Ordinanza n. 14381/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari del Verbale redatto -OMISSIS- dalla Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici del C.N.S.R. - Arma dei carabinieri, che ha giudicato il ricorrente non idoneo per essere ammesso al 16° corso triennale (2026-2029) di 898 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri; e degli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti; ed in particolare della Determinazione - di cui si ignorano gli estremi identificativi - con cui è stata disposta la sua esclusione dal relativo concorso pubblico ed, in parte qua, della graduatoria finale del concorso in fase di pubblicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica, conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione al 16° corso triennale per 898 allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri e graduatoria finale, ove lesiva
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale Selezione Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, con cui è stato giudicato non idoneo sotto il profilo sanitario all'ammissione al corso triennale per allievi marescialli, chiedendo l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusa la determinazione di esclusione dal concorso, della quale non conosceva gli estremi, e la graduatoria finale in fase di pubblicazione. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità né decide la domanda cautelare nel merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Centro nazionale di selezione e reclutamento una relazione documentata sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, con particolare riferimento al concorso interessato, alla data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e al deposito della graduatoria in giudizio. Ha assegnato all'amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per adempiere e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Non risultano una decisione definitiva sull'annullamento degli atti impugnati né una pronuncia conclusiva sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio contro l'esclusione da una procedura selettiva per inidoneità sanitaria, sia necessario verificare lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale pubblicazione della graduatoria finale, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, chiedendo una relazione documentata e il deposito degli atti rilevanti.
- L'ordinanza istruttoria che dispone acquisizioni documentali e fissa una nuova camera di consiglio non definisce la domanda di annullamento né determina l'esito della domanda cautelare, che resta impregiudicata fino alla successiva trattazione.
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