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Sentenza

Sentenza n. 2735/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 febbraio 2025 e notificata il 10 marzo 2025, passata in giudicato. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, alle stesse condizioni previste per il personale a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad accreditare € 2.500,00 mediante buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione. Dedotto il persistente mancato adempimento, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, le spese e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato, sulla base della documentazione, il passaggio in giudicato della pronuncia, il rispetto delle formalità e dei termini di notifica al Ministero e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito. Ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per rilasciare la Carta del docente e accreditarvi l’importo riconosciuto per gli anni scolastici indicati, con interessi legali o rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Per il persistente inadempimento, su richiesta della parte, opererà entro ulteriori sessanta giorni il commissario ad acta nominato, con facoltà di delega, che dovrà liquidare e corrispondere le somme e riferire al TAR. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 550,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

    Nell’accogliere l’azione di ottemperanza, il TAR impone all’amministrazione di eseguire il giudicato entro sessanta giorni e predispone la nomina del commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

    Gli accessori sul credito riconosciuto dal giudicato sono dovuti sotto forma di interessi legali o rivalutazione monetaria, determinati secondo la disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato, la prova documentale del titolo, del suo passaggio in giudicato e della rituale notifica all’amministrazione, in assenza di allegazioni o prova di pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito, giustifica l’ordine di esecuzione.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilire un termine ulteriore per l’esecuzione e richiedere una relazione sugli adempimenti compiuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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