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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13265/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito, poi cessionaria del credito, per far dichiarare l'inefficacia di un preliminare di compravendita immobiliare trascritto e del successivo contratto definitivo con cui una quota dell'immobile era stata ceduta a un terzo nominato. Il bene era già gravato da ipoteche giudiziali iscritte dopo il preliminare trascritto ma prima del definitivo. La Corte d'appello aveva ritenuto revocabile solo la porzione riferibile alla quota del soggetto che aveva ceduto la metà dell'immobile, escludendo la revocatoria per la quota dell'altra comproprietaria, perché il relativo credito della banca verso il debitore era sorto dopo l'atto dispositivo del 12 gennaio 2010. La cessionaria ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la questione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo fosse stata introdotta per la prima volta in appello e fosse quindi preclusa; 2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi indiziari idonei a provare la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente alla preordinazione dell'alienazione, tra cui l'esistenza delle ipoteche giudiziali, la conoscenza della situazione debitoria e il rapporto personale tra le parti. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice d'appello poteva rilevare d'ufficio la questione, trattandosi di eccezione in senso lato desumibile dagli atti. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando la sentenza con rinvio, perché la Corte territoriale, una volta qualificata la fattispecie come atto oneroso anteriore al sorgere del credito, avrebbe dovuto esaminare compiutamente gli elementi probatori rilevanti per accertare la partecipatio fraudis del terzo e il corretto momento di verifica dell'elemento soggettivo nella vicenda del contratto per persona da nominare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame della questione soggettiva ai fini della revocatoria. Ha quindi ritenuto che, nei limiti della quota trasferita dal promissario acquirente che aveva operato la nomina, la Corte territoriale dovesse verificare la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'atto, considerando i documenti e gli indizi già agli atti, in particolare le ipoteche giudiziali e il preliminare non trascritto con la partecipazione di tutte le parti. Per la quota ceduta dalla promittente venditrice, la revocatoria resta ferma sulla base della scientia damni già accertata; per la quota ceduta dal promissario acquirente, la decisione di appello è stata annullata perché la Corte territoriale aveva escluso la revocabilità senza svolgere l'esame completo richiesto dalla corretta applicazione dell'art. 2901 c.c. nei contratti per persona da nominare.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione; la Corte esclude la sua violazione perché la questione poteva essere rilevata d'ufficio se desumibile dagli atti.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per sostenere la preclusione in appello delle eccezioni nuove; la Corte precisa che non opera per le eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio sulla base del materiale istruttorio già acquisito.

  • art. 2901 c.c.

    la revocatoria dell'atto oneroso richiede, oltre all'eventus damni, la consapevolezza del pregiudizio e, se l'atto è anteriore al sorgere del credito, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienazione rispetto al credito futuro.

  • art. 2901 c.c.

    nel caso di atto oneroso anteriore al sorgere del credito, il terzo acquirente deve essere partecipe della dolosa preordinazione; la mera consapevolezza del pregiudizio non basta.

  • art. 1404 c.c.

    richiamato per qualificare gli effetti della nomina del terzo nel contratto definitivo stipulato per persona da nominare.

  • art. 1391 c.c.

    evocato nel quadro del precedente orientamento sul contratto per persona da nominare, poi superato dal più recente indirizzo seguito dalla Corte.

  • art. 2645-bis c.c.

    richiamato in relazione all'effetto prenotativo del preliminare trascritto e all'inopponibilità di formalità successive al promissario acquirente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel definire la distribuzione dell'onere della prova nei fatti estintivi, modificativi o impeditivi e nella prova della partecipatio fraudis.

  • art. 2740 c.c.

    richiamato come norma sulla garanzia patrimoniale generica dei creditori, che può essere lesa dall'atto dispositivo oggetto di revocatoria.

Massime di principio

  • Nel processo civile, le eccezioni in senso lato, ossia i fatti estintivi, impeditivi o modificativi risultanti dagli atti di causa, sono rilevabili anche d'ufficio e possono essere considerati in appello, senza incorrere nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c., purché il materiale probatorio sia ritualmente acquisito.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria contro un atto oneroso anteriore al sorgere del credito, non è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo: occorre la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'atto rispetto al futuro credito.
  • Nel contratto di compravendita immobiliare concluso per persona da nominare, la verifica dell'elemento soggettivo ai fini della revocatoria deve essere condotta secondo il corretto momento rilevante e con attenzione alla posizione del nominante e del nominato, privilegiando l'accertamento degli stati soggettivi in base alla struttura concreta dell'operazione.
  • La scientia damni e la partecipatio fraudis possono essere provate anche per presunzioni semplici, valorizzando circostanze come iscrizioni ipotecarie, rapporti personali tra le parti, conoscenza della situazione debitoria e modalità dell'operazione negoziale.
  • Quando il bene trasferito è già gravato da formalità pregiudizievoli risultanti dai registri immobiliari, la mancata consultazione dei registri può integrare una colpa grave del terzo acquirente, rilevante ai fini della revocatoria; tuttavia la verifica concreta va compiuta in relazione alla struttura del rapporto e al momento giuridicamente rilevante dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniCompravenditaProprietà
RamiObbligazioniProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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