore europeo affida agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'organizzazione concreta delle procedure, nel rispetto di un quadro minimo comune e del principio di sussidiarietà.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i piani e programmi, comprese le modifiche, predisposti o adottati da autorità nazionali, regionali o locali, oppure da approvare mediante procedura legislativa, purché previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. L'applicazione è limitata ai casi in cui i piani e programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente.
Sono in linea di principio soggetti a valutazione i piani e programmi relativi ai settori agricolo, forestale, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e destinazione dei suoli, quando definiscono il quadro per l'autorizzazione di progetti di cui agli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE. Sono inoltre ricompresi i piani e programmi che richiedono valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
Per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per modifiche minori, la valutazione è richiesta solo se gli Stati membri ritengono, mediante la procedura di screening, che possano avere effetti significativi. Gli Stati membri devono comunque applicare criteri uniformi di significatività, consultare le autorità ambientali e rendere pubbliche le ragioni dell'eventuale esclusione.
Restano esclusi i piani e programmi destinati esclusivamente a difesa nazionale e protezione civile, quelli finanziari o di bilancio, nonché i piani e programmi cofinanziati nei periodi di programmazione in corso per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e n. 1257/1999.
Contenuto della valutazione ambientale
Quando la valutazione è dovuta, deve essere redatto un rapporto ambientale contenente l'identificazione, descrizione e valutazione degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, nonché delle ragionevoli alternative. L'allegato I precisa le informazioni minime da includere, tra cui il rapporto con altri piani o programmi, lo stato attuale dell'ambiente, le caratteristiche delle aree interessate, i problemi ambientali pertinenti, gli obiettivi di protezione ambientale, gli effetti su biodiversità, salute, suolo, acqua, aria, clima, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio, le misure di mitigazione, le ragioni della scelta delle alternative e il monitoraggio.
Il contenuto del rapporto deve essere proporzionato al livello di dettaglio del piano o programma, allo stato delle conoscenze e alla fase del procedimento. È inoltre possibile utilizzare informazioni già disponibili da altri livelli decisionali o da altre norme UE, per evitare duplicazioni.
Consultazioni e partecipazione del pubblico
La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità ambientali competenti e del pubblico, che devono disporre di un'effettiva opportunità di esprimere osservazioni prima dell'adozione o dell'avvio della procedura legislativa. Gli Stati membri devono designare le autorità da consultare, individuare il pubblico interessato, incluse le organizzazioni non governative ambientali, e disciplinare le modalità concrete di informazione e consultazione.
Consultazioni transfrontaliere
Se un piano o programma in elaborazione in uno Stato membro può avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, lo Stato di origine deve trasmettere all'altro Stato una copia della proposta e del rapporto ambientale. Se lo Stato potenzialmente interessato decide di procedere a consultazioni, le parti devono confrontarsi sugli effetti ambientali transfrontalieri e sulle misure per ridurli o eliminarli, garantendo anche al pubblico interessato dello Stato potenzialmente colpito la possibilità di formulare osservazioni entro termini ragionevoli.
Integrazione nel processo decisionale e informazione finale
Prima dell'adozione del piano o programma, l'autorità competente deve prendere in considerazione il rapporto ambientale, i pareri espressi in consultazione e i risultati delle consultazioni transfrontaliere. Dopo l'adozione, gli Stati membri devono informare autorità, pubblico e, se del caso, gli altri Stati membri consultati, mettendo a disposizione il piano adottato, una dichiarazione di sintesi su come le considerazioni ambientali siano state integrate e sulle ragioni della scelta, nonché le misure di monitoraggio previste.
Monitoraggio e controllo degli effetti
Gli Stati membri devono monitorare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione di piani e programmi, con l'obiettivo di individuare tempestivamente effetti negativi imprevisti e adottare misure correttive. Per evitare duplicazioni, possono essere utilizzati sistemi di controllo già esistenti.
Rapporti con altre norme dell'Unione
La direttiva non pregiudica la direttiva 85/337/CEE né altre disposizioni del diritto dell'Unione. Quando il medesimo piano o programma è soggetto anche ad altri obblighi di valutazione ambientale derivanti dalla normativa UE, gli Stati membri possono adottare procedure coordinate o comuni, così da evitare duplicazioni. Per i piani e programmi cofinanziati, si applicano le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.
Relazioni, riesame e possibile estensione futura
La Commissione e gli Stati membri devono scambiarsi informazioni sull'esperienza applicativa. Gli Stati membri devono assicurare che i rapporti ambientali siano di qualità sufficiente e comunicare alla Commissione le misure adottate in materia.
La Commissione era tenuta a presentare una prima relazione sull'applicazione ed efficacia della direttiva entro il 21 luglio 2006; la relazione poteva essere accompagnata da proposte di modifica, anche per valutare l'estensione dell'ambito di applicazione ad altri settori o tipologie di piani e programmi. Successivamente, è prevista una relazione ogni sette anni.
Recepimento e disciplina transitoria
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 21 luglio 2004 e informarne la Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Sul piano temporale, l'obbligo di valutazione si applica ai piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo al termine di recepimento. Per i piani e programmi avviati prima di tale data ma approvati o sottoposti all'iter legislativo oltre ventiquattro mesi dopo, l'obbligo opera comunque, salvo decisione caso per caso in cui ciò non sia possibile, decisione che deve essere portata a conoscenza del pubblico.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per avvocati e commercialisti italiani, la direttiva ha rilievo soprattutto in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, programmi settoriali, strumenti di programmazione ambientale e atti di indirizzo che costituiscono quadro autorizzatorio per progetti. Il punto centrale è verificare, in concreto, se il piano o programma rientri nell'ambito applicativo, se sia necessaria una procedura di screening, quali consultazioni vadano attivate e come documentare correttamente il rapporto ambientale, la partecipazione pubblica e la dichiarazione finale.
