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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19703/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per furto aggravato già confermata in appello, con esclusione della sola aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso una delle aggravanti contestate ma ha confermato la condanna per furto aggravato. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con cui si contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi della motivazione fossero erronei o illogici e, quindi, non consentiva al giudice dell'impugnazione di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come base della fattispecie di furto oggetto di conferma in appello

  • art. 625, n. 2, c.p.

    indicato come aggravante del furto confermata

  • art. 625, n. 7, c.p.

    aggravante esclusa dalla Corte d'appello

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della censura; la genericità e l'indeterminatezza lo rendono inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura avverso la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, cioè deve individuare con precisione gli snodi argomentativi contestati e gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la doglianza.
  • Un motivo di ricorso formulato in termini meramente assertivi o generici, senza confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata, è inammissibile per violazione del requisito di specificità dell'atto di impugnazione.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve spiegare in che cosa consista l'errore denunciato; non è sufficiente una contestazione apodittica della responsabilità affermata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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