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Sentenza

Sentenza n. 1744/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202401626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione dell'indennità di buonuscita senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio il 30 giugno 2021 per dimissioni volontarie, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme risultanti dal ricalcolo. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, sostenendo di aver maturato, alla data della cessazione, i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile richiesti per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda. L’INPS ha chiesto il rigetto, sostenendo di aver operato sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, contestando la propria legittimazione passiva, affermando la necessità della domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, eccependo la prescrizione quinquennale e negando che il beneficio spettasse automaticamente in caso di pensionamento volontario. In via subordinata ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost., ritenendo irragionevole l’estensione del beneficio e non adeguatamente coperta la relativa spesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto consolidato l’orientamento secondo cui l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda, purché siano maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; la cessazione volontaria non costituisce quindi causa ostativa. Ha escluso che il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 abbia natura decadenziale, qualificandolo come termine funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non all’esistenza del diritto. Ha respinto l’eccezione relativa alla legittimazione passiva dell’INPS, poiché la domanda riguarda direttamente la corretta rideterminazione del trattamento di fine servizio e il conseguente obbligo dell’ente previdenziale di liquidare le somme dovute. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione, essendo il ricorso stato proposto entro cinque anni dalla cessazione dal servizio. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: l’estensione del beneficio discende direttamente dal dato normativo, non è irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost. e il richiamo all’art. 81 Cost. è stato considerato generico, in assenza di concreti elementi sull’entità e sull’incidenza finanziaria degli oneri. Il TAR ha accertato il diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e ha condannato l’INPS al pagamento del relativo importo, detratte le somme eventualmente già corrisposte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 6 bis d.l. n. 387/1987

    le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda, quando siano maturati i requisiti anagrafici e contributivi previsti; la cessazione volontaria non è ostativa e il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.

  • art. 3 Cost.

    Non è manifestamente irragionevole estendere il beneficio al personale collocato a domanda in possesso di elevata anzianità anagrafica e contributiva, poiché tale situazione è sostanzialmente assimilabile a quella del personale cessato per limiti di età.

  • art. 81 Cost.

    Il parametro dell’equilibrio di bilancio non impedisce l’introduzione di prestazioni previdenziali quando la disciplina sia sorretta da una non implausibile valutazione di sostenibilità finanziaria; il sindacato non può sostituire le valutazioni economico-finanziarie del legislatore in assenza di manifesta irrazionalità o arbitrarietà.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute sono dovuti nei limiti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio anche al personale della Polizia di Stato che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; la cessazione volontaria non costituisce causa ostativa.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è decadenziale e non incide sulla sussistenza del diritto ai sei scatti, avendo funzione esclusivamente collegata alla decorrenza del collocamento a riposo.
  • L’INPS è legittimato passivamente nella controversia relativa alla corretta rideterminazione e liquidazione del trattamento di fine servizio, anche quando i dati economici siano trasmessi dall’amministrazione datrice di lavoro.
  • Una questione di legittimità costituzionale fondata sul solo richiamo generico all’equilibrio di bilancio è manifestamente infondata quando non siano indicati né quantificati concretamente gli oneri finanziari derivanti dalla disciplina contestata.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

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