Direttiva 2001/51
Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/51/CE integra l’articolo 26 della convenzione di Schengen per contrastare l’immigrazione clandestina attraverso obblighi più precisi a carico dei vettori che trasportano cittadini di paesi terzi. Stabilisce che gli Stati membri devono garantire il riconducimento, la presa in carico delle spese e sanzioni pecuniarie minime o alternative, dissuasive ed efficaci. Prevede inoltre il rispetto del diritto di difesa e di impugnazione, salvo la possibilità per gli Stati di mantenere misure aggiuntive. La trasposizione era richiesta entro l’11 febbraio 2003.
Integrazione dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen per rafforzare gli obblighi dei vettori verso cittadini di paesi terzi e armonizzare le sanzioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea destinatari della direttiva, nell’ambito dell’acquis di Schengen. Incide sugli obblighi dei vettori che trasportano cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, in particolare nei casi di ingresso negato, transito, riconducimento e copertura delle spese connesse. Restano fuori dall’applicazione l’Irlanda, che non partecipa all’adozione né all’applicazione, e la Danimarca, che non è vincolata ma può decidere se recepire lo strumento entro sei mesi dall’adozione; il Regno Unito ha notificato la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione. La direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, né la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere misure supplementari o sanzioni ulteriori.
Direttiva 2001/51/CE: integrazione dell’articolo 26 della convenzione di Schengen sugli obblighi dei vettori
La direttiva 2001/51/CE del Consiglio interviene nel quadro dell’acquis di Schengen per rafforzare il contrasto all’immigrazione clandestina mediante una disciplina più precisa degli obblighi gravanti sui vettori che trasportano cittadini di paesi terzi. Il testo mira anche a rendere più omogenee, per quanto possibile, le sanzioni applicabili negli Stati membri, lasciando però spazio a misure nazionali supplementari.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si presenta come strumento di integrazione dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990. Dai considerando emerge che il legislatore UE intende costruire un dispositivo globale di controllo dei flussi migratori, senza pregiudicare gli obblighi internazionali in materia di protezione dei rifugiati derivanti dalla convenzione di Ginevra del 1951, come modificata dal protocollo di New York del 1967.
Resta inoltre salva la libertà degli Stati membri di mantenere o introdurre misure e sanzioni supplementari nei confronti dei vettori, anche oltre il perimetro della direttiva.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i vettori che trasportano cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e gli obblighi connessi al mancato ingresso, al transito e al ricondurre tali persone nel paese di destinazione o nello Stato membro di provenienza/transito.
Sul piano soggettivo e territoriale:
- la direttiva vincola gli Stati membri destinatari;
- non si applica all’Irlanda, che non partecipa all’adozione;
- la Danimarca non partecipa ed è non vincolata, pur potendo decidere se recepire lo strumento entro sei mesi dall’adozione;
- il Regno Unito ha notificato la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione.
Obblighi di risultato per gli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per raggiungere risultati precisi in materia di controllo dei vettori. La direttiva lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi, ma impone un risultato minimo uniforme.
In particolare, gli Stati membri devono:
- estendere l’obbligo di riconducimento ai casi di ingresso negato a un cittadino di un paese terzo in transito, quando il vettore rifiuta l’imbarco o quando le autorità dello Stato di destinazione negano l’ingresso o rinviano la persona nello Stato membro di transito;
- imporre ai vettori, quando non siano in grado di provvedere immediatamente al ritorno, di trovare senza indugio il mezzo per ricondurre il cittadino di un paese terzo e di sostenerne le spese, oppure, se il ricondurre non è immediatamente possibile, di farsi carico delle spese di soggiorno e di riconducimento;
- garantire sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 26 della convenzione di Schengen.
Sanzioni minime armonizzate
L’articolo 4 costituisce il cuore dell’armonizzazione sanzionatoria. Gli Stati membri devono assicurare che il sistema sanzionatorio nazionale rispetti standard minimi alternativi:
- sanzione pecuniaria massima non inferiore a 5.000 EUR per persona trasportata;
- oppure sanzione pecuniaria minima non inferiore a 3.000 EUR per persona trasportata;
- oppure sanzione forfettaria massima non inferiore a 500.000 EUR per infrazione, a prescindere dal numero di persone trasportate.
Gli importi possono essere espressi nella valuta nazionale secondo il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001. La direttiva precisa inoltre che tali regole non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri qualora il cittadino di un paese terzo presenti domanda di protezione internazionale.
