Cassazione Penale, Sentenza n. 23921/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo di non aver avuto conoscenza, per cause a lui non imputabili, del procedimento penale celebrato dinanzi al Tribunale di Livorno (sentenza 5/12/2014). Sosteneva di aver appreso dell'esistenza del procedimento solo con la notifica del provvedimento SIEP del 21/02/2022; il processo si era svolto interamente in sua assenza, senza ricerche a suo carico, e gli era stata imposta nella fase delle indagini la misura del divieto di dimora che gli avrebbe effettivamente impedito di venire a conoscenza delle udienze; inoltre non intratteneva contatti con il difensore di ufficio. La Corte territoriale aveva rigettato la rescissione con riferimento alla sentenza di Livorno ritenendo che la misura coercitiva, la nomina del difensore domiciliatario e la regolare notifica al difensore fossero indici di conoscenza del processo. Il ricorrente ha impugnato tale decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 420-bis, comma 2 c.p.p. (assenza dell'imputato), per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. (presunta lesione del contraddittorio nella fase di rescissione) e per vizi motivazionali dovuti alla mancata acquisizione del fascicolo di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di appello non ha accertato concretamente come si fosse manifestata l'interazione dell'indagato con l'autorità giudiziaria (tipologia e dinamica della misura cautelare, svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, contenuto dell'imputazione provvisoria), anche perché non è stato acquisito il fascicolo processuale di Livorno. Ha inoltre affermato che la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza del procedimento, dovendosi verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore (richiamando il principio di Sez. U. n. 23948/2019, "Ismail Darwish"). Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza di rescissione e ha revocato la sentenza del Tribunale di Livorno del 5 dicembre 2014, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale competente per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'istanza di rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole dell'esistenza del processo o dell'oggetto della contestazione; è la disposizione sulla quale si fonda la richiesta del ricorrente.
art. 420-bis, comma 2 c.p.p.
Regola l'istituto dell'assenza dell'imputato e individua occasioni processuali che possono costituire conoscenza delle accuse da parte dell'imputato; la Corte di cassazione ha richiamato che, per valutarne l'effetto, occorre accertare concretamente come la misura cautelare si sia manifestata e quale rapporto si sia instaurato con l'autorità giudiziaria.
art. 178, lett. c) c.p.p.
Richiamato dalla parte ricorrente in riferimento alla presunta violazione del contraddittorio nel procedimento di rescissione; la questione riguarda la regolarità dell'istruttoria (es. acquisizione del fascicolo) necessaria per decidere sull'istanza.
art. 162, comma 4-bis c.p.p. (richiamato nel testo)
Norma introdotta successivamente alla vicenda di merito; la sentenza osserva che il principio consolidato sulla necessità di verificare l'effettivo rapporto con il difensore trova applicazione anche in relazione a precedenti giurisprudenziali, mentre la fattispecie in esame è anteriore all'intervento normativo del 2017.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (richiamata)
Riforma richiamata nel testo in relazione all'art. 162 comma 4-bis; la Corte segnala che la vicenda di Livorno è anteriore a tale modifica normativa e ciò incide sul confronto con giurisprudenza successiva.
Sez. U., sent. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)
Giurisprudenza della Corte di cassazione che stabilisce che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a provare la conoscenza del procedimento; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e se vi sia stata conoscenza o sottrazione volontaria.
Massime di principio
- La mera nomina di un difensore d'ufficio e l'elezione di domicilio presso di lui non sono prove sufficienti della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto difensore-imputato.
- Quando si valuta se misure coercitive o atti processuali abbiano costituito occasione di conoscenza, occorre verificare concretamente come si sono svolti (tipologia della misura, interrogatorio di garanzia, contenuto dell'imputazione provvisoria).
- Il giudice che decide sull'istanza di rescissione deve acquisire e valutare il fascicolo di merito e gli atti pertinenti; l'assenza di acquisizione del fascicolo può rendere insufficiente la motivazione e determinare l'annullamento.
- Se il procedimento si è svolto in assenza dell'imputato e non sono state effettuate ricerche o non risultano contatti comprovati con il difensore, può sussistere l'ignoranza incolpevole e quindi i presupposti per la rescissione del giudicato.
- Occorre distinguere tra ipotesi antecedenti alle modifiche normative (es. 2017) e successivi orientamenti: il principio di verifica dell'effettivo rapporto con il difensore è comunque applicabile anche a fattispecie anteriori.
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