Direttiva 2001/45
Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/45/CE aggiorna la direttiva 89/655/CEE introducendo norme minime più stringenti per prevenire cadute e altri rischi nei lavori temporanei in quota. Stabilisce criteri di scelta delle attrezzature di lavoro, dando priorità alle protezioni collettive rispetto a quelle individuali, e disciplina in modo specifico scale a pioli, ponteggi e sistemi di accesso/posizionamento mediante funi. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 19 luglio 2004, con una possibile proroga transitoria di due anni per il punto 4 dell’allegato. Resta salva la possibilità nazionale di adottare misure più protettive, purché compatibili con il Trattato.
Modifica la direttiva 89/655/CEE introducendo prescrizioni minime specifiche per l’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro nei lavori temporanei in quota, con particolare attenzione a scale, ponteggi e sistemi di accesso/posizionamento mediante funi.
Ambito di applicazione
Si applica ai lavoratori e, per effetto del quadro di sicurezza sul lavoro richiamato, agli obblighi dei datori di lavoro nell’uso di attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. Rileva in tutti i settori di attività rientranti nella disciplina generale di sicurezza e salute sul lavoro dell’Unione, con particolare incidenza per cantieri temporanei o mobili e per le situazioni in cui non sia possibile operare da un luogo idoneo allo scopo. La direttiva non limita il potere degli Stati membri di mantenere o introdurre misure più favorevoli alla protezione dei lavoratori.
Direttiva 2001/45/CE: sicurezza nell’uso delle attrezzature di lavoro per lavori temporanei in quota
La direttiva interviene sulla direttiva 89/655/CEE per rafforzare i requisiti minimi di sicurezza e salute relativi all’uso delle attrezzature di lavoro nei lavori temporanei in quota. Il legislatore unionale evidenzia che tali attività espongono a rischi elevati, soprattutto cadute dall’alto e infortuni gravi o mortali, e che la protezione dei lavoratori non può essere subordinata a mere esigenze economiche.
Finalità e principi ispiratori
La direttiva si fonda sull’articolo 137, paragrafo 2, del Trattato CE e si colloca nel quadro delle direttive sociali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dai considerando emerge che:
- il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro è un obiettivo prioritario;
- le prescrizioni minime devono evitare oneri sproporzionati, in particolare per le PMI;
- gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più protettive, purché compatibili con il Trattato;
- per i lavori in quota è essenziale la prevenzione delle cadute e la scelta di attrezzature idonee, con preferenza per le protezioni collettive.
Ambito materiale e logica di intervento
L’intervento riguarda le attrezzature di lavoro messe a disposizione per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. La direttiva insiste sulla selezione dell’attrezzatura più idonea in rapporto al rischio e alla natura del lavoro e impone che la protezione collettiva sia preferita a quella individuale. Il testo considera in particolare scale a pioli, ponteggi e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ritenuti i mezzi più frequentemente utilizzati e quindi meritevoli di regole tecniche specifiche.
Contenuto della modifica alla direttiva 89/655/CEE
L’articolo 1 aggiunge all’allegato II della direttiva 89/655/CEE un nuovo punto 4, dedicato alle disposizioni sull’uso delle attrezzature di lavoro per i lavori temporanei in quota. Si tratta quindi di una modifica settoriale ma sostanziale, che introduce standard minimi dettagliati direttamente vincolanti quanto al risultato da raggiungere dagli Stati membri.
Criteri generali di scelta delle attrezzature
Quando i lavori temporanei in quota non possano essere svolti in condizioni di sicurezza ed ergonomicamente adeguate da un luogo idoneo allo scopo, devono essere scelte le attrezzature più adatte a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. La direttiva richiede che:
- si dia priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- le attrezzature siano dimensionate in modo coerente con i lavori da eseguire e con le sollecitazioni prevedibili;
- la circolazione avvenga senza rischi;
- il sistema di accesso sia scelto in funzione di frequenza di circolazione, dislivello e durata dell’impiego;
- il sistema adottato consenta l’evacuazione in caso di pericolo imminente;
- il passaggio tra sistemi di accesso, piattaforme, impalcati e passerelle non introduca ulteriori rischi di caduta.