Misure ulteriori ammesse
La direttiva non ha carattere esaustivo. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori sanzioni o misure coercitive nei confronti dei vettori inadempienti, tra cui:
- immobilizzazione del mezzo di trasporto;
- sequestro e confisca del mezzo di trasporto;
- sospensione temporanea della licenza di esercizio;
- ritiro della licenza di esercizio.
Garanzie procedurali
Un elemento importante per la prassi professionale è la previsione di garanzie difensive. Gli Stati membri devono assicurare che la normativa interna riconosca ai vettori sottoposti a procedimento per sanzioni diritti effettivi di difesa e di impugnazione. La direttiva, quindi, non si limita a imporre sanzioni, ma richiede anche un adeguato presidio procedurale.
Trasposizione, comunicazioni e decorrenza
Il termine di recepimento è fissato all’11 febbraio 2003. Gli Stati membri dovevano inoltre informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure nazionali e comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Le norme di trasposizione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono rimesse agli Stati membri.
La direttiva è entrata in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Profili operativi per avvocati e commercialisti
Per gli operatori italiani, la direttiva rileva soprattutto per:
- la verifica degli obblighi dei vettori in caso di ingresso negato o transito irregolare di cittadini di paesi terzi;
- la predisposizione di procedure aziendali per il rimpatrio e per la gestione delle spese di soggiorno e riconducimento;
- la valutazione della conformità del regime sanzionatorio nazionale ai minimi richiesti dall’UE;
- la tutela difensiva nei procedimenti sanzionatori, anche in chiave contenziosa;
- l’eventuale coordinamento con le norme sulla protezione internazionale, che restano espressamente salve.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
La direttiva integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, e ne precisa talune condizioni di applicazione (art. 1). L’obiettivo dichiarato è rafforzare la lotta contro l’immigrazione clandestina mediante un dispositivo comune sugli obblighi dei vettori e, per quanto possibile, armonizzare le sanzioni pecuniarie applicabili.
Riconducimento dei cittadini di paesi terzi in transito
Gli Stati membri devono estendere l’obbligo di riconducimento previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen anche ai casi in cui l’ingresso sia negato a un cittadino di un paese terzo in transito, se il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel paese di destinazione rifiuta l’imbarco oppure se le autorità dello Stato di destinazione negano l’ingresso o rinviano la persona nello Stato membro attraverso il quale è transitata (art. 2).
Obblighi del vettore in caso di mancato rimpatrio immediato
Gli Stati membri devono imporre ai vettori che non siano in grado di provvedere immediatamente al ritorno del cittadino di un paese terzo cui sia stato rifiutato l’ingresso di trovare senza ritardo il mezzo di ricondurlo e di sostenerne le spese; se il ricondurre non è immediatamente possibile, il vettore deve farsi carico delle spese di soggiorno e di riconducimento (art. 3).
Sanzioni pecuniarie dissuasive, efficaci e proporzionate
Per le sanzioni applicabili ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen, gli Stati membri devono assicurare che siano dissuasive, efficaci e proporzionate (art. 4, par. 1). Devono inoltre prevedere almeno una delle seguenti soglie: importo massimo non inferiore a 5.000 EUR per persona trasportata; oppure importo minimo non inferiore a 3.000 EUR per persona trasportata; oppure sanzione forfettaria massima non inferiore a 500.000 EUR per infrazione, indipendentemente dal numero di persone trasportate. Gli importi equivalenti in valuta nazionale sono calcolati al tasso pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001. Restano salvi gli obblighi degli Stati membri in caso di richiesta di protezione internazionale (art. 4, par. 2).
Possibilità di misure supplementari
La direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere misure ulteriori contro i vettori inadempienti, comprese l’immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, nonché la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio (art. 5).
Garanzie procedurali per i vettori
Gli Stati membri devono garantire che la normativa nazionale assicuri ai vettori interessati da procedimenti sanzionatori diritti effettivi di difesa e di impugnazione (art. 6).
Trasposizione e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri dovevano conformarsi alla direttiva entro l’11 febbraio 2003 e informare immediatamente la Commissione (art. 7, par. 1). Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri (art. 7, par. 2). Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato (art. 7, par. 3).
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (art. 8). I destinatari sono gli Stati membri ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea (art. 9).
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