Sentenza del 20/11/2019 n. 30136 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre provvedimenti sanzionatori relativi a operazioni di importazione svolte negli anni 2005-2006, nelle quali le merci non erano state materialmente introdotte nel deposito IVA autorizzato. Il CAD aveva assolto l’IVA mediante autofattura e registrazione nei registri IVA, secondo il meccanismo dell’inversione contabile. L’Agenzia sosteneva che tale irregolarità dovesse essere sanzionata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo all’omesso o tardivo versamento dell’imposta, e non con la sanzione ridotta prevista dall’art. 6, comma 9, per le violazioni relative al reverse charge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Dogane, ritenendo errata l’applicazione della sanzione prevista per l’irregolare assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile. Ha stabilito che, pur non potendo l’Amministrazione richiedere nuovamente l’IVA all’importazione quando l’imposta sia stata già regolarizzata tramite autofattura e registrazione, la mancata introduzione fisica delle merci nel deposito può comunque essere sanzionata. La sanzione deve essere proporzionata alla violazione e può essere individuata, in assenza di una disciplina speciale, nell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente con interessi di mora. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese e l’esame delle questioni assorbite. Il ricorso incidentale del CAD è stato respinto nei primi tre motivi e dichiarato inammissibile negli ultimi due.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Prevede la sanzione per l’omesso o tardivo versamento delle imposte. La Corte ritiene che possa essere applicata anche alla mancata introduzione fisica delle merci nel deposito IVA, purché la sanzione sia proporzionata alla gravità della violazione e ai suoi effetti.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 e comma 9-bis
La sanzione prevista per le irregolarità nell’applicazione dell’inversione contabile non è stata ritenuta quella corretta per la mancata introduzione materiale delle merci nel deposito IVA.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, ma non è vincolato dalla qualificazione giuridica prospettata dalle parti; può individuare autonomamente la norma applicabile, purché non modifichi i fatti dedotti o la domanda.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Impone al ricorso per cassazione una narrazione essenziale e corretta dei fatti processuali rilevanti. La specifica riproduzione degli atti è necessaria soprattutto quando si contesti che il giudice non li abbia esaminati.
Artt. 14 e 201 del Codice doganale comunitario
Il CAD aveva invocato tali norme per escludere la propria responsabilità quale rappresentante indiretto; le relative questioni non sono state esaminate nel merito perché il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile per carenza di soccombenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso incidentale, il ricorrente incidentale è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Principio di neutralità dell’IVA e sentenza CGUE 17 luglio 2013, causa C-272/13, Equoland
L’IVA all’importazione e l’IVA assolta tramite reverse charge costituiscono, sostanzialmente, la stessa imposta. Se l’imposta è già stata regolarizzata mediante autofattura e registrazione, non è legittimo richiederla nuovamente, ma resta possibile sanzionare la violazione formale della mancata introduzione fisica nel deposito.
Massime di principio
- La mancata introduzione fisica della merce in un deposito IVA può costituire una violazione sanzionabile anche quando l’IVA sia stata comunque assolta tramite autofattura e reverse charge.
- Il pagamento o la regolarizzazione dell’imposta impedisce la duplicazione dell’IVA, ma non elimina automaticamente ogni sanzione per la violazione degli obblighi doganali o procedurali.
- La sanzione deve essere proporzionata: occorre considerare l’assenza di frode, l’avvenuto assolvimento dell’imposta e il tempo intercorso tra l’importazione e la regolarizzazione.
- In assenza di una sanzione speciale applicabile, può essere utilizzata la disciplina dell’omesso o tardivo versamento prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, anche con eventuali interessi di mora.
- Il giudice può applicare una norma diversa da quella invocata dalle parti, purché mantenga invariati i fatti e l’oggetto della controversia.
- Nel giudizio di cassazione, un ricorso incidentale è ammissibile solo se il ricorrente è effettivamente soccombente su una specifica statuizione; le questioni non esaminate perché assorbite devono essere riproposte al giudice del rinvio.
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