Cassazione Civile, Ordinanza n. 20758/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Nel corso del giudizio di primo grado il contribuente ha rinunciato agli atti, dichiarando di aver pagato l'imposta e chiedendo l'estinzione del processo; l'amministrazione ha aderito alla rinuncia, chiedendo però la rifusione delle spese. Il primo giudice ha dichiarato l'estinzione per cessata materia del contendere e ha condannato il contribuente alle spese. In appello il contribuente ha contestato la decisione sulle spese, sostenendo che: a) vi sarebbero stati i presupposti per la compensazione, anche della fase di reclamo/mediazione, per la complessità e novità della questione e perché la lite sarebbe dipesa anche da negligenza dell'Ufficio; b) l'amministrazione, essendosi difesa tramite funzionario e non tramite avvocato, non avrebbe potuto ottenere la condanna alle spese processuali per diritti e onorari; c) la controparte avrebbe dovuto essere condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte regionale ha parzialmente accolto l'appello limitatamente alla fase di reclamo/mediazione, richiamando l'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla compensazione delle spese e sulla illegittimità della condanna della parte pubblica difesa da funzionario; con il secondo motivo ha reiterato la richiesta di condanna dell'Agenzia ex art. 96 c.p.c. per asserita condotta ingannevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile, osservando che le censure erano formulate in modo generico, oscuro e non autosufficiente, con richiamo apodittico a formule normative eterogenee senza specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Ha tuttavia esaminato l'unico profilo concretamente ricavabile dal ricorso, relativo alla condanna dell'amministrazione alle spese nonostante la difesa tramite proprio funzionario, e lo ha ritenuto infondato: nel processo tributario l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate sta in giudizio direttamente o tramite struttura territoriale sovraordinata e, se vittorioso, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%, anche quando sia assistito da propri dipendenti o funzionari legittimati alla difesa. La sentenza d'appello, che aveva applicato tali principi anche alla fase di reclamo/mediazione, è stata quindi confermata. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese; la Corte non ravvisa una violazione in concreto
art. 92 c.p.c.
invocato per sostenere la compensazione delle spese; la Corte rileva che il ricorso non individua in modo specifico alcun presupposto concreto di compensazione
art. 96 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per chiedere la condanna della controparte per responsabilità aggravata; la censura non viene accolta
art. 366 c.p.c.
richiamato per sottolineare i requisiti di specificità, chiarezza e autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di stare in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato dalla giurisprudenza per affermare il diritto della parte pubblica vittoriosa alla liquidazione delle spese anche quando sia difesa da propri funzionari
art. 15, comma 2-septies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Nelle controversie di cui all’articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento."
giustifica la maggiorazione delle spese di giudizio nelle controversie soggette a reclamo/mediazione
art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
individua le controversie soggette alla fase di reclamo/mediazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere costruito in modo chiaro, sintetico e autosufficiente: censure generiche, meramente assertive o prive di specifico ancoraggio ai fatti e alla motivazione della decisione impugnata sono inammissibili.
- La deduzione della compensazione delle spese richiede la puntuale indicazione dei presupposti previsti dalla legge e la loro correlazione con la concreta motivazione della sentenza; non basta richiamare in modo promiscuo formule astratte come soccombenza reciproca, gravi motivi o novità della questione.
- Nel processo tributario l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate può stare in giudizio direttamente o tramite struttura territoriale; se è parte vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese secondo i parametri forensi, anche quando la difesa sia svolta da funzionari o dipendenti legittimati.
- La circostanza che la parte pubblica sia difesa da propri funzionari non esclude, di per sé, la condanna della controparte alle spese processuali.
- Nelle controversie soggette a reclamo/mediazione, il regime delle spese di lite può comprendere la maggiorazione prevista dall'art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992.
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