Parere n. 235/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Rita Fancello (Avv. G. Lo Presti), contro il Comune di Noto (SR), e nei confronti di Damiano Parisi, Giuseppina Gambuzza, avverso: a) il provvedimento prot. n. 44801 del 21 ottobre 2020, adottato con la nota del 5 luglio 2021 di declaratoria di inefficacia della SCIA; b) l’ordinanza di rimessione in pristino 15 luglio 2021, n. 175.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDeclaratoria di inefficacia della SCIA del 21 ottobre 2020 e ordinanza comunale n. 175 del 15 luglio 2021 di rimessione in pristino e irrogazione di sanzione pecuniaria
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la declaratoria comunale di inefficacia della SCIA presentata il 21 ottobre 2020 per regolarizzare due tettoie e due locali tecnologici, nonché la successiva ordinanza di rimessione in pristino e sanzione pecuniaria. Ha contestato l'applicabilità delle distanze legali, sostenendo che non vi sarebbe un effettivo fronteggiamento tra pareti, che il sottotetto e le opere preesistessero e che le tettoie precarie e i locali tecnologici non fossero soggetti alla disciplina delle distanze; ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, mancata valutazione delle osservazioni, violazione della buona fede, della proporzionalità e del giusto procedimento, tardività dell'esercizio del potere inibitorio oltre il termine di trenta giorni e mancata adozione di un previo annullamento in autotutela. L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha concluso per la fondatezza del ricorso.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto fondato il ricorso per l'assorbente difetto di motivazione. La dichiarazione d'inefficacia del 5 luglio 2021 si limitava a riferire che la ricorrente non aveva fornito i chiarimenti richiesti e che le opere non rispettavano le distanze dai confini, senza esporre le ragioni sostanziali di non assentibilità dell'intervento. Tali ragioni avrebbero dovuto essere indicate in quella sede, non rinviate alla successiva ordinanza di rimessione in pristino, che aveva natura consequenziale. Inoltre, il Comune aveva prospettato un errore nel precedente titolo edilizio senza adottare atti conseguenti e aveva affermato l'assenza di planimetrie sulle distanze, circostanza contestata dalla ricorrente e verificabile mediante adeguata istruttoria d'ufficio. La situazione dei luoghi e l'applicabilità della disciplina sulle distanze richiedevano un'istruttoria e una motivazione adeguate anche a fronte di attività vincolata, trattandosi di profili fattuali problematici e di atti lesivi. Le ulteriori questioni sono state assorbite. Il parere dispone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati, facendo salvi eventuali ulteriori provvedimenti del Comune di Noto.
Osservazioni
Declaratoria di inefficacia della SCIA e ordinanza di rimessione in pristino
Ricorso accolto per difetto complessivo di motivazione. La declaratoria d'inefficacia non indicava le ragioni sostanziali dell'inassentibilità, che non potevano essere esposte per la prima volta nella successiva ordinanza consequenziale. Anche l'asserito errore nel precedente titolo edilizio e l'assenza di planimetrie sulle distanze richiedevano adeguati accertamenti e una motivazione puntuale. Le altre censure sono assorbite; gli atti impugnati sono annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti comunali.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b) del d.p.r. n. 380/2001: tettoie precarie con struttura precaria facilmente amovibile, e relativi locali tecnologici
La disposizione è riportata per qualificare le opere dichiarate nella SCIA, ma il parere non ne sviluppa un'autonoma interpretazione; la decisione si fonda sul difetto di motivazione degli atti comunali.
art. 9 d.m. 1444/1968
Le questioni concernenti la condizione dei luoghi e la sussumibilità o meno dell’intervento sotto la disciplina delle distanze necessitavano, quantomeno, di un profilo motivazionale adeguato che, invece, non è stato offerto.
L'applicazione della disciplina delle distanze, contestata dalla ricorrente, richiedeva una valutazione motivata delle condizioni dei luoghi; il parere non decide nel merito se la distanza fosse effettivamente violata.
art. 10 l. 241/1990
Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati e sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.
Le doglianze relative alla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali non sono esaminate autonomamente, perché assorbite dall'accoglimento per difetto di motivazione.
art. 20 l.r. Sicilia 4/2003
Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati e sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.
La censura sulla disciplina regionale delle tettoie precarie è assorbita: il parere non stabilisce se le opere rientrino nella disposizione, avendo annullato gli atti per difetto di motivazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Con la successiva ordinanza di demolizione il Comune ha dato conto della asserita non assentibilità degli interventi e comunque di un presunto errore nel rilascio del precedente permesso di costruire.
La censura circa la necessità di un previo annullamento d'ufficio del titolo edilizio precedente non è decisa autonomamente, essendo assorbita dal difetto di motivazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 310/2010
Deve essere ricordato che anche nei casi di attività vincolata qualora essi presentino profili problematici financo in punto di fatto l’obbligo di una corretta e compiuta istruttoria e di conseguente motivazione non recede dalla sua principale finalità diretta a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa, oltre che di tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione: «il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario»
Anche per l'attività vincolata, quando sussistono questioni fattuali problematiche e il provvedimento è lesivo, restano necessari istruttoria completa e motivazione, a tutela della trasparenza amministrativa e del diritto di difesa.