Uso delle scale a pioli
L’impiego di una scala a pioli come posto di lavoro in quota è ammesso solo in via residuale. Esso è consentito quando, tenuto conto della valutazione generale del rischio, l’uso di attrezzature più sicure non sia giustificato per il limitato livello di rischio, per la breve durata dell’impiego oppure per caratteristiche del sito non modificabili dal datore di lavoro. Le scale devono inoltre essere installate e utilizzate in modo da garantire stabilità, appoggio sicuro e presa sicura in ogni momento.
Uso di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
I sistemi mediante funi sono soggetti a condizioni particolarmente rigorose. In linea generale sono ammessi solo quando la valutazione del rischio dimostri che il lavoro può essere svolto in sicurezza e che l’impiego di un’alternativa più sicura non sia giustificato. Il testo prevede:
- almeno due funi ancorate separatamente, una di lavoro e una di sicurezza;
- un’imbracatura adeguata collegata alla fune di sicurezza;
- meccanismi sicuri di ascesa e discesa sulla fune di lavoro e un sistema autobloccante contro la caduta;
- un dispositivo mobile anticaduta sulla fune di sicurezza;
- l’aggancio degli attrezzi e accessori all’imbracatura, al sedile o ad altro strumento idoneo;
- programmazione e sorveglianza dei lavori in modo da garantire soccorso immediato;
- formazione adeguata e mirata, soprattutto sulle procedure di salvataggio. È prevista un’eccezione limitata: in circostanze eccezionali, quando la seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, può essere consentito l’uso di una sola fune se misure adeguate assicurano comunque la sicurezza secondo le legislazioni e/o pratiche nazionali.
Ponteggi: calcolo, montaggio e sicurezza d’uso
Per i ponteggi, la direttiva introduce prescrizioni articolate. Se manca la relazione di calcolo oppure se la configurazione prevista non è coperta da essa, occorre procedere a un calcolo di resistenza e stabilità, salvo il caso di assemblaggio conforme a una configurazione tipo generalmente riconosciuta. In funzione della complessità del ponteggio, il personale competente deve predisporre un piano di montaggio, uso e smontaggio, eventualmente integrato da progetti particolareggiati per gli elementi speciali.
Sono inoltre richiesti:
- prevenzione dello scivolamento degli elementi di appoggio;
- stabilità complessiva del ponteggio;
- capacità sufficiente delle superfici portanti;
- dispositivi contro lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote;
- impalcati di dimensioni, forma e disposizione idonee al lavoro e ai carichi;
- assenza di spazi vuoti pericolosi tra impalcati e protezioni verticali collettive;
- segnalazione e delimitazione delle parti non pronte all’uso, in particolare durante montaggio, smontaggio o trasformazione. Il montaggio, lo smontaggio o le modifiche radicali possono avvenire solo sotto la supervisione di una persona competente e da parte di lavoratori formati ai sensi dell’articolo 7, con addestramento specifico sui rischi di caduta, sulle condizioni meteo, sui carichi ammissibili e sugli altri rischi connessi. Il piano di montaggio e smontaggio deve essere disponibile per la persona addetta alla supervisione e per i lavoratori interessati.
Misure di protezione contro le cadute e condizioni meteorologiche
La direttiva impone di individuare misure idonee a minimizzare i rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate. Se necessario devono essere installati dispositivi di protezione contro le cadute, configurati e resistenti in modo da evitare o arrestare la caduta e prevenire lesioni. Le protezioni collettive possono essere interrotte solo in corrispondenza di scale a pioli o a gradini. Se un lavoro particolare richiede la rimozione temporanea di tali protezioni, devono essere adottate prima misure equivalenti ed efficaci; al termine del lavoro le protezioni devono essere ripristinate. I lavori in quota sono consentiti solo se le condizioni meteorologiche non compromettono la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Recepimento, transizione e obblighi formali degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 19 luglio 2004 e informarne senza ritardo la Commissione. Per il punto 4 dell’allegato, relativo alle regole tecniche sui lavori temporanei in quota, è riconosciuta una facoltà di transizione aggiuntiva di due anni decorrenti da tale data, giustificata dalle difficoltà applicative e soprattutto dalle esigenze delle PMI.
