Sentenza n. 3555/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 15 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in relazione all’istanza del 15 settembre 2025, con la quale aveva chiesto l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio, infatti, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per l’11 novembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio e consente, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento da parte dell’amministrazione ha reso non più attuale la domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa, quando l’azione proposta mirava all’attivazione del relativo procedimento e non all’ottenimento immediato del provvedimento finale.
- Quando, nel corso del giudizio contro il silenzio, l’amministrazione adotta un comportamento che soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla durata contenuta dell’inerzia anteriore al ricorso e dal comportamento dell’amministrazione, specie quando essa abbia provveduto in tempi ragionevoli tenendo conto dell’elevato numero di istanze da esaminare; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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