Massime di principio
- Anche nei procedimenti a contenuto vincolato, quando l'applicazione della norma dipende da fatti controversi o problematici, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria adeguata e motivare compiutamente il provvedimento.
- Le ragioni sostanziali che fondano la declaratoria di inefficacia di una SCIA devono essere esposte nell'atto che esercita il potere inibitorio; non possono essere rinviate alla successiva ordinanza repressiva consequenziale.
- Se l'amministrazione fonda la repressione edilizia sull'asserita mancanza di elaborati o su un errore nel rilascio di un precedente titolo, deve verificare adeguatamente i dati disponibili e motivare le conseguenze che ne trae.
Inefficacia della SCIA e ordinanza di rimessione in pristino a Noto
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione, ha esaminato l'impugnazione della declaratoria comunale di inefficacia di una SCIA edilizia e della conseguente ordinanza di rimessione in pristino e sanzione pecuniaria. Il ricorso è stato accolto per difetto di motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure.
Atti e interventi edilizi
La SCIA, presentata il 21 ottobre 2020, riguardava la regolarizzazione di due tettoie e due locali tecnologici presso un immobile in contrada Falconara, nel Comune di Noto. Il Comune ha dichiarato inefficace la segnalazione il 5 luglio 2021, richiamando la mancata produzione dei chiarimenti richiesti e il mancato rispetto delle distanze minime dai confini. Con l'ordinanza n. 175 del 15 luglio 2021 ha ordinato la rimessione in pristino e irrogato una sanzione pecuniaria.
L'ordinanza descriveva una tettoia in legno e tegole di 4,00 per 7,40 metri sul confine ovest, con un locale forno e un locale legnaia adiacenti, e una seconda tettoia di 2,85 per 7,90 metri sul confine sud. Rilevava inoltre finestre al piano primo non presenti negli elaborati della concessione edilizia n. 143/2010, ma risultanti negli elaborati del permesso di costruire n. 43/2021 e della SCIA. Il Comune affermava che gli elaborati non riportavano le distanze dalle pareti finestrate degli immobili confinanti e ipotizzava che tale carenza avesse indotto in errore l'ufficio nel rilascio del permesso di costruire.
Censure della ricorrente
La ricorrente contestava la violazione della distanza di dieci metri tra pareti, sostenendo che non vi fosse un effettivo fronteggiamento, che il sottotetto esistesse dal 2010 e che le tettoie precarie e i locali tecnologici non fossero assoggettati alle regole sulle distanze. Deduceva inoltre difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, mancata acquisizione d'ufficio delle planimetrie, violazione della buona fede, della proporzionalità e del giusto procedimento, nonché mancata considerazione delle osservazioni presentate.
La ricorrente lamentava anche che il potere inibitorio fosse stato esercitato oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA e che, in presenza del precedente titolo edilizio, fosse necessario un atto di annullamento in autotutela. L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha concluso per la fondatezza del ricorso.
Valutazione del Consiglio
Il Consiglio ha rilevato che la declaratoria d'inefficacia del 5 luglio 2021 era priva di un'adeguata motivazione: si limitava a menzionare la mancata risposta della ricorrente e il presunto mancato rispetto delle distanze, senza illustrare le ragioni sostanziali per cui l'intervento non fosse assentibile. Tali ragioni dovevano essere concentrate nell'atto che dichiarava l'inefficacia della SCIA e non introdotte soltanto nella successiva ordinanza di rimessione in pristino, avente carattere consequenziale.
Il Comune aveva inoltre prospettato un errore nel rilascio del precedente titolo edilizio senza adottare atti conseguenti. La ricorrente contestava l'asserita inesistenza delle planimetrie; il relativo dato avrebbe potuto essere verificato dal Comune mediante adeguata istruttoria. Anche la ricostruzione della situazione dei luoghi e la riconducibilità dell'intervento alla disciplina delle distanze richiedevano un'esposizione motivazionale specifica.
Richiamando Corte costituzionale n. 310/2010, il Consiglio ha affermato che l'obbligo di istruttoria e motivazione non viene meno per il solo fatto che l'attività sia vincolata, quando sussistano profili fattuali problematici e il provvedimento incida in modo lesivo sulle situazioni giuridiche del destinatario. Tali obblighi sono funzionali alla conoscibilità e trasparenza dell'azione amministrativa e alla tutela del diritto di difesa.
Esito
Il ricorso è stato accolto per il complessivo difetto di motivazione e gli atti impugnati sono stati annullati. Le altre questioni, incluse quelle sulla disciplina delle distanze, sui termini del potere inibitorio, sull'autotutela e sulla valutazione delle osservazioni, sono rimaste assorbite. Restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti del Comune di Noto.
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