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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18408/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili impugnano la sentenza di appello che aveva assolto Falcinelli per il reato di truffa (contrattuale aggravata). Contestano: 1) la dedotta errata individuazione della data di commissione del reato e la conseguente affermazione di prescrizione; 2) la violazione di norme processuali e di sostanza (richiamando artt. 129 e 192 c.p.p. e art. 640 c.p.) e il travisamento della prova, sostenendo che Falcinelli avrebbe predisposto il contratto preliminare approfittando di rapporti di parentela, omesso garanzie e informazioni (ipoteche), proceduto a immediata cessione del credito a banca, e che la Corte territoriale non avrebbe considerato tutta la documentazione probatoria a sostegno della truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi delle parti civili inammissibili. Motivi: sul primo punto manca interesse ad impugnare perché la declaratoria di prescrizione evocata dai ricorrenti è estranea alla decisione di appello, che ha assolto per "il fatto non sussiste"; sul secondo punto le censure richiedono accertamenti di fatto e rivalutazioni probatorie non consentite in sede di legittimità. La Cassazione ritiene la motivazione della Corte d'appello logica e coerente con gli atti (assenza di eccezione di nullità del preliminare, irrilevanza della fideiussione per la decettività, legittimità della cessione del credito, preesistenza dell'ipoteca, testimonianza del notaio, assenza di prova della volontà fraudolenta, esito arbitrale favorevole all'imputato). Per questi motivi il ricorso è inammissibile; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Riferita come norma sostanziale richiamata dai ricorrenti per contestare la qualificazione della condotta come truffa; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che, alla luce degli elementi probatori, non fosse dimostrato il disvalore penale richiesto dall'art. 640.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come norma processuale; la Cassazione non accoglie rilievi di violazione normativi che richiedono accertamenti di fatto o rivalutazione della prova.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citando la normativa processuale invocata dai ricorrenti, la Corte rileva che le doglianze attengono alla valutazione della prova e alla ricostruzione fattuale, materie non sindacabili in Cassazione se motivate coerentemente dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico)

    Richiamata a sostegno del principio che la valutazione della prova testimoniale e la scelta del fondamento probatorio sono rimessi al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovata valutazione del merito probatorio: critiche fondate su riaccertamento dei fatti o sulla diversa valutazione della prova sono inammissibili.
  • Quando la decisione di merito assolve "perché il fatto non sussiste", non è ammissibile un ricorso che deduca una declaratoria di prescrizione estranea alla decisione impugnata (mancanza di interesse ad impugnare).
  • Se la Corte d'appello motiva in modo logico e coerente richiamando elementi documentali e testimonianze, la Cassazione tende a ritenere inammissibili i ricorsi che chiedono una diversa valutazione di tali elementi.
  • Ricorrere in Cassazione con motivi manifestamente attinenti a questioni di fatto o a mera rivalutazione probatoria espone alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In controversie contrattuali con profili penali, è essenziale sollevare tempestivamente eccezioni di nullità o altri profili di diritto in sede di merito; la mancata deduzione può rendere irrilevanti alcune argomentazioni in sede di legittimità.

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