Le disposizioni nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche trasmettere alla Commissione il testo delle norme interne già adottate o adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta garantire il risultato imposto dalla direttiva attraverso il recepimento nell’ordinamento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 89/655/CEE
L’articolo 1 aggiunge il testo allegato alla direttiva 89/655/CEE come nuovo punto 4 dell’allegato II, introducendo prescrizioni specifiche sull’uso delle attrezzature di lavoro per lavori temporanei in quota.
Obblighi di recepimento e termine di trasposizione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 19 luglio 2004 e di informarne immediatamente la Commissione. Per l’applicazione del punto 4 dell’allegato è prevista, facoltativamente, una transizione di due anni a decorrere da tale data, tenuto conto delle difficoltà pratiche, in particolare per le PMI.
Rinvio alla direttiva nei testi nazionali
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne già adottate o adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri ne sono i destinatari.
Criteri generali per i lavori temporanei in quota
L’allegato impone che, quando i lavori non possano essere svolti in sicurezza da un luogo idoneo, siano scelte le attrezzature più adatte a garantire condizioni di lavoro sicure. Va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; le dimensioni delle attrezzature devono essere adeguate ai lavori e ai carichi prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi.
Uso limitato di scale a pioli e funi
Le scale a pioli possono essere usate come posto di lavoro in quota solo quando, per il limitato rischio, la breve durata o le caratteristiche del sito non modificabili dal datore di lavoro, l’uso di attrezzature più sicure non sia giustificato. I sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sono ammessi solo se la valutazione del rischio mostra che il lavoro può essere effettuato in sicurezza e che l’uso di altre attrezzature più sicure non è giustificato; deve inoltre essere previsto un sedile con accessori adeguati in funzione della durata e dei vincoli ergonomici.
Misure contro le cadute e condizioni meteorologiche
Devono essere individuate misure per minimizzare i rischi connessi alle attrezzature usate, inclusa l’eventuale installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono avere configurazione e resistenza idonee a evitare o arrestare le cadute e a prevenire lesioni, con eventuali interruzioni solo in corrispondenza di scale a pioli o a gradini. Se un lavoro particolare richiede la temporanea rimozione di una protezione collettiva, devono essere adottate prima misure equivalenti ed efficaci; i lavori temporanei in quota sono consentiti solo se le condizioni meteorologiche non compromettono la sicurezza e la salute.
Requisiti specifici per le scale a pioli
Le scale devono essere stabili durante l’uso, poggiare su supporti stabili e adeguati, essere fissate o dotate di dispositivi antiscivolo, sporgere sufficientemente oltre il livello di accesso quando usate per l’accesso, garantire il fermo reciproco negli elementi innestabili o a sfilo, e essere fissate stabilmente prima dell’accesso se mobili. Devono inoltre consentire sempre un appoggio e una presa sicuri, anche quando si trasportano pesi a mano.
Requisiti specifici per i ponteggi
Se manca la relazione di calcolo del ponteggio o la configurazione prevista non è contemplata, occorre un calcolo di resistenza e stabilità, salvo configurazioni tipo generalmente riconosciute. In funzione della complessità del ponteggio, il personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio. Devono essere evitati scivolamenti, garantita la stabilità e impedito lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote. Gli impalcati devono avere dimensioni e disposizione adeguate, non presentare spazi vuoti pericolosi e non spostarsi durante l’uso. Le parti non pronte all’uso devono essere segnalate e delimitate; montaggio, smontaggio o modifiche radicali devono avvenire sotto supervisione di persona competente e con lavoratori adeguatamente formati.
Requisiti specifici per i sistemi di funi
Il sistema deve prevedere almeno due funi ancorate separatamente: una fune di lavoro e una fune di sicurezza. I lavoratori devono usare un’imbracatura collegata alla fune di sicurezza; la fune di lavoro deve avere meccanismi sicuri di ascesa/discesa e un sistema autobloccante, mentre la fune di sicurezza deve avere un dispositivo mobile anticaduta. Attrezzi e accessori devono essere agganciati all’imbracatura, al sedile o a strumenti idonei; i lavori devono essere programmati e sorvegliati per consentire un soccorso immediato; è richiesta formazione mirata, specie sulle procedure di salvataggio. Solo in circostanze eccezionali, quando la seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, è ammesso l’uso di una sola fune se misure adeguate garantiscono comunque la sicurezza secondo le legislazioni e/o pratiche nazionali.
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