Sentenza n. 11945/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l’odierna parte ricorrente risulta collocata in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16 marzo 2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierno ricorrente non è stato incluso nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 9 aprile 2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 23 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 6 e 26; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 6 e 26 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio conseguito dal ricorrente alla prova scritta, e la conseguente collocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti nella graduatoria finale del concorso; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere la rettifica in aumento del punteggio conseguito dal ricorrente alla prova scritta, e la conseguente collocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti nella graduatoria finale del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente collocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti nella graduatoria finale del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie e atti della procedura concorsuale per 2.970 unità di personale non dirigenziale, nella parte relativa al punteggio attribuito al candidato e alla sua mancata inclusione tra i vincitori, nonché i quesiti nn. 6 e 26 della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato idoneo con 23/30 punti ma non collocato tra i vincitori, ha chiesto la rettifica del punteggio e l'inserimento nella graduatoria dei vincitori, deducendo l'illegittimità dei quesiti nn. 6 e 26. Quanto al quesito n. 26, recante la richiesta del sinonimo di «inferire», ha sostenuto che vi fossero più risposte corrette e che la penalizzazione per avere scelto l'opzione «accanirsi» fosse illegittima. Quanto al quesito n. 6, relativo all'orario di apertura al pubblico delle cancellerie giudiziarie nei giorni feriali, ha lamentato l'ambiguità della domanda, richiamando la disciplina dell'art. 162 della legge n. 1196/1960 e la successiva previsione di apertura per almeno quattro ore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali ordinari. Ha inoltre proposto domanda di risarcimento in forma specifica. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di alcune amministrazioni e la tardività e infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso cui i vincitori sarebbero stati assunti, e della Commissione Interministeriale Ripam, competente per gli atti della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, ritenuta estranea all'iter concorsuale. Ha escluso la tardività, individuando nella pubblicazione della graduatoria definitiva il momento di piena lesività per il candidato idoneo non vincitore. Nel merito, ha affermato che l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella formulazione dei quiz, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, purché tali vizi siano provati o assistiti da un principio di prova. Ha riconosciuto che il quesito n. 26 presentava due risposte corrette, «arguire» e «infliggere», ma ha ritenuto legittima la penalizzazione del ricorrente perché egli aveva selezionato l'unica risposta errata, «accanirsi». Ha ritenuto infondato anche il motivo sul quesito n. 6: la risposta «cinque ore» era coerente con l'art. 162, comma 1, della legge n. 1196/1960, mentre la previsione di un'apertura minima di quattro ore per determinate cancellerie non rendeva corretta la risposta «sei ore». È stata quindi respinta la domanda di annullamento e di rettifica del punteggio, nonché quella risarcitoria in forma specifica. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti processuali e istruttori.
La controversia è stata definita nel merito in forma semplificata durante la camera di consiglio cautelare, essendo complete le condizioni previste dalla norma.
art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001
La Commissione approva i bandi di concorso, indice i bandi, nomina le commissioni esaminatrici, valida le graduatorie finali, assegna vincitori e idonei e adotta gli ulteriori atti connessi alle procedure concorsuali.
La disposizione fonda la legittimazione passiva della Commissione Interministeriale Ripam rispetto agli atti della procedura concorsuale.
art. 162, comma 1, legge n. 1196/1960
Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari.
La previsione normativa rende corretta la risposta «cinque ore» nel quesito relativo all'orario ordinario di apertura al pubblico delle cancellerie.
art. 51 d.-l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali.
La previsione di un'apertura minima di quattro ore per specifici uffici non rende corretta la risposta «sei ore» e non supera il dato normativo generale valorizzato dall'amministrazione.
art. 97, comma 2, Cost.
È richiamato quale fondamento del buon andamento dell'amministrazione e della scelta di procedure concorsuali a quiz, caratterizzate da celerità di correzione e limitazione della discrezionalità valutativa.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica proposta dal ricorrente è stata respinta in conseguenza dell'infondatezza delle censure sull'illegittimità della procedura e del punteggio.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione dei quesiti; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, purché il ricorrente fornisca la prova o almeno un principio di prova del vizio.
- Un quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo chiaro e deve contemplare una sola risposta indubitabilmente corretta; non sono ammissibili domande che impongano al candidato di scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- La presenza di due risposte corrette in un quesito non comporta necessariamente l'attribuzione del relativo punteggio al candidato che abbia scelto una risposta errata: se il candidato ha selezionato l'unica opzione non corretta, la penalizzazione può essere legittimamente mantenuta.
- Quando un quesito concorsuale in materia giuridica richiama una disposizione normativa, anche mediante il riferimento generale alla legge, la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente; non sono ammesse operazioni interpretative o manipolative volte a sostituire il dato normativo applicabile.
- Per il candidato che abbia superato la prova scritta ma non sia risultato vincitore, la lesività dell'esito della procedura, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, si manifesta con la pubblicazione della graduatoria definitiva quando da essa emerga l'insufficienza del punteggio per conseguire il posto ambito.
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