Disposizioni principali
Obiettivi della direttiva
L'articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a integrare le considerazioni ambientali nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi, promuovendo lo sviluppo sostenibile, mediante la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 definisce i "piani e programmi" anche se cofinanziati dalla Comunità, le "valutazione ambientale" come processo composto da rapporto ambientale, consultazioni, valutazione dei risultati e informazione sulla decisione, il "rapporto ambientale" come parte della documentazione contenente le informazioni dell'articolo 5 e dell'allegato I, e il "pubblico" in senso ampio secondo la normativa o prassi nazionale.
Ambito di applicazione e criteri di significatività
L'articolo 3 assoggetta a valutazione i piani e programmi con possibili effetti significativi sull'ambiente. La valutazione è obbligatoria, salvo il regime delle piccole aree locali e delle modifiche minori, per i piani nei settori elencati che definiscono il quadro per progetti degli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e per quelli per i quali è richiesta valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. Gli Stati membri determinano caso per caso, per tipologie o con metodo misto, se i piani e programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 abbiano effetti significativi, tenendo conto dei criteri dell'allegato II e consultando le autorità ambientali. Le conclusioni e le motivazioni dell'eventuale esclusione devono essere rese pubbliche.
Esclusioni dall'ambito
Restano esclusi i piani e programmi destinati esclusivamente a difesa nazionale e protezione civile e quelli finanziari o di bilancio. È inoltre esclusa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, l'applicazione ai piani e programmi cofinanziati nei rispettivi periodi di programmazione in corso per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e n. 1257/1999.
Momento della valutazione e integrazione nelle procedure nazionali
L'articolo 4 impone che la valutazione sia effettuata durante la fase preparatoria e prima dell'adozione o dell'avvio della procedura legislativa. Gli Stati membri devono integrare tali requisiti nelle procedure vigenti o in procedure appositamente adottate. Per i piani e programmi gerarchicamente ordinati devono evitare duplicazioni, tenendo conto che la valutazione avverrà a più livelli.
Rapporto ambientale e contenuti minimi
L'articolo 5 impone la redazione di un rapporto ambientale che identifichi, descriva e valuti gli effetti significativi dell'attuazione del piano o programma, includendo le ragionevoli alternative. Il contenuto va calibrato sul livello di dettaglio del piano, sullo stato delle conoscenze e sulla fase decisionale, potendo utilizzare informazioni già disponibili da altri livelli decisionali o da altra normativa UE. Le autorità ambientali devono essere consultate sulla portata e sul dettaglio delle informazioni.
Consultazioni con autorità e pubblico
L'articolo 6 prevede che proposta di piano o programma e rapporto ambientale siano messi a disposizione delle autorità ambientali competenti e del pubblico, che devono avere un'effettiva opportunità di esprimere pareri prima dell'adozione o dell'avvio della procedura legislativa. Gli Stati membri designano le autorità consultate, individuano il pubblico interessato, inclusi ONG ambientali, e stabiliscono le modalità concrete di informazione e consultazione.
Consultazioni transfrontaliere
L'articolo 7 disciplina i casi in cui un piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro: lo Stato di origine trasmette la proposta e il rapporto ambientale, l'altro Stato comunica se intende consultarsi e, in caso positivo, le parti definiscono modalità e durata ragionevoli per consentire alle autorità e al pubblico interessati di formulare osservazioni.
Integrazione nel processo decisionale e informazione sulla decisione
L'articolo 8 impone di prendere in considerazione, prima dell'adozione, il rapporto ambientale, i pareri delle consultazioni e gli esiti delle consultazioni transfrontaliere. L'articolo 9 richiede, una volta adottato il piano o programma, di informare autorità, pubblico e Stati membri consultati e di mettere a disposizione il piano adottato, una dichiarazione di sintesi sulle considerazioni ambientali e sulle ragioni della scelta, nonché le misure di monitoraggio.
Monitoraggio degli effetti
L'articolo 10 obbliga gli Stati membri a controllare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e programmi, per individuare tempestivamente effetti negativi imprevisti e adottare misure correttive. Possono essere utilizzati meccanismi di controllo già esistenti per evitare duplicazioni.
Rapporti con altre normative UE
L'articolo 11 precisa che la valutazione ambientale ai sensi della direttiva lascia impregiudicate la direttiva 85/337/CEE e le altre norme UE. Se l'obbligo di valutazione deriva anche da altre normative UE, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per evitare duplicazioni; per i piani e programmi cofinanziati si applicano le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.
Relazioni della Commissione e riesame
L'articolo 12 prevede lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, l'obbligo per gli Stati di garantire la qualità sufficiente dei rapporti ambientali e di comunicare le misure adottate in materia. La Commissione doveva presentare una prima relazione sull'applicazione ed efficacia entro il 21 luglio 2006, corredata se del caso da proposte di modifica e dalla valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito di applicazione; successivamente sono previste relazioni ogni sette anni.
Recepimento e regime transitorio
L'articolo 13 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 21 luglio 2004 e di informarne la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La disciplina si applica ai piani e programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo al termine di recepimento; per quelli già avviati prima di tale data ma approvati o sottoposti all'iter legislativo oltre ventiquattro mesi dopo, l'articolo 4, paragrafo 1, si applica salvo decisione caso per caso impossibile, da comunicare al pubblico.
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