Direttiva 2001/44
Direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/44/CE modifica in modo sostanziale la direttiva 76/308/CEE per contrastare più efficacemente le frodi e tutelare gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri. Estende l’ambito dei crediti recuperabili, rafforza il riconoscimento del titolo esecutivo nello Stato membro adito e disciplina in modo più preciso termini, spese e rapporti tra autorità richiedente e autorità adita. Stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di recepire le nuove regole entro il 30 giugno 2002.
Modifica la direttiva 76/308/CEE ampliando e rafforzando l’assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero transfrontaliero di taluni crediti fiscali e parafiscali, con regole più efficaci su titolo esecutivo, procedure, spese e cooperazione amministrativa.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di assistenza reciproca per il recupero di crediti relativi a restituzioni, interventi e altre misure del FEAOG, contributi e altri dazi nell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, dazi all’importazione e all’esportazione, IVA, accise su tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche, oli minerali, imposte sul reddito e sul capitale, imposte sui premi assicurativi, nonché interessi, penali, ammende amministrative e spese connesse. Restano esclusi le sanzioni di natura penale determinate dalla normativa vigente nello Stato membro dell’autorità adita. La direttiva riguarda i rapporti tra autorità competenti degli Stati membri nell’ambito del recupero assistito e opera nel contesto del mercato interno e della cooperazione fiscale/amministrativa.
Direttiva 2001/44/CE che modifica la direttiva 76/308/CEE sull’assistenza reciproca in materia di recupero crediti
La direttiva interviene sul sistema di cooperazione amministrativa per il recupero transfrontaliero dei crediti fiscali e parafiscali, rafforzandone l’efficacia in risposta alla crescita delle frodi e alle esigenze di tutela degli interessi finanziari comunitari e nazionali. La riforma mira anche a migliorare la neutralità fiscale e la funzionalità del mercato interno.
Obiettivi e finalità
La direttiva ha natura modificativa e non sostituisce integralmente la disciplina previgente. Il suo obiettivo principale è ampliare l’ambito dei crediti recuperabili e rendere più rapido e automatico il recupero nello Stato membro adito, riducendo gli ostacoli procedurali e chiarendo la ripartizione di competenze tra autorità richiedente e autorità adita.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica, mediante la modifica dell’articolo 2 della direttiva 76/308/CEE, a una serie estesa di crediti:
- restituzioni, interventi e altre misure del sistema di finanziamento, integrale o parziale, del FEAOG, inclusi gli importi da riscuotere;
- contributi e altri dazi nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
- dazi all’importazione e dazi all’esportazione;
- imposta sul valore aggiunto;
- accise su tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche, oli minerali;
- imposte sul reddito e sul capitale;
- imposte sui premi assicurativi;
- interessi, penali, ammende amministrative e spese relativi ai crediti sopra indicati.
Restano espressamente esclusi dalla cooperazione i crediti relativi a sanzioni di natura penale, nella misura in cui la natura penale sia determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
Definizioni e precisazioni materiali
La direttiva integra l’articolo 3 con definizioni utili a delimitare l’ambito operativo:
- i dazi all’importazione e all’esportazione comprendono i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente, nonché quelli previsti dalla politica agricola comune o da disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli trasformati;
- le imposte sul reddito e sul capitale rinviano alle imposte considerate dalla direttiva 77/799/CEE;
- per le imposte sui premi assicurativi, la direttiva prevede l’applicazione anche a imposte identiche o analoghe che dovessero sostituirle o aggiungersi ad esse.
In tale ultimo caso, le autorità competenti degli Stati membri devono comunicarsi reciprocamente e comunicare alla Commissione le date di entrata in vigore di tali imposte.
Domanda di recupero: contenuto e presupposti
L’articolo 7, come riscritto, rafforza il contenuto minimo della domanda di recupero. La domanda deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente e, se necessario, dagli altri documenti necessari al recupero.
La domanda può essere proposta solo se:
- il credito o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro richiedente, salvo l’ipotesi particolare di cui all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma;
- l’autorità richiedente ha già avviato le procedure di recupero adeguate nel proprio Stato e tali misure non porteranno al pagamento integrale del credito.
La domanda deve indicare, tra l’altro:
- dati identificativi del debitore e di eventuali terzi detentori di beni;
- dati identificativi dell’autorità richiedente;
- il titolo esecutivo;
- natura e importo del credito, con distinzione tra capitale, interessi, penali, ammende e spese;
- data di notificazione del titolo;
- data da cui e periodo durante il quale l’esecuzione è possibile secondo il diritto dello Stato richiedente;
- ogni altra informazione utile.
È inoltre richiesta una dichiarazione dell’autorità richiedente circa il rispetto delle condizioni di ammissibilità, mentre ogni informazione successivamente rilevante deve essere trasmessa senza ritardo all’autorità adita.
Titolo esecutivo e riconoscimento nello Stato adito
L’articolo 8 introduce un meccanismo di riconoscimento diretto del titolo esecutivo, che deve essere trattato come uno strumento abilitante l’esecuzione di un credito dello Stato membro dell’autorità adita. In via eccezionale, secondo il diritto nazionale dello Stato adito, il titolo può essere omologato, riconosciuto, completato o sostituito.
Gli Stati membri devono completare tali formalità entro tre mesi dalla ricezione della domanda di recupero. Il rifiuto non è ammesso quando il titolo è redatto correttamente. Qualora la procedura di riconoscimento o completamento dia luogo a una contestazione sul credito o sul titolo, si applica l’articolo 12.
Recupero, valuta e trasferimento delle somme
Ai sensi dell’articolo 9, il recupero avviene nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita, che trasferisce all’autorità richiedente l’intero importo recuperato. Lo Stato adito può, se il suo diritto lo consente e previa consultazione dell’autorità richiedente, accordare dilazioni o pagamenti rateali al debitore.
Gli interessi riscossi per la dilazione e gli interessi per ritardato pagamento, successivi al riconoscimento del titolo, devono essere trasferiti allo Stato membro richiedente.
Prelazione e trattamento dei crediti
L’articolo 10 precisa che i crediti oggetto di recupero non devono necessariamente beneficiare dello stesso grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nello Stato membro dell’autorità adita. La direttiva lascia quindi un margine agli ordinamenti nazionali nella disciplina della priorità dei crediti recuperati su base transfrontaliera.
Crediti contestati
La riforma interviene anche sull’articolo 12, consentendo, in deroga alla regola generale, che l’autorità richiedente chieda il recupero di un credito contestato se ciò è consentito sia dal diritto dello Stato richiedente sia da quello dello Stato adito. Se il contenzioso si conclude a favore del debitore, l’autorità richiedente deve restituire quanto recuperato e corrispondere ogni compensazione dovuta secondo il diritto dello Stato adito.
Limiti all’assistenza reciproca
L’articolo 14 rafforza i limiti all’obbligo di cooperazione. L’autorità adita non è tenuta a prestare assistenza:
- se il recupero può provocare, per la situazione del debitore, gravi difficoltà economiche o sociali nello Stato membro adito, purché il diritto nazionale consenta un trattamento analogo per crediti interni;
- se la domanda riguarda crediti risalenti a più di cinque anni dalla costituzione del titolo esecutivo fino alla data della domanda.
Per i crediti contestati, il termine quinquennale decorre dal momento in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo non sono più contestabili.
Spese e riparto dei costi
L’articolo 18 disciplina in modo più articolato le spese. In linea di principio:
- l’autorità adita recupera dalla persona interessata le spese connesse al recupero secondo il proprio diritto nazionale applicabile a crediti analoghi;
- gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall’assistenza reciproca;
- in caso di particolare difficoltà del recupero, di spese molto elevate o di operazioni collegate alla lotta contro la criminalità organizzata, le autorità possono concordare modalità specifiche di rimborso caso per caso.
Resta fermo che lo Stato membro richiedente è responsabile verso lo Stato membro adito delle spese e delle perdite derivanti da azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo.
Comitato di recupero e procedura di esecuzione
L’articolo 20 istituisce un comitato di recupero che assiste la Commissione ed è composto dai rappresentanti degli Stati membri. Per i casi previsti si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è fissato in tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
L’articolo 22 rinvia alla medesima procedura per le modalità pratiche di applicazione di numerose disposizioni, nonché per:
- i mezzi di comunicazione tra autorità;
- le modalità di conversione e trasferimento delle somme recuperate;
- la determinazione dell’importo minimo del credito che può giustificare una domanda di assistenza.
Monitoraggio, relazioni e scambio di dati
L’articolo 25 introduce un obbligo informativo annuale a carico degli Stati membri verso la Commissione, con indicazione del numero di domande di informazioni, notificazioni e recupero inviate e ricevute, nonché degli importi dei crediti e delle somme recuperate. La Commissione deve trasmettere ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della disciplina e sui risultati conseguiti.
Recepimento ed entrata in vigore
La direttiva impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 giugno 2002. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli Stati.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate e una tavola di concordanza tra la direttiva e le norme nazionali. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità e razionale della riforma
La direttiva interviene sulla direttiva 76/308/CEE per rispondere alla minaccia derivante dal moltiplicarsi delle frodi ai danni degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e per preservare la neutralità del mercato interno. L’obiettivo è rendere più efficace l’assistenza reciproca nel recupero dei crediti e ampliare il perimetro dei crediti recuperabili.
Ampliamento dell’ambito dei crediti recuperabili
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 2 della direttiva 76/308/CEE includendo, oltre ai crediti già coperti, restituzioni e interventi FEAOG, contributi e altri dazi nel settore dello zucchero, dazi all’importazione ed esportazione, IVA, accise su tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche e oli minerali, imposte sul reddito e sul capitale, imposte sui premi assicurativi, nonché interessi, penali, ammende amministrative e spese connesse. Sono esclusi le sanzioni penali secondo il diritto dello Stato membro dell’autorità adita.
Definizioni e chiarimenti terminologici
L’articolo 1, punto 3, integra l’articolo 3 con definizioni di dazi all’importazione, dazi all’esportazione, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi. È previsto anche che la direttiva si applichi a imposte di natura identica o analoga che sostituiscano o si aggiungano a quelle sui premi assicurativi, con obbligo per le autorità competenti di comunicare tra loro e alla Commissione le date di entrata in vigore.
Informazioni da fornire nella domanda di recupero
Gli articoli 4 e 5, come modificati, richiedono che la domanda contenga non solo nome e indirizzo, ma anche qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione accessibile all’autorità richiedente. L’articolo 7 disciplina il contenuto minimo della domanda di recupero: titolo esecutivo, descrizione del credito, importi in capitale, interessi, penali, ammende e spese, date di notificazione e periodo in cui l’esecuzione è possibile, oltre a ogni informazione utile e alla dichiarazione di rispetto delle condizioni di ammissibilità.
Condizioni per presentare la domanda di recupero
L’articolo 7, paragrafo 2, consente la domanda solo se il credito o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro di origine, salvo l’ipotesi specifica dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, e solo dopo l’avvio delle procedure di recupero adeguate nello Stato membro richiedente, quando tali misure non portano al pagamento integrale del credito.
Riconoscimento del titolo esecutivo nello Stato membro adito
L’articolo 8 stabilisce che il titolo esecutivo è riconosciuto direttamente e trattato come uno strumento esecutivo dello Stato membro dell’autorità adita. In alternativa, può essere omologato, riconosciuto, completato o sostituito secondo il diritto nazionale dello Stato adito. Tale formalità deve essere ultimata entro tre mesi dalla ricezione della domanda, salvo casi particolari; il rifiuto è escluso quando il titolo è redatto correttamente.
Modalità di recupero, moneta e trasferimento somme
L’articolo 9 prevede che il recupero avvenga nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita, che trasferisce all’autorità richiedente l’intero importo recuperato. È possibile, se consentito dal diritto nazionale e previa consultazione, concedere dilazioni o pagamenti rateali; gli interessi relativi a tali dilazioni e quelli per ritardato pagamento riscossi dopo il riconoscimento del titolo sono trasferiti allo Stato membro richiedente.
Prelazione dei crediti
L’articolo 10 chiarisce che i crediti da recuperare non godono necessariamente del medesimo grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nello Stato membro dell’autorità adita.
Credito contestato e recupero su richiesta
L’articolo 12, come modificato, consente che l’autorità richiedente domandi il recupero anche di un credito contestato, se ciò è permesso dalle norme dello Stato membro richiedente e se il diritto dello Stato membro adito consente tale azione. Se il contenzioso si conclude a favore del debitore, l’autorità richiedente deve restituire le somme recuperate e ogni compensazione dovuta secondo il diritto dello Stato adito.
Limiti all’obbligo di assistenza
L’articolo 14 esonera l’autorità adita dall’assistenza quando il recupero possa causare gravi difficoltà economiche o sociali al debitore nello Stato membro adito, se la normativa nazionale consente un trattamento analogo per crediti interni. Inoltre, l’assistenza può essere rifiutata per domande relative a crediti con più di cinque anni tra la costituzione del titolo esecutivo e la domanda, salvo il caso di crediti o titoli contestati, per i quali il termine decorre dalla non contestabilità.
Spese e riparto dei costi
L’articolo 18 prevede che l’autorità adita recuperi e trattenga dalla persona interessata le spese connesse al recupero secondo il proprio diritto nazionale applicabile a crediti analoghi. Gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese ordinarie, ma possono stabilire modalità specifiche caso per caso in presenza di difficoltà particolari, importi molto elevati o operazioni di contrasto alla criminalità organizzata. Lo Stato richiedente resta responsabile delle spese e perdite derivanti da azioni ritenute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo.
Comitato di recupero e atti di esecuzione
L’articolo 20 istituisce un comitato di recupero assistito dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri. Nei casi previsti si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Misure di applicazione e scambi informativi
L’articolo 22 rinvia alla procedura comitologica per le modalità pratiche di applicazione di numerose disposizioni, inclusi mezzi di comunicazione tra autorità, conversione e trasferimento delle somme recuperate e determinazione dell’importo minimo del credito che può giustificare una domanda di assistenza. L’articolo 25 impone agli Stati membri una comunicazione annuale alla Commissione su domande inviate e ricevute, importi dei crediti e somme recuperate; la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2002 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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